Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale

G.U. 30.11.1981 n. 329 Suppl. Ord.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica

promulga

Capo I
Le sanzioni amministrative

Sezione I
Principi generali

Art. 1
(Principio di legalita’)
Nessuno puo’ essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

Art. 2.
(Capacita’ di intendere e di volere)
Non puo’ essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacita’ di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacita’ non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
Fuori dei casi previsti dall’ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 3.
(Elemento soggettivo)
Nelle violazioni cui e’ applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e’ responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione e’ commessa per errore sul fatto, l’agente non e’ responsabile quando l’errore non e’ determinato da sua colpa.

Art. 4.
(Cause di esclusione della responsabilita’)
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nello adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facolta’ legittima ovvero in stato di necessita’ o di legittima difesa.
Se la violazione e’ commessa per ordine dell’autorita’, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.

Art. 5.
(Concorso di persone)
Quando piu’ persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6.
(Solidarieta’)
Il proprietario della cosa che servi’ o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, e’ obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa e’ stata utilizzata contro la sua volonta’.
Se la violazione e’ commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all’altrui autorita’, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorita’ o incaricata della direzione o della vigilanza e’ obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Se la violazione e’ commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalita’ giuridica o, comunque, di un imprenditore, nello esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore e’ obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione.

Art. 7.
(Non trasmissibilita’ dell’obbligazione)
L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Art. 8.
(Piu’ violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette piu’ violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu’ grave, aumentata sino al triplo.

Art. 9.
(Principio di specialita’)
Quando uno stesso fatto e’ punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralita’ di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto e’ punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali.

Art. 10.
(Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non puo’, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

Art. 11.
(Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite massimo e nella applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravita’ della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche’ alla personalita’ dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 12.
(Ambito di applicazione)
Le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali e’ prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

Sezione II
Applicazione

Art. 13.
(Atti di accertamento)
Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione e’ prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresi’ procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E’ sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell’articolo 333 e del primo e secondo comma dell’articolo 334 del codice di procedura penale.
E’ fatto salvo l’esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 14
(Contestazione e notificazione)
La violazione, quando e’ possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non e’ avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi alla autorita’ competente con provvedimento dell’Autorita’ Giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo’ essere effettuata, con le modalita’ previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all’estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e’ obbligatoria e resta salva la facolta’ del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell’articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e’ stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 15.
(Accertamenti mediante analisi di campioni)
Se per lo accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all’interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito della analisi. L’interessato può chiedere la revisione dell’analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all’organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’esito della prima analisi, che deve essere allegato all’istanza medesima.
Delle operazioni di revisione della analisi è data comunicazione all’interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
I risultati della revisione dell’analisi sono comunicati all’interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell’analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell’articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 decorre dalla comunicazione dell’esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell’analisi, dalla comunicazione dell’esito della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione allo interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell’articolo 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati nell’ultimo comma dell’articolo 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell’analisi e’ tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.

Art. 16.
(Pagamento in misura ridotta)
E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e’ stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’articolo 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall’articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l’articolo 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta è ammessa anche nei casi in cui le norme antecedenti all’entrata in vigore della presente legge non consentivano l’oblazione.

Art. 17.
(Obbligo del rapporto)
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cui sono demandati Attribuzioni e compiti del ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, numero 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all’ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L’ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il funzionario o l’agente che ha proceduto al sequestro previsto dall’articolo 13 deve immediatamente informare la autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall’articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

Art. 18.
(Ordinanza-ingiunzione)
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.
Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con la ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e’ effettuato all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall’articolo 14; del pagamento e’ data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell’ufficio che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso l’ordinanza.
Il termine per il pagamento e’ di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.
L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l’ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l’opposizione e’ proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta la opposizione, o quando l’ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l’opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e’ dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Art. 19.
(Sequestro)
Quando si e’ proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all’autorita’ indicata nel primo comma dell’articolo 18 , con atto esente da bollo. Sull’opposizione la decisione e’ adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non e’ rigettata entro questo termine, la opposizione si intende accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo; l’autorita’ competente puo’ disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
Quando l’opposizione al sequestro e’ stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non e’ emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non e’ disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui e’ pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui e’ avvenuto il sequestro.

Art. 20.
(Sanzioni amministrative accessorie)
L’autorita’ amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’articolo 24, puo’ applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facolta’ e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che e’ pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all’articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
Le autorita’ stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui e’ ingiunto il pagamento.
E’ sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento.
La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Art. 21.
(Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie)
Quando e’ accertata la violazione del primo comma dell’articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e’ sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui e’ ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l’ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.
Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l’opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile la ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l’opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
Quando e’ accertata la violazione dell’ottavo comma dell’articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e’ sempre disposta la confisca del veicolo.
Quando e’ accertata la violazione del secondo comma dell’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e’ sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

Art. 22.
(Opposizione all’ordinanza-ingiunzione)
Contro la ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui e’ stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Il termine e’ di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.
L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale e’ allegata l’ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresi’, quando l’opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito.
Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
Quando e’ stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalita’ stabilite dal codice di procedura civile.
L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Art. 23.
(Giudizio di opposizione)
Il pretore, se il ricorso e’ proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell’articolo 22, ne dichiara l’inammissibilita’ con ordinanza ricorribile per Cassazione.
Se il ricorso e’ tempestivamente proposto, il pretore fissa l’udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all’autorita’ che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi allo accertamento, nonche’ alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all’autorita’ che ha emesso l’ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 313 del codice di procedura civile.
L’opponente e l’autorità che ha emesso l’ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l’autorità che ha emesso l’ordinanza puo’ avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Se alla prima udienza l’opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per Cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell’opponente anche le spese successive all’opposizione.
Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e puo’ disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
Appena terminata l’istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che e’ subito dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d’ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Con la sentenza il pretore può rigettare l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte la ordinanza o modificandola anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta.
Il pretore accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.
La sentenza e’ inappellabile ma è ricorribile per Cassazione.

Art. 24.
(Connessione obiettiva con un reato)
Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato e’ pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre la ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui allo articolo 17 e’ trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell’articolo 14, alla Autorita’ Giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non e’ avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.
Se l’Autorita’ Giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta puo’ essere effettuato prima dell’apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l’autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del Pubblico Ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all’imputato, esclusa la nomina del difensore d’ufficio.
Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilita’.

