D.P.R. 16.12.1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.

5. (Artt. 3 e 4 Cod. Str.) Altre definizioni stradali e di traffico; delimitazione del centro abitato. – 1. Le altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico di cui all’articolo 3, comma 2, del codice sono contenute nelle singole disposizioni del presente regolamento riguardanti le varie materie.

2. Le definizioni di barriere architettoniche e di accessibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale sono quelle contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

3. La delimitazione del centro abitato, come definito all’articolo 3, comma 1, punto 8, del codice, è finalizzata ad individuare l’ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l’ambiente circostante, è necessaria da parte dell’utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal presente regolamento all’interno ed all’esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraverso i centri medesimi, i tratti di strada che:
a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono <i tratti interni>;
b) per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono <strade comunali>, ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade.

4. Nel caso in cui l’intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione all’andamento planoaltimetrico della strada, insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell’utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località. Nel caso in cui i due insediamenti ricadano nell’ambito di comuni diversi si provvede a delitazioni separate, anche se contigue, apponendo sulla stessa sezione stradale il segnale di fine del primo centro abitato e di inizio del successivo centro abitato.

5. I segnali di inizio e fine centro abitato sono collocati esattamente sul punto di delimitazione del centro abitato indicato sulla cartografia allegata alla deliberazione della giunta municipale ed individuato, in corrispondenza di ciascuna strada di accesso al centro stesso, in modo tale da permettere il rispetto degli spazi di avvistamento previsti dall’articolo 79, comma 1. I segnali di inizio e fine centro abitato, relativi allo stesso punto di delimitazione , se posizionati separatamente ai lati della carreggiata, rispettivamente nella direzione di accesso e di uscita del centro medesimo, sono, di norma, collocati sulla stessa sezione stradale. Ove si renda necessario per garantire gli spazi di avvistamento, è ammesso lo slittamento, verso l’esterno del centro abitato, del segnale di fine centro abitato, riportando tale diversa collocazione sulla cartografia. In tal caso, la diversa collocazione del segnale di fine centro abitato rispetto al punto di delimitazione dello stesso ha valenza per le norme di comportamento da parte dell’utente della strada, ma non per le competenze degli enti proprietari della strada.

6. La delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse. A tale aggiornamento consegue l’aggiornamento dei <tratti interni> e delle <strade comunali> di cui al comma 1.

7. Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall’articolo 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all’ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all’albo pretorio, indicando la data di inizio di quest’ultima. Entro il termine di pubblicazione l’ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblica all’albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all’ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del codice. (1)
(1) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 4.

(omissis)

 

75. (Art. 38 Cod. Str.) Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica. – 1. Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali si estende alle strade pubbliche e alle strade comprese nell’area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, nonché di altre aree demaniali aperte al pubblico transito.

2. I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, se non aperte all’uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari.

3. Le norme di regolamento relative all’articolo 38, commi 5 e 9, del codice sono stabilite negli articoli che seguono, relativi alla segnaletica, per gruppi di segnali.

(omissis)

120. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio. – 1. I segnali che regolano la FERMATA, la SOSTA ed il PARCHEGGIO, o che forniscono indicazioni utili a tal fine, sono:

a) il segnale DIVIETO DI SOSTA (figura II.74). Deve essere usato per indicare i luoghi dove è stato disposto il divieto di sosta dei veicoli, ad eccezione dei luoghi ove per regola generale vige il divieto. Lungo le strade extraurbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta è permanente, ed ha valore anche nelle ore notturne. Lungo le strade urbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta vige dalle ore 8 alle ore 20. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre, o brevi iscrizioni, possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi:
1) i giorni della settimana o del mese o le ore della giornata durante i quali vige il divieto (pannello integrativo modello II.3);
2) le eccezioni per talune categorie di utenti (pannello integrativo modello II.4/b;
3) i periodi relativi a giorni e ad ore in cui vige il divieto per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale mediante macchine operatrici o con altri mezzi (pannello integrativo modello II.6/q2 o, in versione integrata, modello II.8/a).
b) il segnale DIVIETO DI FERMATA (figura II.75). Deve essere usato per indicare i luoghi dove in assenza di iscrizioni integrative sono vietate in permanenza la sosta e la fermata e, comunque, qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo. Il segnale non deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.6/m poiché la rimozione coatta può comunque essere eseguita a norma dell’articolo 159, comma 1, lettera c), del codice. I segnali DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA possono essere integrati dagli specifici segni orizzontali;
c) il segnale PARCHEGGIO (figura II.76). Può essere usato per indicare un’area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonché categorie ammesse o escluse. Il segnale può essere inserito in quelli di preavviso e di direzione;
d) il segnale PREAVVISO DI PARCHEGGIO (figura II.77). Indica la direzione da seguire verso il più vicino parcheggio;
e) il segnale PASSO CARRABILE (figura II.78). Indica la zona per l’accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell’articolo 158 del codice. Il segnale ha dimensioni normali di 45×25 cm e dimensioni maggiorate di 60×40 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l’ente proprietario della strada che rilascia l’autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l’anno del rilascio. La mancata indicazione dell’ente e degli estremi dell’autorizzazione comporta l’inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l’autorizzazione è concessa dal Comune. L’installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all’asse della strada e può essere applicato su porte e cancelli.

