Decreto omologazione TELELASER LTI 20-20 n.6025 del 30.11.1998

Decreto del Capo Ispettorato Generale Circolazione e Sicurezza Stradale n.6025 del 30.11.1998 – Dispositivo misuratore di velocità ELTRAFF SRL – Via T. Tasso, 46 – Concorezzo (MI)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

IL CAPO DELL’ISPETTORATO

Prot. n° 6025

VISTO l’art. 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 – Nuovo Codice della Strada;

VISTO l’art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, come modificato dall’art. 197 del D.P.R. 16 settembre 1996 n.610;

VISTO il D.M. 4199 dell’8 settembre 1997 che ha approvato il misuratore di velocità denominato “TELELASER LTI 20-20” presentato dalla Ditta ELTRAFF srl con sede in Via T. Tasso n. 46 – Concorezzo (MI) con validità limitata a mesi 15 a decorrere dalla data dello stesso decreto;

VISTA la domanda in data 22 giugno 1998 con la quale la Ditta ELTRAFF S.r.l. ha chiesto la proroga dell’approvazione del dispositivo a tutto il 1° marzo 2000, secondo quanto previsto dalla norma CEI EN 60825/1 edizione marzo 1993;

VISTO il voto n. 398 espresso nell’adunanza del 30 settembre 1998 con la quale la V Sezione de! Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta con prescrizioni.

DECRETA

Art. 1 – Il termine di validità della approvazione del dispositivo misuratore di velocità denominato “TELELASER LTI 20-20”, prodotto dalla Ditta ELTRAFF srl, previsto nel D.M. n. 4199 in data 8 settembre 1997, è prorogato al 1° marzo 2000.

Art. 2 – Si confermano le prescrizioni di impiego delle apparecchiature già espresse nel D.M. n. 4199 in data 8 settembre 1997 e ribadite dal voto n. 398 del Consiglio Superiore  dei LL.PP.

Art. 3 – Le apparecchiature commercializzate entro il 1° marzo 2000 sono da intendersi idonee all’impiego anche oltre detta data, entro i limiti temporali di validità dell’approvazione previsti nel D.M. 29 ottobre 1997.

Art. 4 – Sugli esemplari commercializzati dopo l’8 dicembre 1998, oltre a quanto previsto nell’art. 2 del D.M. n. 4199 in data 8 settembre 1997, dovranno essere riportati, indelebilmente, anche gli estremi del presente decreto.

Roma, 30 nov. 1998

Il Capo dell’Ispettorato

Dott.Ing. Pasquale CIALDINI

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