Art. 25.
(Impugnabilita’ del provvedimento del giudice penale)
La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell’articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, e’ impugnabile, oltre che dall’imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidamente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.
Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilita’ per la predetta violazione, puo’ proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l’impugnazione per i soli interessi civili.

Art. 26.
(Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)
La Autorita’ Giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria puo’ disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non puo’ essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito puo’ essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall’autorita’ giudiziaria o amministrativa, l’obbligato e’ tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione.

Art. 27.
(Esecuzione forzata)
Salvo quanto disposto nell’ultimo comma dell’articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorita’ che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’intendenza di finanza che lo da’ in carico all’esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l’obbligo del non riscosso come riscosso.
E’ competente l’intendenza di finanza del luogo ove ha sede l’autorita’ che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l’aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.
Se la somma e’ dovuta in virtu’ di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dello articolo 24, si procede alla riscossione con l’osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.
Salvo quanto previsto nell’articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta e’ maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e’ divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e’ trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell’esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

Art. 28.
(Prescrizione)
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e’ stata commessa la violazione.
L’interruzione della prescrizione e’ regolata dalle norme del codice civile.

Art. 29.
(Devoluzione dei proventi)
I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l’ammontare della multa o dell’ammenda.
Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, e’ devoluto allo Stato.
Nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 17 i proventi spettano alle regioni.
Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorita’ competenti ad emanare la ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante e’ ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

Art. 30.
(Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale)
Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se e’ avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione e’ revocato, qualora l’Autorita’ Giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 23, 24, e 25, abbia escluso la responsabilita’ per la violazione.
Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorita’, il provvedimento e’ immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Art. 31.
(provvedimenti dell’autorita’ regionale)
i provvedimenti emessi dall’autorita’ regionale per l’applicazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della commissione prevista dall’articolo 41 della legge 10
febbraio 1953, n. 62.

Sezione III
Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni

Art. 32.
(Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda)
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e’ prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall’articolo 39.
La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.
La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

Art. 33.
(Altri casi di depenalizzazione)
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste:
a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;
b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, nella parte non abrogata dall’articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398;
c) dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
d) dagli articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394, nonche’ dal decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 486;
e) dal primo comma dell’articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Art. 34.
(Esclusione della depenalizzazione)
La disposizione del primo comma dell’articolo 32 non si applica ai reati previsti:
a) dal codice penale, salvo quanto disposto dallo articolo 33, lettera a);
b) dall’articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;
c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
d) dall’articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;
f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall’inquinamento;
h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro lo inquinamento atmosferico;
i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all’impiego pacifico della energia nucleare;
l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l’assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 35;
n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all’igiene del lavoro;
o) dall’articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall’articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570, in materia elettorale.

Art. 35.
(Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie)
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
Per le violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l’ordinanza-ingiunzione e’ emessa, ai sensi dell’articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l’omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa e’ applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
Avverso la ordinanza-ingiunzione puo’ essere proposta, nel termine previsto dall’articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dello articolo 22 e il quarto comma dell’articolo 23 ed il giudizio di opposizione e’ regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.
Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L’esecuzione forzata, quando non e’ diversamente stabilito, e’ regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile.
L’ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa e’ consentita, quando la opposizione non e’ stata proposta ovvero e’ stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell’ipoteca e’ autorizzata dal pretore se vi e’ pericolo nel ritardo.
Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell’omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo capo, in quanto applicabili.
La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo nonche’ per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell’articolo 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 36.
(Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie)
La sanzione amministrativa per l’omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all’ente o istituto di cui al secondo comma dell’articolo precedente. Tuttavia, quando e’ stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro:
a) omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall’ente o istituto;
b) non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.
Per gli effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la mancata comunicazione dell’accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima.

Art. 37.
(Omissione o falsita’ in registrazione o denuncia obbligatorie)
Salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o piu’ registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o piu’ denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, e’ punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l’omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore a cinque milioni.
La condanna importa le pene accessorie della interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell’incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione. Esse conseguono alla condanna anche nel caso in cui la disposizione del precedente comma non si applichi perche’ il fatto costituisce un piu’ grave reato.
Si applicano in ogni caso anche le sanzioni amministrative previste nello articolo 35.

Art. 38.
(Entita’ della somma dovuta)
La somma dovuta ai sensi del primo comma dell’articolo 32 e’ pari all’ammontare della multa o dell’ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.
La somma dovuta come sanzione amministrativa e’ da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dello articolo 669 del codice penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell’articolo 672 del codice penale.
La somma dovuta e’ da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da lire centomila a lire un milione per la violazione degli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza.
La somma dovuta e’ da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione dell’articolo 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
La somma dovuta e’ da lire centomila a lire un milione per la violazione dell’articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell’ultimo comma dell’articolo 14 della stessa legge.
La somma dovuta e’ da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell’articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Art. 39.
(Violazioni finanziarie)
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite con la sola ammenda.
Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all’ammenda, una pena pecuniaria, l’ammontare di quest’ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.
Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione e’ consentito al trasgressore di estinguere la obbligazione mediante il pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione, presso l’ufficio incaricato della contabilita’ relativa alla violazione, dell’ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria, o, se piu’ favorevole, al limite minimo della sanzione medesima.
In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine prescritto, l’ufficio finanziario incaricato della contabilita’ relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l’osservanza delle norme del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresi’, gli articoli 27, penultimo comma, 29 e 38, primo comma.

Sezione IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 40.
(Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione)
Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito.

Art. 41.
(Norme processuali transitorie)
L’Autorita’ Giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti piu’ reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all’autorita’ competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell’articolo 14 per la notifica delle violazioni, quando essa non e’ prevista dalle leggi vigenti.
Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l’osservanza delle norme sull’esecuzione delle pene pecuniarie.
Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell’articolo 20. Restano salvi, altresi’, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed al documento di circolazione, ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto si applica il secondo comma dell’articolo 2 del codice penale.