2. Le iscrizioni poste sul pannello integrativo dei divieti di sosta e di fermata devono essere concise e del tipo “7.30 – 19.00”. Nel caso di divieto di sosta valido per un’intera giornata deve essere apposta l’indicazione “0 – 24”. Per indicarne l’inizio, la ripetizione e la fine, si adottano pannelli integrativi modello II.5. Per indicare l’estesa si impiegano pannelli integrativi modello II.2. Eccezioni permanenti al divieto di sosta – esclusivamente per i veicoli degli invalidi e per le ambulanze – sono indicate con il segnale composito di SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (figg. II.79/a, II.79/b). Per segnalare all’utenza la rimozione coatta del mezzo nel tratto segnalato perché costituisce intralcio o pericolo per la circolazione, si impiega il pannello integrativo modello II.6/m ZONA RIMOZIONE con la stessa validità oraria del segnale di divieto.

3. Il segnale composito di cui al comma 2 deve essere utilizzato anche per segnalare l’eccezione al divieto di sosta disposta per i veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso, limitatamente alle aree limitrofe le rispettive sedi e per la superficie strettamente indispensabile (figura II.79/c).

4. I segnali di PARCHEGGIO E PREAVVISO DI PARCHEGGIO possono essere corredati di pannello integrativo modello II.1 o modello II.4/a per indicare rispettivamente distanza e categoria di veicoli cui il parcheggio è riservato. Il segnale PARCHEGGIO in formato ridotto può essere usato in combinazione con segnali di DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA per indicare deroghe ai divieti per quelle particolari, singole categorie, elencate al comma 1, lettera a), punto 2), aventi invece diritto a sostare o a fermarsi. La figura II.79/d rappresenta un esempio di cartello composito per indicare varie regolamentazioni flessibili utili nei centri abitati o nelle località turistiche. (2)
(2) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 75.

(omissis)

 

§ 4. La segnaletica orizzontale
(Art. 40 Codice della Strada)

 

137. (Art. 40 Cod. Str.) Disposizioni generali sui segnali orizzontali. – 1. Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari.

2. I segnali orizzontali sono usati da soli, con autonomo valore prescrittivo quando non siano previsti altri specifici segnali, ovvero per integrare altri segnali.

3. I segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano della pavimentazione. In caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, il deflusso dell’acqua deve essere garantito mediante interruzioni delle stesse.

4. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di antiscivolosità e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

5. I colori dei segnali orizzontali sono i seguenti:
a) bianco,
b) giallo,
c) azzurro,
d) giallo alternato con il nero.
Il loro impiego è specificato per ogni categoria di segnali negli articoli seguenti; possono essere adottati i colori della segnaletica verticale quando i relativi segnali vengono ripetuti sulla pavimentazione.

6. Nessun altro segnale è consentito sulle carreggiate stradali all’infuori di quelli previsti dalle presenti norme; per indicazioni connesse a manifestazioni su strada o competizioni sportive, i segnali dovranno essere realizzati con materiale asportabile e rimossi prima del ripristino della normale circolazione.

7. I segnali orizzontali devono essere mantenuti sempre efficienti: in caso di rifacimento della pavimentazione stradale, devono essere ripristinati nei tempi tecnici strettamente necessari. La mancanza dei segnali orizzontali, in caso di riapertura al traffico deve essere opportunamente segnalata con il prescritto segnale verticale.

8. I segnali orizzontali, quando non siano più rispondenti allo scopo per il quale sono stati eseguiti, devono essere rimossi o sverniciati, con idonee tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del tempo, confusione con i nuovi segnali. Le superfici dalle quali è stata rimossa la segnaletica non devono scostarsi sostanzialmente, per quanto riguarda la loro rugosità, tonalità cromatica e caratteristiche di riflessione, dalla superficie stradale circostante. Il deflusso dell’acqua superficiale non deve essere ulteriormente ostacolato. (3)
(3) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 86.

 

(omissis)

 

 

§ 5. Segnali luminosi
(Art. 41 Codice della Strada)

 

156. (Art. 41 Cod. Str.) Segnali luminosi di pericolo e di prescrizione. – 1. I segnali stradali verticali di pericolo e di prescrizione possono essere illuminati per trasparenza, purché colori, dimensioni e forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata l’uniformità di illuminazione e non producano abbagliamento.

(omissis)


 

TITOLO III
Dei veicoli
Capo I – Dei veicoli in generale

 

196. (Art. 46 Cod. Str.) Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi. – 1. I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati:
a) lunghezza massima 1,10 m;
b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m;
c) altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell’estremità anteriore del veicolo;
d) sedile monoposto;
e) massa in ordine di marcia 40 kg;
f) potenza massima del motore 1 kW;
g) velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa 70±5 kg).

2. Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma comporta l’inclusione della macchina nei veicoli di cui al primo periodo dell’articolo 46, comma 1.

3. In relazione a sopravvenute esigenze costruttive nonché all’unificazione dei veicoli per uso di invalidi, il Ministro dei trasporti e della navigazione può stabilire per tali veicoli caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate al comma 1. (4)
(4) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 115.

 

(omissis)

 

199. (Art. 53 Cod. Str.) Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore. – 1. Le caratteristiche del motore dei quadricicli, nonché le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina, devono soddisfare le prescrizioni di cui all’appendice II al presente titolo.

2. Le caratteristiche del motore dei quadricicli devono essere dichiarate dal costruttore e verificate all’atto delle prove di omologazione.

3. Il limite massimo di velocità prescritta viene verificato con prova da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C., mediante tabelle di unificazione.

4. Le caratteristiche di cui al comma 1 possono essere variate o integrate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive. (5)
(5) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 117.

 

200. (Art. 53 Cod. Str.) Motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale. – 1. Sono classificati, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del codice, per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
b) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore, per il trasporto di rifiuti solidi;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.

2. Sono classificati, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del codice, per uso speciale i motoveicoli:

a) attrezzati con scala;
b) attrezzati con pompa;
c) attrezzati con gru;
d) attrezzati con pedana o cestello elevabile;
e) attrezzati per mostra pubblicitaria;
f) attrezzati con spazzatrici;
g) attrezzati con innaffiatrici;
h) attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;
i) attrezzati con saldatrici;
l) attrezzati con scavatrici;
m) attrezzati con perforatrici;
n) attrezzati con sega;
o) attrezzati con gruppo elettrogeno;
p) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.

