MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE
PROT. N. 1969
VISTO il D.Leg.vo 30.4.1992 n.285 – nucno Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n.495 – art.192;
VISTA la domanda presentata a questo Ispettorato in data 7.2.1989 dalla ditta LINDBLAD & PIANA S.R.L., con sede in Roma – Via Mugello, 70 – intesa ad ottenere l’omologazione dell’apparecchiatura denominata “TRAFFIPAX – SPEEDOPHOT” prodotta dalla ditta TRAFFIPAX VETRIEB GMBH di Dusseldorf – GERMANIA;
VISTA la successiva istanza in data 21.1.93 con la quale la ditta LINDBLAD ha confemato la richiesta di omologazione, ai sensi del citato decreto legislativo n.285/1992 e del D.P.R. n.495/1992 (art.192), del misuratore di velocità in questione;
VISTO il voto n.143/90 del 26.6.1991 con il quale la V Sezione del Consiglio Superiore ha richiesto ulteriori prove da eseguire presso un Istituto Statale, in merito alla energia emessa dall’antenna radar e alla percettibilità a distanza del dispositivo in questione;
VISTO il successivo voto n.450/91 del 26.2.1992 con il quale la V’ Sezione del Consiglio Superiore ha richiesto accertamenti specifici più approfonditi in merito alla percettibilità a distanza del dispositivo di che trattasi;
VISTO il voto n.120 del 19.5.93 con il quale detto Consesso, rilevata la campletezza della documentazione acquisita, ha espresso parere favorevole all’approvazione ed ha precisato quanto segue:
– l’apparecchiatura deve essere accanpagnata da dettagliato fascicolo illustrativo delle caratteristiche con le istruzioni per un corretto uso;
– per gli accertamenti della velocità, al valore letto, deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimodi 5 km/h;
DECRETA
Art. l – E’ approvato il misuratore di velocità denominato “TRAFFIPAX-SPEEDOPHOT” presentato dalla ditta LINDBLAD&PIANA srl, con sede in Roma – Via Mugello, 70 – ai sensi e per gli effetti dell’art.192 del D.P.R. 16.12.1992 n.495.
Art.2 – L’approvazione di cui sopra è concessa con le prescrizioni di cui al voto n. 120 del 19.5.1993.
Art.3 – Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi al campione depositato presso questo Ministero – Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale e dovranno, inoltre, riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto nonchè il marchio del fabbricante.
Roma, li 6 ago 1993
IL CAPO DELL’ISPETTORATO
(Dott.ssa Valeria OLIVIERI)