Art. 42.
(Disposizioni abrogate)
Sono abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317, gli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228, l’articolo 13 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, la legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonche’ ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 43.
(Entrata in vigore)
Le norme di questo capo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Capo II
Aggravamento di pene e nuove disposizioni penali

Art. 44.
(Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle camere)
L’articolo 683 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
“Art. 683 – (Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle camere). – Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell’articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei Deputati e’ punito, qualora il fatto non costituisca un piu’ grave reato, con l’arresto fino a trenta giorni o con la ammenda da lire centomila a cinquecentomila”.

Art. 45.
(Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)
L’articolo 684 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
“Art. 684. – (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). – Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, e’ punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da lire centomila a cinquecentomila”.

Art. 46.
(Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale)
L’articolo 685 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
“Art. 685. – (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale). – Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l’indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, e’ punito con l’arresto fino a quindici giorni o con la ammenda da lire cinquantamila a duecentomila”.

Art. 47.
(Modifica all’articolo 697 del codice penale in materia di denuncia di armi all’autorita’)
Il secondo comma dell’articolo 697 del codice penale e’ sostituito dal seguente: “chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all’autorita’, e’ punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a lire cinquecentomila”.

Art. 48.
(Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari)
L’articolo 235 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 235. – (Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari). – Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, e’ punito con l’ammenda fino a lire cinquecentomila.
La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l’elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell’articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto”.

Art. 49.
(Modifica dell’articolo 3 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)
L’ultimo comma dell’articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e’ sostituito dal seguente:
“gli amministratori, i sindaci revisori e i direttori generali di societa’ o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della commissione o comunque ostacolano l’esercizio delle sue funzioni sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni”.

Art. 50.
(Modifica dell’articolo 5 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)
Il sesto comma dell’articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e’ sostituito dal seguente:
“gli amministratori delle societa’ sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l’ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano comunicazioni false sono puniti con l’arresto fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato piu’ grave. Per la violazione dell’obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell’articolo 2630 del codice civile”.

Art. 51.
(Modifica dell’articolo 17 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)
L’ultimo comma dell’articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974 n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e’ sostituito dal seguente: “i soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguono con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l’ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l’arresto fino a tre anni”.

Art. 52.
(Modifica dell’articolo 18 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)
L’ultimo comma dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e’ sostituito dal seguente:
“l’omissione della comunicazione alla commissione o la inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l’ammenda da lire 4 milioni a lire 40 milioni”.

Capo III
Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi

Sezione I
Applicazione delle sanzioni sostitutive

Art. 53.
(Sostituzione di pene detentive brevi)
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di sei mesi puo’ sostituire tale pena con la semi detenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi puo’ sostituirla anche con la liberta’ controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un mese puo’ sostituirla altresi’ con la pena pecuniaria della specie corrispondente.
La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dallo articolo 57 della presente legge e dall’articolo 135 del codice penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresi’ gli articoli 133-bis, secondo comma, e 133-ter del codice penale.
Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili di ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l’ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.
Nei casi previsti dall’articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato e’ consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato piu’ grave. Quando la sostituzione della pena detentiva e’ ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione.

Art. 54.
(Applicabilita’ delle pene sostitutive)
La pena detentiva puo’ essere sostituita con le pene indicate nell’articolo precedente quando si tratta di reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto.

Art. 55.
(Semidetenzione)
La semidetenzione comporta in ogni caso l’obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell’articolo 48 della legge 26luglio 1975, n. 354, e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e l’indicazione dell’istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato.
La semidetenzione comporta altresi’:
1) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se e’ stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
2) la sospensione della patente di guida;
3) il ritiro del passaporto, nonche’ la sospensione della validita’, ai fini dell’espatrio, di ogni altro documento equipollente;
4) l’obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l’ordinanza emessa a norma dell’articolo 62 e l’eventuale provvedimento di modifica delle modalita’ di esecuzione della pena, adottato a norma dell’articolo 64.
Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo comma, il condannato e’ sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, in quanto applicabili.

Art. 56.
(Liberta’ controllata)
La liberta’ controllata comporta in ogni caso:
1) il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;
2) l’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell’arma dei carabinieri territorialmente competente;
3) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se e’ stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
4) la sospensione della patente di guida;
5) il ritiro del passaporto, nonche’ la sospensione della validita’, ai fini dell’espatrio, di ogni altro documento equipollente;
6) l’obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato la ordinanza emessa a norma dell’articolo 62 e l’eventuale provvedimento di modifica delle modalita’ di esecuzione della pena, adottato a norma dell’articolo 64.
Nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza puo’ disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgono gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.

Art. 57.
(Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio)
Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la liberta’ controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.
La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.
Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui e’ concessa la sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di liberta’ controllata.

Art. 58.
(Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva)
Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’articolo 133 del codice penale, puo’ sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella piu’ idonea al reinserimento sociale del condannato.
Non puo’ tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
Deve in ogni caso specificatamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata.

Art. 59.
(Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva)
La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente.
La pena detentiva, se e’ stata comminata per un fatto commesso nell’ultimo decennio, non puo’ essere sostituita:
a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;
b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, e’ stata convertita, a norma del primo comma dell’articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà;
c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 60.
(Esclusioni oggettive)
Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
318 (corruzione per un atto d’ufficio);
319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio);
320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
321 (pene per il corruttore);
322 (istigazione alla corruzione);
355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;
371 (falso giuramento della parte);
372 (falsa testimonianza);
373 (falsa perizia o interpretazione);
385 (evasione);
391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive);
443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
452 (delitti colposi contro la salute pubblica);
501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
501-bis (manovre speculative su merci);
590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro relative all’igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dello articolo 583 del codice penale;
644 (usura).
Le pene sostitutive non si applicano, altresi’, ai reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall’inquinamento).
Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all’igiene del lavoro, nonche’ dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non e’ alternativa a quella pecuniaria.

Art. 61.
(Condanna alla pena sostitutiva)
Il giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto penale, deve indicare la specie e la durata della pena detentiva sostituita con la semidetenzione, la liberta’ controllata o la pena pecuniaria.

Art. 62.
(Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata)
Il Pubblico Ministero o il pretore competente per l’esecuzione trasmette l’estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.
L’ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena e’ immediatamente trasmessa per l’esecuzione all’ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell’arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell’articolo 63.
Nel caso di semidetenzione, l’ordinanza e’ trasmessa altresì al direttore dell’istituto penitenziario cui il condannato e’ stato assegnato.