3. Ai motoveicoli ad uso speciale è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra la massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell’autotelaio incrementata del 20%.

201. (Art. 54 Cod. Str.) Autotreni attrezzati per carichi indivisibili. – 1. Costituiscono un’unica unità, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera h), del codice, ed ai fini dell’applicazione dell’articolo 164, comma 2, del codice, gli autotreni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio per il trasporto specifico di imbarcazioni o di veicoli.

2. Costituiscono, altresì, un’unica unità gli autotreni attrezzati per il trasporto di elementi indivisibili autoportanti poggianti contemporaneamente su due dispositivi a ralla, ancorati rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, a loro volta collegati o meno tramite timone. Detti elementi devono essere in grado di reagire alle sollecitazioni trasversali e longitudinali conseguenti al trasporto stesso.

3. Il trasporto di elementi indivisibili autoportanti può inoltre essere effettuato mediante complessi di veicoli costituiti da un trattore per semirimorchio, un semirimorchio ed un rimorchio, quando il semirimorchio ed il rimorchio siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggi il carico individibile, oppure ancora tramite complessi di veicoli costituiti da un trattore stradale e due rimorchi, quando i due rimorchi siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggino gli elementi indivisibili.

4. I complessi previsti al comma 2, possono essere realizzati entro i limiti previsti dagli articoli 61 e 62 del codice. I complessi indicati al comma 3 possono essere realizzati solo ai sensi dell’articolo 63, comma 1, del codice, e pertanto solo se determinano il superamento dei limiti fissati dai predetti articoli 61 e 62. Qualora si verifichi eccedenza rispetto all’articolo 62 del codice, ciascuno dei veicoli costituenti il complesso deve rispondere alle norme fissate per la categoria di appartenenza dall’appendice I al titolo I.

5. La realizzazione dei complessi di cui al comma 4 deve avvenire nel rispetto delle specifiche tecniche determinate al riguardo dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale dell M.C.T.C.. (6)
(6) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 118.

 

202. (Art. 54 Cod. Str.) Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d’opera. – 1. Tra i materiali assimilati indicati dall’articolo 54, comma 1, lettera n) del codice sono compresi quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o dello spurgo dei pozzi neri effettuata mediante idonee apparecchiature installate sui veicoli mezzi d’opera.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le caratteristiche riguardanti le particolari attrezzature necessarie per il carico, lo scarico e l’eventuale compattazione delle materie trasportate con veicoli mezzi d’opera. Può altresì classificare, tra i materiali assimilati trasportabili dai mezzi d’opera, altri materiali risultanti da necessità operative industriali e la cui rimozione sia connessa con esigenze di salvaguardia di inquinamento ambientale e di sicurezza del trasporto. (7)
(7) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 119.

 

203. (Art. 54 Cod. Str.) Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale. – 1. Sono classificati, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell’ADR o di normative comunitarie in proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
n) furgoni blindati per trasporto valori;
o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C..

2. Sono classificati, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
a) trattrici stradali;
b) autospazzatrici;
c) autospazzaneve;
d) autopompe;
e) autoinnaffiatrici;
f) autoveicoli attrezzi;
g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
h) autoveicoli gru;
i) autoveicoli per il soccorso stradale;
j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
k) autosgranatrici;
l) autotrebbiatrici;
m) autoambulanze;
n) autofunebri;
o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
p) autoveicoli per disinfezioni;
q) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
u) autocappella;
v) auto attrezzate per irrorare i campi;
w) autosaldatrici;
x) auto con installazioni telegrafiche;
y) autoscavatrici;
z) autoperforatrici;
aa) autosega;
bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
cc) autopompe per calcestruzzo;
dd) autoveicoli per uso abitazione;
ee) autoveicoli per uso ufficio;
ff) autoveicoli per uso officina;
gg) autoveicoli per uso negozio;
hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l’uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C..

3. Per gli autoveicoli non compresi nell’elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463 (10), aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell’autotelaio incrementata del 20%. (8)
(8) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 120.

 

(omissis)

228. (Art. 72 Cod. Str.) Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi. – 1. I decreti emanati in attuazione dell’articolo 71, comma 3, del codice, riguardanti i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi, devono essere conformi, quando sussistano, alle prescrizioni dettate in proposito dalle direttive comunitarie. In alternativa, i predetti dispositivi possono essere conformi alle prescrizioni contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall’ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l’Europa.

2. Fanno eccezione i dispositivi di ritenuta e di protezione dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto, le cui caratteristiche sono determinate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento, da emanare nel termine di cui all’articolo 232 del codice.

229. (Art. 72 Cod. Str.) Contachilometri. – 1. Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve fornire almeno l’indicazione relativa alla distanza chilometrica totale percorsa, a partire dalla prima messa in circolazione degli stessi autoveicoli o dal riazzeramento automatico di tale indicazione. Esso deve altresì essere privo di dispositivi di azzeramento manuale e non deve essere manomesso. E’ consentita l’installazione di un contachilometri parziale azzerabile.

2. Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di visibilità diretta del conducente ed essere ad almeno cinque cifre, ciascuna variabile progressivamente da zero a nove. (9)
(9) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 134.

