Prot. n.2528
VISTO l’ art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;
VISTO l’ art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;
VISTO l’ art. 17 , comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 – Regolamento recante norme per l’autorizzazione alla installazione e all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, ai fini dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;
VISTA la richiesta,in data 10 novembre 2009,con la quale la società Project Automation spa, con sede legale in Viale Elvezia 42 – Monza,ha chiesto l’omologazione di un sistema per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico,in quattro versioni, per il rilevamento su una corsia,su una corsia con UPS, su2/3corsie e su 2/3 corsie con UPS, denominato K53700/00-01-02-03;
VISTO il voto n. 5/10, reso nell’adunanza del 16 febbraio 2011,pervenuto a questo Ufficio il 20 aprile 2011, con il quale il Comitato Speciale ex D.P. n.6928 del 10.8.2010,presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha espresso parere favorevole all’ omologazione del sistema con le raccomandazioni che: i certificati di prova ,presentati in copia, siano supportati da una dichiarazione di conformità all’originale;siano adottati,in osservanza delle attuali norme in materia di tutela dei dati personali, meccanismi di protezione e l’impiego di tecniche di
crittografia che consentano il conseguimento dei requisiti di funzionalità previsti ed il rispetto delle norme in materia di tutela dei dati; nel manuale d’installazione ed uso sia esplicitato che le installazioni del sistema dovranno corrispondere alle configurazioni previste e che siano riportati tutti gli accorgimenti atti ad evitare modifiche che possano compromettere o alterare la
funzionalità del dispositivo; siano verificate le condizioni di interoperabilità tra sottosistemi differenti e la possibilità di aggiornare il singolo sistema senza interferire sugli altri; sia posta
particolare attenzione all’installazione del sistema in modo da non costituire pericolo per la circolazione sia dei veicoli sia dei pedoni, nel rispetto anche delle norme di sicurezza sull’installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico anche in relazione agli interventi di manutenzione; siano sviluppate specifiche valutazioni sull’idoneità dei sostegni in relazione alle effettive condizioni di impiego; sia prevista una fase di validazione del sistema nelle specifiche condizioni di installazione ed impiego;
VISTA la nota in data 29 aprile 2011 con la quale la soc. Project Automation spa ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal voto n.5/10;
DECRETA
Art. 1 – E’ omologato il sistema per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato denominato K53700/00-01-02-03, nelle quattro versioni, per il
rilevamento su una corsia,su una corsia con UPS, su2/3corsie e su 2/3 corsie con UPS, prodotto dalla società Project Automation spa, con sede legale in Viale Elvezia 42 – Monza, con la raccomandazione che siano adottati,in osservanza delle attuali norme in materia di tutela dei dati personali,meccanismi di protezione e l’impiego di tecniche di crittografia che consentano il conseguimento dei requisiti di funzionalità previsti ed il rispetto delle norme in materia di tutela dei dati.
Art. 2 – Le Amministrazioni interessate alla installazione del sistema dovranno verificare che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della
installazione dei componenti il sistema e di organizzazione dei varchi, che siano sviluppate specifiche valutazioni sull’idoneità dei sostegni in relazione alle effettive condizioni di impiego, che siano rispettate le modalità di installazione descritte nell’apposito manuale aggiornato e che sia prevista una fase di validazione del sistema nelle specifiche condizioni di installazione ed impiego.
Art. 3 – I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli
estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.
Roma, 5.5.2011
Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)