Art. 63.
(Esecuzione della semidetenzione e della liberta’ controllata)
Appena ricevuta l’ordinanza prevista nel penultimo comma dell’articolo precedente, l’organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa contenute. provvede altresi’ al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, della patente di guida e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell’annotazione “documento non valido per lo espatrio”, limitatamente alla durata della pena.
Nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo precedente, sulla patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, sono annotate le modalita’ di utilizzazione stabilite dal magistrato di sorveglianza.
Cessata l’esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del primo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti.
Di tutti gli adempimenti espletati e’ redatto processo verbale ed e’ data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonche’ al direttore dell’istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione.
Se il condannato e’ detenuto o internato, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza e’ trasmessa anche al direttore dell’istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l’organo di polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.
Quando la localita’ designata per l’esecuzione della pena e’ diversa da quella in cui il condannato si trova, il termine per l’inizio dell’esecuzione e’ prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma dello articolo 183 del codice di procedura penale.

Art. 64.
(Modifica delle modalita’ di esecuzione della semidetenzione e della liberta’ controllata)
Le prescrizioni imposte con l’ordinanza prevista dall’articolo 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessita’, osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.
La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l’esecuzione della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento.
L’ordinanza che conclude il procedimento e’ immediatamente trasmessa all’organo di polizia o al direttore dello istituto o della sezione competenti per il controllo sullo adempimento delle prescrizioni. Agli stessi organi sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente.
Non possono essere modificate le prescrizioni di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell’articolo 55 e 3, 5 e 6 dello articolo 56.

Art. 65.
(Controllo sull’adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna)
L’ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione o la liberta’ controllata o, in mancanza di questo, il comando dell’arma dei carabinieri territorialmente competente verifica periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.
Nel fascicolo individuale sono custoditi l’estratto della sentenza di condanna, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalita’ di esecuzione, copia della corrispondenza con l’Autorita’ Giudiziaria e con le altre autorita’, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all’esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.
Il controllo sull’osservanza dell’obbligo prescritto dal primo comma dello articolo 55 viene effettuato dal direttore dell’istituto o della sezione ivi indicata.

Art. 66.
(Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla liberta’ controllata)
Quando e’ violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla liberta’ controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita.
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore dell’istituto o della sezione a cui il condannato e’ assegnato devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l’ordinanza prevista dallo articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.
Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza, osservate le norme contenute nel capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L’ordinanza e’ trasmessa al Pubblico Ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

Art. 67.
(Inapplicabilita’ delle misure alternative alla detenzione)
L’affidamento in prova al servizio sociale e l’ammissione al regime di semiliberta’ sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell’articolo precedente.

Art. 68.
(Sospensione dell’esecuzione della semidetenzione e della liberta’ controllata)
L’esecuzione della semidetenzione o della liberta’ controllata e’ sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa e’ altresi’ sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
L’ingiunzione effettuata dall’organo di polizia ai sensi del primo comma dello articolo 63 nei confronti dell’imputato detenuto o internato non sospende l’esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive ne’ il corso della carcerazione preventiva ne’ l’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
Nei casi previsti dal primo comma il magistrato di sorveglianza determina la durata residua della pena sostitutiva e trasmette il provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario; questi informa anticipatamente l’organo di polizia della data in cui riprendera’ l’esecuzione della pena sostitutiva.
La semidetenzione o la liberta’ controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva; si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo 63.

Art. 69.
(Sospensione disposta a favore del condannato)
Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia, possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sospensioni della semidetenzionee della liberta’ controllata per la durata strettamente necessaria e comunque per non piu’ di sette giorni per ciascun mese di pena.
Nel periodo della sospensione puo’ essere imposto l’obbligo previsto dal secondo comma dello articolo 284 del codice di procedura penale. Se il condannato viola le prescrizioni o non si presenta all’ufficio di polizia indicato nell’articolo 65 nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte in quella sostituita, a norma dell’ articolo 66.
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell’articolo 147 del codice penale, quando l’esecuzione della semidetenzione o della liberta’ controllata e’ gia’ iniziata, la sospensione puo’ essere ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato le modalita’ di esecuzione della pena.
Negli altri casi si applicano le disposizioni dell’articolo 589 del codice di procedura penale.

Art. 70.
(Esecuzione di pene concorrenti)
Quando contro la stessa persona sono state pronunziate, per piu’ reati, una o piu’ sentenze di condanna alla pena della semidetenzione o della liberta’ controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale e dell’articolo 582 del codice di procedura penale
tuttavia, se la pena detentiva sostituita con la liberta’ controllata eccede complessivamente la durata di sei mesi, si applica la semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino a un anno. oltre questo limite si applica per intero la pena detentiva sostituita.
Le pene della semidetenzione e della liberta’ controllata sono sempre eseguite, nell’ordine, dopo le pene detentive; la liberta’ controllata e’ eseguita dopo la semidetenzione.

Art. 71.
(Esecuzione delle pene pecuniarie)
Alle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive si applicano le disposizioni dell’articolo 586 del codice di procedura penale.

Art. 72.
(Revoca della pena sostitutiva)
Se sopravviene una delle condanne previste nell’articolo 59, commi primo e secondo, lettera a), ovvero la condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena, questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell’articolo 66.
A tali fini, il cancelliere del giudice dell’esecuzione informa senza indugio il giudice di sorveglianza competente.

Art. 73.
(Iscrizioni nel casellario giudiziale)
Nei casi previsti dall’articolo 604 del codice di procedura penale i decreti e le sentenze di condanna alle pene sostitutive sono iscritti nel casellario giudiziale, anche con l’indicazione della pena sostitutiva.
Nel casellario giudiziale sono altresi’ iscritte le ordinanze previste dall’articolo 66, ultimo comma, e dall’articolo 108, ultimo comma.

Art. 74.
(Iscrizione nel casellario giudiziale)
Dopo l’articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente:
“Art. 58-bis. – (Iscrizione nel casellario giudiziale). – Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva”.

Art. 75.
(Disposizioni relative ai minorenni)
Le disposizioni contenute nell’articolo 56 non si applicano al condannato il quale, al momento della trasmissione dell’estratto della sentenza di condanna prevista nell’articolo 62, non abbia compiuto gli anni diciotto.
In tal caso la liberta’ controllata e’ eseguita con le modalita’ stabilite dai commi dal quarto al decimo dello articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 68 e 69 sono svolte dallo ufficio di servizio sociale per minorenni.

