Il Decreto Mims

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Nell’estate del 2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha apportato con il decreto n. 68/2022 (c.d. Decreto Mims) varie modifiche al Codice della Strada.

Oggi il decreto è stato convertito nella legge n. 108/2022, ufficialmente entrata in vigore il 6 Agosto 2022, perciò sarà necessario riassumerne le principali novità, con particolare attenzione all’art. 198 bis e le procedure da seguire per presentare istanza di archiviazione per sanzioni plurime.

Gli articoli interessati

La Circolare prot. n. 29290 del 20 settembre 2022 del Direttore Generale per la Motorizzazione, ha fatto chiarezza su quali siano le principali novità per gli articoli interessati.

A titolo riassuntivo, ma non esaustivo, l’allegato A – Circolare Ministero dell’Interno – 07/09/2022 – Prot. n. 28964 pone l’attenzione sugli articoli novellati, tra cui ricordiamo:

Art. 7 – Il Mims con proprio decreto sarà competente ad individuare la tipologie di Comuni che possono delimitare le zone ZTL.

Art. 47  co. 2 – Allineamento della classificazione dei veicoli elettrici italiana a quella europea.

Art. 50 co. 1, 2, 2bis, 2ter – Sanzioni per la manomissione delle biciclette a pedalata assistita.

Art. 116 co. 11 – Conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente a titolari di patenti C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE.

Art. 126 co. 8 ter – Obbligo di svolgere nuovamente l’esame pratico per chi non abbia rinnovato la patente da oltre 5 anni. Nel caso di specie viene prevista la sospensione della patente per chi non si presenta all’esame e revoca per chi viene respinto.

Il novellato art. 198 bis C.d.S.

L’innovazione che qui maggiormente interessa è quella apportata alle regole relative alla commissione di illeciti reiterati.

Sono state determinate le condizioni e i limiti entro i quali la medesima violazione, riferita allo stesso veicolo e commessa anche in tempi diversi, può essere considerata un’unica infrazione.

In particolare è stato disposto che:

“Nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata ai sensi dell’articolo 201, l’illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati.”

Ciò significa che se vengono accertati più illeciti la cui contestazione debba essere fatta ai sensi dell’art. 201 C.d.S., il primo atto notificato andrà ad assorbire anche tutte le identiche sanzioni dei 90 giorni precedenti non notificate.

Quindi nel caso in cui arrivasse una seconda notifica successiva, ma relativa ad una violazione accertata nell’arco dei 90 giorni che precedono la prima notifica, questa dovrà considerarsi assorbita.

Al secondo comma del medesimo articolo viene poi specificato che anche la contestazione immediata andrà ad assorbire gli illeciti commessi nei 90 giorni precedenti quando non ancora notificati ai sensi dell’art. 201 C.d.S.

Nel caso quindi in cui ricorrano i requisiti richiesti dalla novella, la sanzione assorbente sarà unica, in sostituzione di tutte quelle precedenti in essa ricomprese, con evidente esclusione degli accertamenti successivi.

La norma prosegue specificando che, in caso di applicazione delle dette disposizioni, sarà disposta la pena pecuniaria pari al triplo del minimo edittale previsto per la disposizione non rispettata, qualora più favorevole al trasgressore e quando ricorrano le condizioni di cui all’art. 202 C.d.s. (che disciplina il pagamento della sanzione in misura ridotta).

Il versamento dovrà essere effettuato nel termine di 100 giorni all’organo accertatore che ha curato la prima sanzione notificata o la contestazione immediata e questo – come più avanti si dirà – sarà il presupposto indispensabile per presentare l’istanza di archiviazione per gli altri verbali assorbiti.

Viene specificato infine che qualora il trasgressore avesse già effettuato un versamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 per la singola multa, questo potrà essere integrato nel medesimo termine di 100 giorni per la sanzione unificata.

L’istanza di archiviazione

L’ultimo comma dell’articolo in esame prevede le modalità con le quali il guidatore possa chiedere l’eliminazione delle plurime sanzioni accertate e rientranti nei criteri dei commi 2 e 3.

L’istanza, una volta effettuato il pagamento della sanzione e delle spese di accertamento e notifica, andrà presentata all’ufficio o comando da cui dipende chi ha accertato ciascuna violazione assorbita.

Occorrerà prestare attenzione ai destinatari delle istanze, che potrebbero essere differenti per ogni sanzione che si ritiene ricompresa nell’unificazione.

L’istanza ha un termine perentorio di 120 giorni, a pena di decadenza, dalla data della prima notifica o della contestazione immediata che ha assorbito le precedenti.

Allegata all’atto deve essere presentata l’attestazione di pagamento della sanzione come prevista dall’art. 198 bis C.d.s., oltre alle spese di notifica e accertamento dei singoli verbali di cui si chiede l’archiviazione, che andranno comunque saldate.

Il responsabile dell’Ufficio o Comando competente, verificate le condizioni di legge, procederà a questo punto all’archiviazione.

Quando si applica la normativa 

L’unificazione sarà applicabile allo stesso tipo di sanzioni che riguardino esclusivamente requisiti tecnici o amministrativi per la circolazione del veicolo (come ad esempio la mancata copertura assicurativa o la mancata revisione) e che violino la stessa disposizione del C.d.s. anche in tempi o luoghi diversi.

La trasgressione quindi deve essere identica a quelle che va a ricomprendere e non deve riguardare violazioni comportamentali (come ad esempio il superamento del limite di velocità).

È evidente che gli stringenti requisiti per l’applicazione delle nuove regole non sempre saranno presenti ed in alcuni casi non sarà conveniente presentare l’istanza.

In presenza infatti di due multe del medesimo tenore, non sarà favorevole per il trasgressore chiederne l’unificazione pagando il triplo del minimo edittale.

Nel caso invece in cui gli accertamenti siano in numero pari o maggiore di quattro, la pena pecuniaria prevista dal novellato 198 bis potrà condurre ad una favorevole decurtazione di importo per il guidatore.

Occorrerà valutare di volta in volta l’opportunità di presentare istanza per questo nuovo istituto e soltanto la sua concreta applicazione nel tempo potrà definirne l’efficacia.

In caso di dubbi o necessità di chiarimenti sull’argomento lo staff di Ricorsi.net è a disposizione per assistervi nella presentazione della richiesta di unificazione presso gli uffici competenti.

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Una risposta

  1. Ho ricevuto due multe per mancata revisione.
    La prima il 27/1 non mi è stata immediatamente contestata per cui non né ero al corrente sino al ritiro della raccomandata il 9/2. La seconda immediatamente contestata il 28/1 che ho pagato il 29/1.
    Come devo fare per fare archiviare la prima?

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