 

230. (Art. 72 Cod. Str.) Segnale mobile plurifunzionale di soccorso. – 1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui, ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del codice, possono essere dotati gli autoveicoli in circolazione e che i conducenti possono esporre nei casi di fermata dell’autoveicolo dovuta ad una delle seguenti situazioni di difficoltà e di emergenza:
a) malore del conducente;
b) avaria al motore, ai pneumatici, ai freni, ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
c) mancanza di combustibile,
deve essere conforme alle caratteristiche indicate nel presente articolo, nell’articolo 231 nonché nell’appendice VI al presente titolo.

2. Sulle facce esterne del dispositivo, realizzato con pellicola retroriflettente, devono essere visibili le seguenti diciture:

Lato anteriore: SOS (permanente) (fig. III.2/a)

Lato posteriore: SOS ed uno dei seguenti simboli:
a) simbolo CROCE ROSSA (fig. III.2/b);
b) simbolo CHIAVE REGOLABILE (fig. III.2/c);
c) simbolo DISTRIBUTORE (fig. III.2/d).
3. Il segnale riportante il simbolo di una croce rossa può essere utilizzato solo nel caso di malore del conducente; il segnale riportante il simbolo di una chiave regolabile, nei casi di avaria del veicolo; il segnale riportante il simbolo di un distributore, in caso di mancanza di combustibile.

4. Lo sfondo del segnale deve essere di colore bianco o giallo realizzato in pellicola retroriflettente con simboli di colore rosso trasparente o nero.

5. Le dimensioni dei simboli, e le caratteristiche di retroriflettenza della pellicola rifrangente, devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento, la individuazione ed il riconoscimento alla distanza di almeno 50 metri, da parte di un osservatore avente acuità visiva discreta e cioè 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti e ciò sia nelle ore diurne che notturne.

6. Il dispositivo di segnalamento può essere realizzato anche con diciture luminose di colore rosso su fondo nero e visibili, a segnalamento montato, solo dalla parte posteriore del veicolo. I caratteri possono essere costituiti da elementi emittenti luce propria ovvero essere resi luminosi per trasparenza. E’ ammesso che le diciture siano ripetute anche nella parte anteriore del segnalamento e quindi visibili dalla parte anteriore del veicolo. In tale caso i caratteri dovranno essere di colore bianco o giallo su fondo nero.

7. Il dispositivo di segnalamento di cui al comma 6 deve far comparire su apposito schermo una ed una sola delle seguenti diciture: MALORE – MOTORE – GOMMA – FRENI – LUCI – BENZINA GASOLIO.

8. Le dimensioni e la luminosità dei caratteri devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento la leggibilità alla distanza di almeno 50 metri, da parte di un osservatore avente una acuità visiva discreta, ossia 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti, e ciò sia in ore diurne che notturne.

9. Il dispositivo deve essere di tipo omologato dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C..

10. La conformità del dispositivo alle prescrizioni tecniche è attestata dalla presenza del numero di approvazione e del marchio di fabbrica.

11. Sono fatte salve le approvazioni rilasciate in attuazione del decreto ministeriale 10 dicembre 1988. (10)
(10) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 135.

 

231. (Art. 72 Cod. Str.) Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso. – 1. I particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso, che è soggetto ad omologazione ai sensi dell’articolo 230, sono i seguenti:
a) le facce esterne del dispositivo debbono avere dimensioni idonee a contenere le indicazioni previste;
b) le facce interne del dispositivo sono utilizzate per riportare gli estremi di approvazione, e le istruzioni per l’uso del dispositivo stesso;
c) il dispositivo, di cui al comma 6 dell’articolo 230, deve essere alimentabile con la normale batteria dell’autoveicolo assorbendo una potenza non superiore a 30W alla tensione che la batteria stessa fornisce quando il motore, e quindi il generatore, è fermo;
d) nel caso di cui alla lettera c), il segnalamento deve avere un comando che consenta di spegnerlo anche se collegato alla batteria ed un secondo comando, indipendente o meno dal primo, che consenta la commutazione della scritta che deve comparire sullo schermo. Il comando deve commutare contemporaneamente sia la scritta posteriore che quella anteriore (se prevista);
e) il dispositivo deve avere un basamento idoneo a mantenerlo con gli schermi nella posizione d’impiego sul tratto orizzontale del tetto dell’autoveicolo fermo e deve essere tale da assicurare la stabilità del dispositivo sotto l’azione di un carico statico (simulante l’azione aerodinamica) non inferiore a 2 daN.
2. Le specifiche delle diciture, dei simboli e del materiale utilizzato nonché delle modalità di prova sono quelle indicate nell’appendice VI al presente titolo. (11)
(11) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 136.

 

(omissis)

308. (Art. 116 Cod. Str.) Modello e caratteristiche della patente di guida. – Guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale – 1. La patente di guida, conforme al modello comunitario, ha le seguenti dimensioni:
a) altezza 106 mm;
b) larghezza 222 mm.
Le altre caratteristiche sono riportate nel modello IV.2, che fa parte integrante del presente regolamento.

2. Per evitare i rischi di falsificazione della patente di guida, dopo l’intestazione e l’apposizione della fotografia del titolare, viene applicata, sulle parti da proteggere, una pellicola trasparente di materiale plastico.

3. Le caratteristiche del materiale utilizzato per la patente di guida, le caratteristiche della pellicola protettiva antifalsificazione, le modalità di compilazione del documento, di applicazione della pellicola protettiva sulla patente, le parti della patente da proteggere e gli ulteriori dettagli necessari sono stabiliti con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanare nel termine previsto dall’articolo 232 del codice.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 116, commi 3 e 4, del codice, si applicano anche nel caso di complessi formati da autoveicolo, anche non classificato per il soccorso stradale, e da rimorchio costituito da veicolo in avaria. E’ sufficiente che il conducente del complesso sia in possesso della sola patente di guida del veicolo traente isolato, quando venga rimorchiato un autoveicolo su cui sia presente altro conducente, munito della relativa patente di guida ed in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo trainato, così da costituire valido ausilio per la corretta marcia del complesso stesso. (12)
(12) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 172.