Art. 76.
(Norma transitoria)
Le norme previste da questo capo si applicano anche ai procedimenti penali pendenti al momento della entrata in vigore della presente legge.
La Corte di Cassazione decide ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 538 del codice di procedura penale.

Sezione II
Applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato

Art. 77.
(Ambito e modalita’ d’applicazione)
Nel corso della istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalita’ di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all’esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della liberta’ controllata o della pena pecuniaria puo’ disporre con sentenza, su richiesta dello imputato e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, l’applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 240 del codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell’imputato.
Nella determinazione e nell’applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della sezione i di questo capo.
La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente sezione. Contro la sentenza e’ ammesso soltanto ricorso per Cassazione.

Art. 78.
(Competenza)
Sulla richiesta formulata dall’imputato prima dell’emissione del decreto di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a giudizio o dell’ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore per i procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il Giudice Istruttore negli altri casi; il parere del Pubblico Ministero e’ espresso dal Procuratore della Repubblica.
Se la richiesta e’ formulata in un momento successivo, provvede il giudice del dibattimento ed il parere e’ espresso dal Pubblico Ministero di udienza.

Art. 79.
(Applicazione nell’ulteriore corso del procedimento)
Il giudice puo’ procedere ai sensi dell’articolo 77 in ogni stato e grado del procedimento, quando l’imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto.

Art. 80.
(Esclusioni soggettive)
Il provvedimento di cui allo articolo 77 non puo’ essere emesso nei confronti di chi in precedenza ne ha gia’ beneficiato o nei confronti di chi ha riportato condanna a pena detentiva.

Art. 81.
(Iscrizione nel casellario giudiziale)
La sentenza pronunciata a norma dell’articolo 77 e’ iscritta nel casellario giudiziale per i soli effetti di cui all’articolo precedente.

Art. 82.
(Esecuzione delle sanzioni sostitutive)
Per l’esecuzione delle sanzioni sostitutive si applicano le disposizioni della sezione I di questo capo.

Art. 83.
(Violazione degli obblighi)
Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 77 e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
In caso di condanna la pena non puo’ essere sostituita a norma di questo capo.

Art. 84.
(Comunicazione all’imputato)
Quando per il reato per il quale si procede e’ ammessa l’oblazione o puo’ trovare applicazione la disposizione prevista dallo articolo 77 ne va fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.

Art. 85.
(Entrata in vigore)
Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano anche ai reati commessi prima della entrata in vigore della presente legge.

Capo IV
Estensione della perseguibilita’ a querela

Art. 86
(Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale)
Gli articoli 334 e 335 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
“Art. 334. – (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorita’ amministrativa). – Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorita’ amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.
La pena e’ della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto e’ commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia”.
“Art. 335. – (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorita’ amministrativa). – Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorita’ amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, e’ punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila”.

Art. 87
(Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo)
Il terzo comma dell’articolo 388 del codice penale e’ sostituito dai seguenti commi:
“chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprieta’ sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo e’ punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila”.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto e’ commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto e’ commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio e’ punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione.

Art. 88.
(Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo)
Dopo l’articolo 388 del codice penale e’ inserito il seguente:
“Art. 388-bis. – (Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo). – Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, e’ punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila”.

Art. 89.
(Casi di perseguibilita’ a querela)
Dopo l’articolo 493 del codice penale e’ inserito il seguente:
“Art. 493-bis. – (Casi di perseguibilita’ a querela). – I delitti previsti dagli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa.
Si procede d’ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo”.

Art. 90.
(Modifica dell’articolo 570 del codice penale in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare)
Nello articolo 570 del codice penale dopo il secondo comma e’ inserito il seguente:
“il delitto e’ punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e’ commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma”.

Art. 91.
(Modifica dell’art. 582 del codice penale in materia di lesione personale)
Il secondo comma dell’articolo 582 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
“se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nella ultima parte dell’articolo 577, il delitto e’ punibile a querela della persona offesa”.

Art. 92.
(Modifica dell’articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose)
L’ultimo comma dell’articolo 590 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
“il delitto e’ punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Art. 93.
(Modifica dell’articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni)
Il primo comma dell’articolo 627 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
“il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se’ o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, e’ punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila”.

Art. 94.
(Usurpazione)
L’articolo 631 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
“Art. 631. – (Usurpazione). – Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini e’ punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila”.

Art. 95.
(Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi)
L’articolo 632 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
“Art. 632. – (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi).
– Chiunque, per procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell’altrui proprieta’ lo stato dei luoghi, e’ punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila”.

Art. 96.
(Modifica dell’articolo 636 del codice penale in materia di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo)
Nell’articolo 636 del codice penale e’ aggiunto in fine il seguente comma:
“il delitto e’ punibile a querela della persona offesa”.

Art. 97.
(Casi di esclusione della perseguibilita’ a querela)
Dopo l’articolo 639 del codice penale e’ inserito il seguente:
“Art. 639-bis. – (Casi di esclusione della perseguibilita’ a querela). Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d’ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico”.

Art. 98.
(Modifica dell’articolo 640 del codice penale in materia di truffa)
Nell’ articolo 640 del codice penale e’ aggiunto in fine il seguente comma:
“il delitto e’ punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante”.

Art. 99.
(Norma transitoria)
Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, commessi prima del giorno dell’entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato.
Se e’ pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facolta’ di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e’ stata informata.

Capo V
Disposizioni in materia di pene pecuniarie

Art. 100.
(Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria – pagamento rateale della multa o della ammenda)
Dopo l’articolo 133 del codice penale sono inseriti i seguenti:
“Art. 133-bis. – (Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria). – Nella determinazione dell’ammontare della multa o dell’ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dallo articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.
Il giudice puo’ aumentare la multa o l’ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa”.
“Art. 133-ter. – (Pagamento rateale della multa o dell’ammenda). – Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo’ disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o la ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non puo’ essere inferiore a lire trentamila.
In ogni momento il condannato puo’ estinguere la pena mediante un unico pagamento”.

