Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n.4130 del 24.12.2004 – Documentatori fotografici di infrazioni LINDBLAD & PIANA SRL – Via Mugello, 70 – ROMA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Prot. n° 4130
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni,che prevede ,tra l’altro,l’approvazione o l’omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all’accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;
VISTO l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ,e successive modificazioni,che disciplina,tra l’altro, la procedura per conseguire l’approvazione o l’omologazione dei dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;
VISTI gli artt. 142 e146,comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,che disciplinano rispettivamente i limiti di velocità e le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;
VISTO l’art.345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;
VISTO l’art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito,con modificazioni,in legge 1° agosto 2003,n.214, che disciplina la notificazione delle violazioni;
VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art.201 che elenca sotto le lettere da a) a g) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere b),f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate,e tra questi le violazioni degli artt. 142 e 146,comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, e successive modificazioni;
VISTO l’art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002,n.121,convertito ,con modificazioni,in legge 1° agosto 2002,n.168,che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico,tra l’altro,delle violazioni alle norme di comportamento di cui all’art.142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
VISTA la richiesta presentata dalla ditta Lindblad & Piana,in data 9 giugno 2003 e successive integrazioni,con sede in Via Mugello 70- Roma, tesa ad ottenere l’approvazione dei dispositivi denominati “Traffiphot III-SR” e “Traffiphot III SR-Photor&V”, per l’accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa e per l’accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità;
VISTI i pareri n.46/2004 e n.200/2004 , resi rispettivamente nelle adunanze del 10 marzo 2004 e 17 novembre 2004, con i quali la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all’approvazione dei dispositivi con le seguenti prescrizioni: le due funzioni possibili, mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa, ed eccesso di velocità,dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l’accertamento della velocità al controllo delle intersezioni semaforizzate; nel caso di utilizzo dei dispositivi per l’accertamento delle infrazioni alle intersezioni semaforizzate,il posizionamento della prima spira dovrà essere immediatamente prima della linea di arresto e la seconda dopo detta linea,è possibile il posizionamento di entrambe le spire dopo la linea di arresto solo se è previsto un ritardo per l’attivazione di almeno un secondo dall’inizio del rosso;nell’utilizzo del flash con filtri di colore arancione l’energia elettrica di alimentazione non deve superare i 190Ws,se sono utilizzati filtri di colore rosso l’energia non deve superare i 160Ws.
CONSIDERATO che la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ,con i citati voti, ha espresso parere che i dispositivi denominati “Traffiphot III-SR” e “Traffiphot III SR-Photor&V” risultano idonei al funzionamento senza la presenza degli organi di polizia stradale sia per l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità,sia per l’accertamento delle infrazioni alle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa nelle intersezioni regolate da semafori;
CONSIDERATO che i due modelli “Traffiphot III-SR” e “Traffiphot III SR-Photor &V” differiscono unicamente per quanto attiene al sistema di ripresa fotografica ,in quanto il modello “Photor&V”utilizza una fotocamera digitale denominata Smart Camera Robot in luogo di quella analogica Robot Motor recorder,tra loro intercambiabili;
DECRETA
Art.1. Sono approvati i documentatori fotografici di infrazioni commesse ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa ed ai limiti massimi di velocità, denominati “Traffiphot III-SR” e “Traffiphot III SR-Photor &V” della ditta Lindblad & Piana s.r.l., con sede in Via Mugello,70-Roma, con le seguenti prescrizioni:
– le due funzioni possibili, mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa,ed eccesso di velocità,dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l’accertamento della velocità al controllo delle intersezioni semaforizzate;
– nel caso di utilizzo dei dispositivi per l’accertamento delle infrazioni alle intersezioni semaforizzate,il posizionamento della prima spira dovrà essere immediatamente prima della linea di arresto e la seconda dopo detta linea,è possibile il posizionamento di entrambe le spire dopo la linea di arresto solo se è previsto un ritardo per l’attivazione di almeno un secondo dall’inizio del rosso;
– nell’utilizzo del flash con filtri di colore arancione l’energia elettrica di alimentazione non deve superare i 190Ws, se sono utilizzati filtri di colore rosso l’energia non deve superare i 160Ws.
Art.2. I dispositivi denominati “Traffiphot III-SR” e “Traffiphot III SR-Photor &V”,quali documentatori di infrazioni alle intersezioni semaforizzate, possono essere utilizzati sia in ausilio agli organi di polizia stradale,sia in modalità automatica;
Art.3. Le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell’apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi.La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.
Art.4. I dispositivi denominati “Traffiphot III-SR” e “Traffiphot III SR-Photor &V”,come misuratori di velocità, possono essere impiegati direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade,ovvero utilizzati in modo automatico ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita .
Art.5. Gli organi di polizia stradale che utilizzano i dispositivi “Traffiphot III-SR” e “Traffiphot III SR-Photor &V”come misuratori di velocità, sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale per l’utente,almeno con cadenza annuale.
Art.6. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale per l’installazione ed uso nella versione allegata alla domanda di approvazione della ditta Lindblad &Piana.
Art.7. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed ai prototipi depositati presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.
Roma, 24 dicembre 2004
Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio DONDOLINI)