 

309. (Art. 116 Cod. Str.) Annotazione del gruppo sanguigno. – 1. Il gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, qualora annotato sulla patente di guida, è riportato nell’apposito spazio a ciò destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2.

2. Gli estremi del gruppo sanguigno sono rilevati dalla scheda allegata, in copia autenticata (o conforme), al certificato medico relativo al possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.

3. Le modalità di determinazione del gruppo sanguigno di appartenenza, di competenza dei laboratori a ciò preposti, sono definite con decreto del Ministro della sanità da emanare nel termine previsto dall’articolo 232 del codice. Tale decreto può essere aggiornato, a seguito di progressi scientifici nel campo emotrasfusionale.

4. Il titolare è tenuto a verificare, all’atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l’esattezza dell’indicazione relativa al gruppo sanguigno, qualora annotato, per lettura diretta della scheda originale in suo possesso ed a chiederne la rettifica, in caso di constatato errore, all’ufficio provinciale della M.C.T.C.. (13)
(13) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 173.

 

310. (Art. 116, Cod. Str.) Tipi di certificati di abilitazione professionale: CAP. – 1. I certificati di abilitazione professionale (CAP), di cui all’art. 116, comma 8, del codice, sono dei seguenti tipi:

KA – per guidare a carico, per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette, di massa complessiva fino ad 1,3 t in servizio di noleggio con conducente;

KB – per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette di massa complessiva oltre 1,3 t in servizio di noleggio con conducente ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

KC – per guidare, essendo minori di anni 21 e per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, ed il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, superi 7,5 t;

KD – per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari;

KE – per guidare, per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, mezzi adibiti ai servizi di emergenza.

2. Il certificato di abilitazione professionale di tipo KB è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il certificato KA; il certificato di abilitazione professionale di tipo KD è valido anche per la guida dei veicoli cui abilitano i certificati KB e KE.

3. I certificati di cui al comma 1, devono corrispondere al modello IV.3, che fa parte integrante del presente regolamento.(14)
(14) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 174.

 

311. (Art. 116 Cod. Str.) Requisiti per il rilascio del CAP. – 1. Per il rilascio del CAP, a seconda del tipo richiesto, è necessaria la titolarità della patente di guida come di seguito indicato:

KA – patente di categoria A;
KB – patente di categoria B;
KC – patente di categoria C;
KD – patente di categoria D per la guida di autobus; DE negli altri casi;
KE – patente di categoria B per la guida di ambulanze ed altri veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; patente di categoria C negli altri casi.

2. Il rilascio del CAP è subordinato all’accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per il rilascio, la revisione e la conferma di validità della patente di guida dei veicoli delle categorie C, D ed E.

3. Per ottenere il certificato di abilitazione professionale (CAP), occorre:
a) essere residenti in un comune della Repubblica;
b) essere in possesso di patente nazionale valida per la categoria prevista dal comma 1;
c) presentare una domanda ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
d) superare l’apposito esame da sostenersi nella circoscrizione territoriale dello stesso ufficio, ovvero dimostrare di essere in possesso della relativa abilitazione rilasciata da uno Stato estero.

4. Ai minori di anni 21 può essere rilasciato esclusivamente il certificato di abilitazione professionale KC.

5. L’Ufficio provinciale della M.C.T.C. provvede a rilasciare il certificato di abilitazione professionale, contrassegnato da un numero progressivo assegnato dal centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C.

6. La domanda di cui al comma 3, lettera c), ha validità per sei mesi, dà diritto a sostenere l’esame una volta soltanto e non è prorogabile.

312. (Art. 116 Cod. Str.) Programma d’esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale. – 1. Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale sono quelli indicati nell’appendice I al presente titolo.

313. (Art. 116 Cod. Str.) Modalità di rilascio e relativa validità. Sostituzione dei CAP di precedente modello. – 1. Il certificato di abilitazione professionale è rilasciato sulla base dei requisiti indicati nell’articolo 311, ha validità biennale e scade alla data indicata nel certificato stesso.

2. Alla scadenza e previo accertamento dei requisiti fisici e psichici, secondo quanto prescritto dall’articolo 126, comma 4, del codice, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. procede a confermare la validità del certificato di abilitazione professionale per un altro biennio, rilasciando un duplicato aggiornato del documento.

3. Per coloro che hanno superato i sessantacinque anni di età, la durata della validità può essere inferiore ad un biennio se ciò è disposto dalla Commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, del codice.

4. I certificati di abilitazione professionale, rilasciati in base al decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 1974, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 18 maggio 1974, n. 129, conservano la loro validità per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, salvo la scadenza di validità della patente di guida prima di tale data. In tal caso il titolare dovrà richiedere la sostituzione del certificato con uno dei tipi previsti dal presente regolamento.

5. I certificati di abilitazione di tipo KB di cui al comma 4 saranno sostituiti con quelli di tipo KA se il titolare è titolare di patente della categoria A. (15)
(15) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 175.

 

314. (Art. 116 Cod. Str.) Rilascio del CAP per conversione di documento estero. – 1. I titolari di patente estera possono, a domanda, ottenere il certificato di abilitazione professionale in occasione della conversione della patente estera in patente nazionale, qualora dalla patente estera, ovvero dalla stessa corredata dal relativo certificato di abilitazione professionale, risulti che sono abilitati a condurre i veicoli adibiti ai trasporti, elencati nell’articolo 310.

2. Nei casi di cui al comma 1 il certificato di abilitazione professionale, da richiedersi contemporaneamente alla conversione della patente estera, verrà rilasciato dopo il conseguimento della patente nazionale, e previa esibizione della stessa.