Art. 101.
(Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale)
Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 136 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
“Art. 24 – (Multa). – La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, ne’ superiore a dieci milioni.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo’ aggiungere la multa da lire diecimila a lire quattro milioni”.
“Art. 26. – (Ammenda). – La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila ne’ superiore a lire due milioni”.
“Art. 66. – (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di piu’ circostanze aggravanti). – Se concorrono piu’ circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non puo’ superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo 63, ne’ comunque eccedere:
1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
2) gli anni cinque, se si tratta dell’arresto;
3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell’ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni, o dodici milioni se il giudice si avvale della facolta’ di aumento indicata nel capoverso dell’articolo 133-bis”.
“Art. 78. – (Limiti degli aumenti delle pene principali). – Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non puo’ essere superiore al quintuplo della piu’ grave fra le pene concorrenti, ne’ comunque eccedere:
1) trenta anni per la reclusione;
2) sei anni per l’arresto;
3)lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l’ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l’ammenda, se il giudice si vale della facolta’ di aumento indicata nel capoverso dello articolo 133-bis.
Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell’articolo stesso non puo’ superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite e’ detratta in ogni caso dall’arresto”.
“Art. 135. – (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). – Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva”.
“Art. 136. – (Modalita’ di conversione di pene pecuniarie). – Le pene della multa e dell’ammenda, non eseguite per insolvibilita’ del condannato, si convertono a norma di legge”.

Art. 102.
(Conversione di pene pecuniarie)
Le pene della multa e dell’ammenda non eseguite per insolvibilita’ del condannato si convertono nella liberta’ controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.
Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa puo’ essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo.
Il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di liberta’ controllata e cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, per un giorno di lavoro sostitutivo.
Il condannato puo’ sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l’ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della liberta’ controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.

Art. 103.
(Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie)
Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilita’ del condannato la durata complessiva della liberta’ controllata non puo’ superare un anno e sei mesi, se la pena convertita e’ quella della multa, e nove mesi, se la pena convertita e’ quella dell’ammenda.
La durata complessiva del lavoro sostitutivo non puo’ superare in ogni caso i sessanta giorni.

Art. 104.
(Nuovo testo degli articoli 163, 175 e 237 del codice penale)
Gli articoli 163, 175 e 237 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
“Art. 163. – (Sospensione condizionale della pena). – Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della liberta’ personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice puo’ ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna e’ per delitto e di due anni se la condanna e’ per contravvenzione.
Se il reato e’ stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione puo’ essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della liberta’ personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della liberta’ personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.
Se il reato e’ stato commesso da persona di eta’ superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puo’ essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della liberta’ personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della liberta’ personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi”.
“Art. 175. – (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). – Se, con una prima condanna, e’ inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, puo’ ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.
La non menzione della condanna puo’ essere altresi’ concessa quando e’ inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell’articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della liberta’ personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
Se il condannato commette successivamente un delitto, l’ordine di non fare menzione della condanna precedente e’ revocato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie”.
“Art. 237. – (Cauzione di buona condotta). – La cauzione di buona condotta e’ data mediante il deposito, presso la cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, ne’ superiore a lire quattro milioni.
In luogo del deposito, e’ ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
La durata della misura di sicurezza non puo’ essere inferiore a un anno, ne’ superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata”.

Art. 105.
(Lavoro sostitutivo)
Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un’attivita’ non retribuita, a favore della collettivita’, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell’ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del ministero di grazia e giustizia, che puo’ delegare il magistrato di sorveglianza.
Tale attivita’ si svolge nello ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.

Art. 106.
(Esecuzione di pene pecuniarie)
L’articolo 586 del codice di procedura penale e’ sostituito dal seguente:
“Art. 586. – (Esecuzione di pene pecuniarie). – Le condanne a pene pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
Per l’esecuzione delle pene pecuniarie pagabili ratealmente si osservano le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ma l’avviso di pagamento e il precetto debbono indicare l’importo e la scadenza delle singole rate.
Per le garanzie di esecuzione si osservano gli articoli 616, 617 e 618.
Se si tratta di pena pecuniaria applicata con decreto di condanna emesso dal pretore, assieme al decreto e’ notificato il precetto con cui si ingiunge di pagare la multa o l’ammenda inflitta e le spese del procedimento entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione; ovvero, limitatamente alle pene pecuniarie per le quali sia stato disposto il pagamento rateale, entro i cinque giorni successivi alla scadenza di ogni singola rata, sempre che l’opposizione stessa non sia stata proposta.
Quando sia decorso inutilmente il tempo fissato nel precetto per il pagamento della pena rateale, il Pubblico Ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria per la parte corrispondente.
Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria e l’insolvibilita’ del condannato e, se ne e’ il caso, della persona civilmente obbligata per l’ammenda, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria.
Se l’interessato dichiara di opporsi al provvedimento del Pubblico Ministero o del pretore, si applica il secondo capoverso dell’articolo 582 senza effetto sospensivo”.

Art. 107.
(Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell’ammenda)
Il Pubblico Ministero o il pretore competente per l’esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato.
Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l’applicazione della libertà controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina altresi’ le modalita’ di esecuzione della libertà controllata a norma dell’articolo 62.
Il magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.
L’ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo e’ immediatamente trasmessa all’ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell’arma dei carabinieri territorialmente competente.
Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli articoli 64, 65, 68 e 69.

Art. 108.
(Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda)
Quando e’ violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla liberta’ controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di liberta’ controllata o di lavoro sostitutivo, non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell’articolo 67 gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso la ordinanza prevista dallo articolo 107 di ogni violazione da parte del condannato delle prescrizioni impostegli.
Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla conversione prevista dal primo comma, osservate le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L’ordinanza di conversione e’ trasmessa al Pubblico Ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

Art. 109.
(Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie)
Dopo l’articolo 388-bis del codice penale e’ inserito il seguente:
“Art. 388-ter. – (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie). Chiunque, per sottrarsi all’esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e’ punito, qualora non ottemperi nei termini all’ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Art. 110.
(Abrogazione di norma)
E’ abrogato l’articolo 49 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 111.
(Disposizioni transitorie)
Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi successivamente all’entrata in vigore della presente legge.
In deroga a quanto disposto dall’articolo 172 del codice penale, la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna e’ divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 112.
(Perdono giudiziale)
L’articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 19. – (Perdono giudiziale). – Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della liberta’ personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, puo’ applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell’articolo 14 sia nel giudizio”.

Art. 113.
(Aumento delle pene pecuniarie)
Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonche’ le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per cinque.
Sono altresi’ moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603.
Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.
Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due.
Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell’ammenda inferiore nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire diecimila e a lire venticinquemila.

Art. 114.
(Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie)
Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.
Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila sono elevate, rispettivamente, a lire quattromila e a lire diecimila.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.

Art. 115.
(Pene proporzionali)
Le disposizioni degli articoli 113 e 114 non si applicano alle pene e sanzioni amministrative pecuniarie quando l’ammontare delle stesse o della pena base che viene assunta per la loro determinazione non e’ fissato direttamente dalla legge ma e’ diversamente stabilito.

Art. 116.
(Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale)
Gli articoli 196 e 197 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
“Art. 196. – (Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente). – Nei reati commessi da che e’ soggetto all’altrui autorita’, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorita’, o incaricata della direzione o vigilanza, e’ obbligata, in caso di insolvibilita’ del condannato, al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.
Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell’articolo 136”.
“Art. 197. – (Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende). – Gli enti forniti di personalita’ giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l’amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualita’ rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell’interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilita’ del condannato, di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta.
Se tale obbligazione non puo’ essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dello articolo 136”.

Art. 117.
(Persona civilmente obbligata per l’ammenda e per la multa)
Tutte le disposizioni processuali relative alla persona civilmente obbligata per l’ammenda si intendono riferite anche alla persona civilmente obbligata per la multa.

Capo VI
Disposizioni in materia di pene accessorie, prescrizione, oblazione, sospensione condizionale della pena e confisca

Art. 118.
(Modifiche dell’articolo 19 del codice penale, in materia di pene accessorie – specie)
I primi due commi dell’articolo 19 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
“le pene accessorie per i delitti sono:
1) la interdizione dai pubblici uffici;
2) l’interdizione da una professione o da un’arte;
3) l’interdizione legale;
4) la interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5) l’incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione;
6) la decadenza o la sospensione dall’esercizio della potesta’ dei genitori.
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese”.

Art. 119.
(Modifiche dell’articolo 32 del codice penale in materia di interdizione legale)
Il secondo ed il terzo comma dell’articolo 32 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
“la condanna all’ergastolo importa anche la decadenza dalla potesta’ dei genitori.
Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e’, durante la pena, in stato d’interdizione legale; la condanna produce altresi’, durante la pena, la sospensione dall’esercizio della potesta’ dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti”.

Art. 120.
(Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione)
Dopo l’articolo 32 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:
“Art. 32-bis. – (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). – L’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita’ di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche’ ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio”.
“Art. 32-ter. – (Incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione). – L’incapacita’ di contrattare con la pubblica importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Essa non puo’ avere durata inferiore ad un anno ne’ superiore a tre anni”.
“Art. 32-quater. – (Casi nei quali alla condanna consegue la incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione). – Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1 del capoverso, commessi a causa o in occasione dell’esercizio di un’attivita’ imprenditoriale, importa l’incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione”.

Art. 121.
(Modifica dell’articolo 33 del codice penale in materia di condanna per delitto colposo)
Il primo comma dell’articolo 33del codice penale e’ sostituito dal seguente:
“le disposizioni dell’articolo 29 e del secondo capoverso dello articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo”.

Art. 122.
(Decadenza dalla potesta’ dei genitori e sospensione dal suo esercizio)
L’articolo 34 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
“Art. 34. – (Decadenza dalla potesta’ dei genitori e sospensione dall’esercizio di essa). – La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potesta’ dei genitori.
La condanna per delitti commessi con abuso della potesta’ dei genitori importa la sospensione dall’esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
La decadenza dalla potesta’ dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potesta’ di cui al titolo IX del libro I del codice civile.
La sospensione dall’esercizio della potesta’ dei genitori importa anche la incapacita’ di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile”.

Art. 123.
(Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)
Dopo l’articolo 35 del codice penale e’ inserito il seguente:
“Art. 35-bis. – (Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). – La sospensione dallo esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita’ di esercitare, durante la sospensione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche’ ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dello imprenditore.
Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni ne’ superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all’arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio”.

Art. 124.
(Applicazione provvisoria di pene accessorie)
L’articolo 140 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
“Art. 140. – (Applicazione provvisoria di pene accessorie). – Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, puo’ essere applicata una pena accessoria, puo’ disporne in via provvisoria la applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.
L’interdizione dai pubblici uffici puo’ essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell’articolo 28.
La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
La pena accessoria provvisoriamente applicata non puo’ avere durata superiore alla meta’ della durata massima prevista dalla legge ed e’ computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna”.

Art. 125.
(Modifica dell’articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione e tempo necessario a prescrivere)
Il numero 6 del primo comma dell’articolo 157 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
“6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena della ammenda”.

Art. 126.
(Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative)
Dopo l’articolo 162 del codice penale e’ inserito il seguente:
“Art. 162-bis. – (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). – Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore puo’ essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla meta’ del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla meta’ del massimo dell’ammenda.
L’oblazione non e’ ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99, dall’articolo 104 o dall’articolo 105, ne’ quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice puo’ respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravita’ del fatto.
La domanda puo’ essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato”.

Art. 127.
(Applicazione di norme)
Le disposizioni dell’articolo 162-bis del codice penale si applicano anche ai reati indicati nelle lettere f), h), i), n) del primo comma dell’articolo 34.

Art. 128.
(Obblighi del condannato)
L’articolo 165 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
“Art. 165. – (Obblighi del condannato). – La sospensione condizionale della pena puo’ essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; puo’ altresi’ essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalita’ indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando e’ concessa a persona che ne ha gia’ usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che cio’ sia impossibile.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti”.

Art. 129.
(Inosservanza di pene accessorie)
L’articolo 389 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
“Art. 389. – (Inosservanza di pene accessorie). – Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, e’ punito con la reclusione da due a sei mesi.
La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata”.

Art. 130.
(Modifiche dell’articolo 200 del codice di procedura penale in materia di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio)
Dopo il primo comma dell’articolo 200 del codice di procedura penale e’ inserito il seguente:
“l’impugnazione della ordinanza che decide sulla domanda di oblazione puo’ essere proposta soltanto con l’impugnazione contro la sentenza”.