315. (Art. 116 Cod. Str.) Certificato di formazione professionale relativo alle merci pericolose. – 1. Ai conducenti che effettuano trasporti nazionali ed internazionali su strada di merci pericolose, il certificato di formazione professionale, conforme al modello approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, è rilasciato in base a quanto disposto in materia con la legge 19 febbraio 1992, n. 142.(16)
(16) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 176.

 

 

B) Requisiti per il rilascio della patente di guida
(Artt. da 119 a 121 Codice della Strada)

319. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida. – 1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all’accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita.

2. I medici di cui all’articolo 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d’idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all’articolo 320.

3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all’articolo 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.

4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, del codice, che indicherà anche l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.

5. Il medico accertatore di cui all’articolo 119, comma 2, del codice, effettua la visita medica di idoneità alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all’interno di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo.(17)
(17) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 179.

 

320. (Art. 119 Cod. Str.) Malattie invalidanti. – 1. Le malattie ed affezioni riportate nell’appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell’appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.

321. (Art. 119 Cod. Str.) Efficienza degli arti. – 1. Non possono conseguire o ottenere la conferma di validità della patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.

2. Ai fini del presente articolo l’efficienza degli arti deve essere valutata senza l’uso di apparecchi di protesi od ortesi. (18)
(18) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 180.

 

322. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti visivi. – 1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.

2. Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un’acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l’occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.

3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un’acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell’occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l’acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.

4. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall’altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.

5. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.

6. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.

7. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l’uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.

8. L’acutezza visiva può essere raggiunta anche con l’adozione di lenti a contatto.

9. Il visus raggiunto dopo l’impianto di lenti artificiali endoculari è considerato, in sede di esame, come visus naturale.

10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.

11. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate né confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.

12. Qualora si scopra o si sospetti l’esistenza di una malattia in atto o pregressa dell’apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida.

13. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell’apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l’opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni. (19)
(19) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 181.

 

323.(Art. 119 Cod. Str.) Requisiti uditivi. – 1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.

2. La funzione uditiva può essere valutata con l’uso di apparecchi correttivi dell’udito monoaurali o binaurali, purché tollerati. L’efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire al medico di cui all’articolo 119, comma 2, del codice.

3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per auto veicoli delle categorie C, D, E occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall’orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l’uso di apparecchi correttivi.

324. (Art. 119 Cod. Str.) Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali. – 1. Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.

2. Nel caso sia richiesta, ai sensi dell’articolo 119, comma 9, del codice, una valutazione psicodiagnostica, devono essere effettuate, oltre alle prove di cui al comma 1, anche altre prove di attenzione, di percezione e, su specifica indicazione del medico o della commissione medica richiedente, prove di valutazione della personalità. In ogni caso gli psicologi che procedono alle valutazioni previste dal presente articolo devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all’articolo 119, comma 9, del codice, di una specifica formazione nel settore della sicurezza stradale.(20)
(20) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 182.

 

325. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D. – 1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:

a) i monocoli che abbiano nell’occhio superstite un’acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;

b) coloro che, abbiano in un occhio un’acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell’altro occhio un’acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;

c) coloro che, pur non avendo un’acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B, posseggono tuttavia un’acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell’occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie;

d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l’adozione di lenti a contatto.

2. Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie A e B.

3. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere tollerate ed efficaci.

4. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell’occhio superstite o migliore, nonché sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonché sufficiente visione binoculare.

5. I valori dell’acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l’uso di lenti a contatto.

6. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria C e D, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione delle patenti di guida di categoria C e D.(21)
(21) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 183.

 

326. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D. – 1. Possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A e B, coloro che non raggiungono i requisiti uditivi richiesti per la patente di guida della categoria A e B, purché i veicoli siano muniti su ambedue i lati di specchi retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio esterno d’obbligo.

2. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente speciale delle categorie C e D occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza ed a non meno di due metri per l’orecchio che sente di meno.

3. La funzione uditiva per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria A, B, C e D può essere valutata con l’uso di apparecchi correttivi dell’udito monoaurali o binaurali, purché tollerati.

4. Le caratteristiche tecniche delle protesi, e la loro efficienza, devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire all’organo medico che procede all’accertamento dell’idoneità fisica. (22)
(22) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 184.

 

327. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D. – 1. Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C e D, purché la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l’adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre.

2. Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui all’articolo 119, comma 10, del codice, la funzionalità delle protesi e delle ortesi o l’individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla commissione medica locale.

3. L’efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all’accertamento.

4. L’efficienza degli adattamenti dovrà essere verificata al momento del collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo approvato.

5. Il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria A per la guida di motocicli non può essere concessa ai minorati degli arti.

6. La commissione medica locale nel valutare la possibilità del rilascio di patenti speciali ai portatori di più minorazioni relative a più organi o apparati considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e può fissare un periodo di validità minore di quello massimo previsto dall’articolo 126 del codice. (23)
(23) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 185.

 

328. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D. – 1. Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico non possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D, purché i veicoli siano adattati secondo le loro esigenze ovvero presentino caratteristiche costruttive tali da rendere superfluo l’adattamento. (24)
(24) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 186.

 

329. (Art. 119 Cod. Str.) Patenti speciali delle categorie C e D. – 1. La patente speciale di categoria C abilita alla guida di autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 t. La patente speciale di categoria D abilita alla guida di autoveicoli aventi un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non superiore a 16.

2. La commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, del codice, potrà limitare la guida ad autoveicoli di caratteristiche inferiori a quelle previste dal comma 1.

3. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente; in questa deve essere precisato quale protesi o ortesi sia prescritta, ove ricorra, e quale adattamento sia richiesto sul veicolo. (25)
(25) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 187.

 

330. (Art. 119 Cod. Str.) Commissioni mediche locali. – 1. Il presidente della commissione medica locale è nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità su designazione del responsabile dell’unità sanitaria locale presso la quale opera la commissione.

2. Il presidente di tale commissione deve essere il medico responsabile dell’ufficio medico legale, ove esistente, ovvero, in mancanza di detto ufficio, il medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne, siano attribuite le corrispondenti funzioni in materia.

3. La commissione è composta di due membri effettivi e di due supplenti ricompresi fra i medici di cui all’articolo 119, comma 2, del codice. Tali medici, tutti in attività di servizio, sono designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.

4. Qualora l’accertamento medico sia richiesto da mutilati o minorati fisici, la composizione della commissione è integrata da un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della M.C.T.C., nonché da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione.

5. Il presidente, sulla base delle designazioni ricevute, costituisce la commissione medica locale e può designare a presiederla, in caso di sua assenza o impedimento, un vice presidente scelto fra i membri effettivi. In tal caso il vicepresidente è sostituito da uno dei supplenti.

6. La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato.

7. La commissione opera presso idonei locali dell’unità sanitaria locale, facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici.

8. Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell’ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di personale in servizio presso l’unità sanitaria locale.

9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì, la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l’archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. L’interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia.

10. Nel caso previsto dall’articolo 119, comma 4, lettera c) del codice, l’accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui è disposto. L’esito dell’accertamento deve essere comunicato all’autorità richiedente.

11. Il giudizio di non idoneità formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato all’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa.

12. Il certificato deve essere compilato in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se necessario, può essere integrato da fogli aggiuntivi.

13. I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza. In caso di parità prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del vice presidente che presiede la seduta.

14. I certificati delle commissioni mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

15. Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, invia al Ministero dei trasporti e della navigazione e a quello della sanità una dettagliata relazione sul funzionamento dell’organo presieduto, relativa all’anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant’altro ritenuto necessario. I dati più significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto dall’articolo 1, comma 2, del codice.

16. Possono essere costituite più commissioni mediche locali con il limite, di norma, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia e di una per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo. L’istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell’ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza, è subordinata all’accertamento dell’esistenza di obiettive condizioni da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero della sanità.

17. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all’ufficio di segreteria, nonché le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo tale da garantire l’integrale copertura delle spese di funzionamento delle suddette commissioni. (26)
(26) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 188.

 

331. (Art. 119 Cod. Str.) Certificati medici. – 1. I certificati medici devono essere conformi ai modelli allegati, che fanno parte del presente regolamento e vanno compilati:
a) quello di cui al modello IV.4 (comunicazione all’ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in caso di conferma della validità della patente di guida) dai medici indicati dall’articolo 119, comma 2, del codice;
b) quello di cui al modello IV.5 dai medici indicati dall’articolo 119, comma 2, del codice, su carta di colore bianco;
c) quello di cui al modello IV.6 dalle commissioni mediche locali, su carta di colore celeste.

2. I certificati devono essere compilati, in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da fogli aggiuntivi. In caso di conferma di validità della patente l’esito della visita medica deve essere comunicato al competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in forma cartacea o in via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Se la comunicazione avviene su supporto cartaceo essa deve essere fatta su modello IV.4 e deve essere inviata al suddetto ufficio che, dopo averla archiviata elettronicamente, la rinvia alle strutture sanitarie che hanno rilasciato il certificato per la verifica di autenticità e la successiva archiviazione. (27)
(27) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 189.

 

(omissis)

 

 

§ 3 Arresti, soste e fermate dei veicoli
(Artt. 157-163 Codice della Strada)

351. (Art. 157 Cod. Str.) Arresti e soste dei veicoli in generale. – 1. Nel caso di incolonna mento di veicoli, il conducente non può né arrestare, né fermare la marcia del veicolo in modo da impegnare l’area di intersezione, senza essersi assicurato di poter sgombrare l’area stessa in tempo utile a consentire l’attraversamento dei pedoni e il deflusso delle correnti di circolazione trasversale.

2. Nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.

3. Le manovre indicate dall’articolo 157, comma 7, del codice, devono essere, nei casi consentiti dalla stessa norma, sempre eseguite nel tempo strettamente necessario, in relazione alle condizioni del traffico, in modo da assicurare la sicurezza del medesimo.

352. (Art. 157 Cod. Str.) Fermata degli autoveicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone. – 1. La parte della carreggiata appositamente indicata con la segnaletica orizzontale, destinata alla fermata degli autobus, dei filobus, dei tram e degli scuolabus per la salita e la discesa dei passeggeri, nonché per i capilinea dei medesimi, deve essere sempre segnalata con l’apposita segnaletica verticale. L’apposizione è a cura del gestore del servizio, previa intesa con l’ente proprietario della strada.

2. Nelle strade extraurbane ad unica carreggiata e a doppio senso di marcia, le aree di fermata devono essere ubicate in posizione tale che distino tra loro almeno 50 m, in posizione posticipata l’una rispetto all’altra, secondo il rispettivo senso di marcia.

3. Nei centri abitati e sulle strade extraurbane le fermate dei veicoli di cui al comma 1, situate in corrispondenza delle aree di intersezione, sono poste, di massima, dopo l’area di intersezione, ad una distanza non minore di 20 m. Se il numero delle linee e la frequenza delle corse causa accumulo dei mezzi in modo da costituire intralcio per l’area di intersezione, la fermata deve essere anticipata ad almeno 10 m dalla soglia dell’intersezione.

4. Quando è necessario predisporre una fermata nel tratto immediatamente seguente o precedente una curva, salvo il caso di ubicazione dell’area di fermata in apposita piazzola di sosta esterna alla carreggiata, l’ente proprietario della strada dovrà determinare, caso per caso e con molta cura, la distanza più opportuna della fermata dalla curva stessa, così da evitare che il sorpasso di un autobus fermo risulti pericoloso.

5. Nei centri abitati le aree di fermata non devono essere collocate a fianco di quelle tranviarie provviste di salvagente a meno che lo spazio tra i bordi contigui del salvagente e dei marciapiedi sia di almeno 6 m. In ogni caso, le aree di fermata, ove possibile, devono essere collocate in spazi esterni alla carreggiata, dotati di agevoli raccordi di entrata e uscita.

6. Lungo le strade extraurbane, dove le fermate degli autobus, dei filobus e degli scuolabus possono costituire intralcio o pericolo per la circolazione, per la ristrettezza della carreggiata stradale, si devono prevedere, di massima, apposite piazzole di fermata fuori della carreggiata. Le piazzole di fermata devono avere una larghezza minima di 3 m in corrispondenza della fermata e una lunghezza minima di 12 m. Inoltre, dovranno essere provviste di raccordi di entrata e uscita di lunghezza minima di 30 m (fig. V.2). Le piazzole di fermata devono essere completate da un marciapiede o apposita isola rialzata, opportunamente attrezzati, per la sosta dei passeggeri in attesa.

7. Le fermate degli autobus di cui al presente articolo devono essere effettuate esclusivamente nelle zone indicate nei commi che precedono, in modo da evitare che i passeggeri in salita o in discesa dai mezzi impegnino la carreggiata, diminuendo la capacità della strada ed intralciando il traffico sulla stessa. (28)
(28) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 198.

 

353. (Art. 158 Cod. Str.) Fermata e sosta dei veicoli. – 1. Non è consentito fermarsi per chiedere informazioni salvo agli agenti del traffico, quando ciò possa causare intralcio o rallentamento alla circolazione.

2. Il conducente che lascia il veicolo in sosta nei casi consentiti, deve azionare il freno di stazionamento e, di regola, deve aver cura di inserire il rapporto più basso del cambio di velocità. Nelle strade a forte pendenza si deve, inoltre, lasciare in sosta il veicolo con le ruote sterzate, ed i veicoli di massa complessiva massima a pieno carico superiore a 3,5 t devono applicare i cunei bloccaruote.

3. Il veicolo in sosta deve avere il motore spento.

354. (Art. 159 Cod. Str.) Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti. – 1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159 del codice può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (25), che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all’articolo 12 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
b) età non inferiore ad anni 21;
c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell’esercizio di attività di autoriparazione;
f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2043 del Codice Civile per un massimale che verrà determinato con il disciplinare di cui al comma 2.

2. Alla concessione provvede l’ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalità di omologazione di cui all’articolo 12. La concessione deve contenere la indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il tempo di validità della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

3. Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi dell’articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, si applicano le disposizioni dell’articolo 215 del codice e dell’articolo 397.

4. E’ vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno. (29)
(29) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 199.

 

355. (Art. 159 Cod. Str.) Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli. – 1. L’attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto dall’articolo 159, comma 3, del codice deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate ai tipi di ruota indicati dal richiedente l’omologazione del prototipo;
b) consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del pneumatico, senza possibilità di sfilaggio, neanche quando il pneumatico è sgonfio;
c) impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo sforzo massimo di trazione agente sulla ruota bloccata;
d) essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, nè il pneumatico;
e) essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo rivestita di gomma;
f) non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo;
g) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un sistema di chiusura a «numeratore rotante» con almeno quattro numeri;
h) non superare il peso complessivo di 30 kg;
i) essere verniciato con colore sulla tonalità base del giallo.

2. I prototipi dell’attrezzo a chiave di cui al comma 1 sono soggetti ad omologazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Nel decreto di omologazione devono essere riportate anche le modalità di applicazione dello stesso attrezzo.

3. Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell’omologazione conseguita, il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm e l’indicazione dell’organo di polizia che ne dispone l’impiego.

4. Per la procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai sensi dell’articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, e della rimozione del blocco si applicano le disposizioni dell’articolo 215 del codice e dell’articolo 398.

5. E’ vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno. (30)
(30) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 200.

(omissis)

 

381. (Art. 188 Cod. Str.) Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide. – 1. Ai fini di cui all’articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.

2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito «contrassegno invalidi» di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. L’indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di «simbolo di accessibilità» di cui alla figura V.5.

3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l’interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L’autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti <contrassegni invalidi> già rilasciati. All’atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.

4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.

5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del <contrassegno invalidi> del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del <contrassegno invalidi>. Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.

6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant’altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanità. (31)
(31) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 217.

 

 

TITOLO VI
Degli illeciti previsti dal codice della strada e delle relative sanzioni

Capo I – Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sez. I. Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime.
(Artt. 196-208 Codice della Strada)

382. (Art. 196 Cod. Str.) Solidarietà e iscrizione a ruolo. – 1. Nei casi di solidarietà per il pagamento di somme di denaro a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, ai fini della formazione del ruolo, l’amministrazione determina, ai sensi degli articoli 1292 e seguenti del codice civile, quale tra i condebitori solidali è sottoposto ad esecuzione coattiva.

(omissis)

 

 

Capo II – Disposizioni transitorie
(Artt. 232-240 Codice della Strada)

407. (Artt. da 232 a 240 Cod. Str.) Disposizione transitoria. – 1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice.

408. (Art. 240 Cod. Str.) Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento. – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 407, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore contestualmente al codice della strada, il 1° gennaio 1993.

(omissis)

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