Art. 131.
(Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza)
L’articolo 301 del codice di procedura penale e’ sostituito dal seguente:
“Art. 301. – (Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza). – La applicazione provvisoria delle pene accessorie, nei casi consentiti dalla legge, e’ disposta dal giudice, anche d’ufficio, con decreto motivato, in qualunque stato dell’istruzione, dopo l’interrogatorio dell’imputato o, se questo non e’ possibile, dopo la emissione di un mandato. Il decreto e’ immediatamente comunicato al pubblico ministero per l’esecuzione.
Le stesse disposizioni si osservano per l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.
Contro il provvedimento del giudice istruttore che dispone l’applicazione provvisoria della pena accessoria o della misura di sicurezza o che non accoglie la richiesta del Pubblico Ministero, il procuratore generale e l’imputato possono proporre appello dinanzi alla sezione istruttoria della corte di appello.
Contro il provvedimento emesso dalla sezione istruttoria puo’ essere proposto ricorso per Cassazione.
L’impugnazione non sospende l’esecuzione del provvedimento”.

Art. 132.
(Modificazioni dell’articolo 400 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti per l’applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza)
Dopo l’ultimo comma dell’articolo 400 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:
“si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo comma dell’articolo 301; contro il provvedimento emesso dal pretore l’appello e’ proposto dinanzi al giudice istruttore; contro la decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello puo’ essere proposto ricorso per Cassazione.
L’impugnazione non sospende l’esecuzione del provvedimento”.

Art. 133.
(Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza)
L’articolo 485 del codice di procedura penale e’ sostituito dal seguente:
“Art. 485 – (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). – Il giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, puo’, nei casi consentiti dall’articolo 206 del codice penale , ordinarne con la sentenza la provvisoria esecuzione.
La sentenza e’ impugnabile anche per il capo che dispone la esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l’impugnazione non ne sospende l’esecuzione”.

Art. 134.
(Appello contro sentenze del pretore)
L’articolo 512 del codice di procedura penale e’ sostituito dal seguente:
“Art. 512. – (Appello contro sentenze del pretore). – Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale:
1) lo imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e’ ammessa la oblazione ovvero quando e’ stato dichiarato contravventore abituale o professionale;
2) l’imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell’arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perche’ si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche’ il fatto non costituisce reato, se e’ stata applicata o puo’, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
3) il rappresentante del Pubblico Ministero nel dibattimento davanti al pretore e il Procuratore della Repubblica nel caso di proscioglimento, se l’imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l’arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e’ ammessa l’oblazione”.

Art. 135.
(Appello contro sentenze del tribunale e della corte d’assise)
L’articolo 513 del codice di procedura penale e’ sostituito dal seguente:
“Art. 513 – (appello contro sentenze del tribunale e della corte di assise). – Contro le sentenze del tribunale e della corte di assise possono appellare, rispettivamente, alla corte di appello e alla corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti:
1) l’imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e’ ammessa la oblazione ovvero quando e’ stato dichiarato contravventore abituale o professionale;
2) l’imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell’arresto, qualora il proscioglimento sia pronunziato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per perdono giudiziale ovvero perche’ si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche’ il fatto non costituisce reato, se e’ stata applicata o puo’, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
3) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l’arresto, e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e’ ammessa la oblazione”.

Art. 136.
(Modifiche dell’articolo 522 del codice di procedura penale in materia di questioni di nullita’)
All’articolo 522 del codice di procedura penale e’ aggiunto in fine il seguente comma:
“quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento”.

Art. 137.
(Modifiche dell’articolo 604 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario)
Nell’articolo 604 del codice di procedura penale, al capoverso del numero 1, dopo le parole: “non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali e’ ammessa la definizione in via amministrativa o l’oblazione, salvo che”, sono inserite le seguenti: “si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda o che”.

Art. 138.
(Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
Dopo l’articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono inseriti i seguenti articoli:
“Art. 48-bis – Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, il giudice, se l’interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso ed imponendo una idonea cauzione o malleveria a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito.
Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, il giudice provvede ai sensi dell’ultimo capoverso dell’articolo 345 del codice di procedura penale”.
“Art. 48-ter. – Nei casi previsti dall’ultimo capoverso dell’articolo 345 e dal primo capoverso dell’articolo 625 del codice di procedura penale ,il giudice, prima di ordinare la vendita o la distruzione delle cose sequestrate, dispone, osservate le formalita’ di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale, il prelievo di campioni, quando cio’ e’ possibile ed utile per l’ulteriore corso del procedimento”.

Art. 139.
(Modifica dell’articolo 116 delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei banchi di Napoli e di Sicilia)
Nell’articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dopo il primo comma e’ inserito il seguente:
“nei casi piu’ gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1 e 2 del comma precedente importa, indipendentemente dall’applicazione dell’articolo 69 del codice penale, la pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni”.

Art. 140.
(Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei banchi di Napoli e di Sicilia)
Dopo l’articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , e’ inserito il seguente:
“Art. 116-bis – Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dall’articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti e’ punito, per il solo fatto della emissione dell’assegno, ai sensi dell’articolo 389 del codice penale.
Si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire centomila a lire due milioni, a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette uno dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma dell’articolo precedente.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni”.

Art. 141.
(Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dello istituto di emissione, e dei banchi di Napoli e di Sicilia)
Dopo l’articolo 123 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono inseriti i seguenti articoli:
“Art. 124 – All’atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non e’ interdetto dall’emissione di assegni bancari o postali.
Il richiedente che dichiara il falso e’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni”.
“Art. 125. – Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nello articolo precedente e’ punito, salvo che il fatto costituisca un piu’ grave reato, con l’arresto da due a sei mesi o con la ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila.
Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dalla emissione di assegni bancari o postali, e’ punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni”.

Art. 142.
(Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale)
Dopo l’articolo 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall’articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono inseriti i seguenti articoli:
“Art. 80-bis – (Confisca e sequestro del veicolo). – Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo al quattordicesimo comma dell’articolo precedente il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.
L’Autorita’ Giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale”.
“Art. 80-ter. – (Pena accessoria). – Con la sentenza di condanna per il reato previsto dal dodicesimo comma dell’articolo 80 il giudice, quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida del condannato per la stessa durata della pena principale”.

Art. 143.
(Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope)
Dopo l’articolo 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e’ inserito il seguente:
“Art. 80-bis. – (Destinazione delle sostanze confiscate dal giudice e confiscabili dal Ministro della Sanita’). – Le sostanze confiscate e quelle da confiscare in base all’articolo precedente sono immediatamente versate al Ministero della Sanita’”.

Art. 144.
(Modifica alla legge recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento)
Al terzo comma dell’articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: “la condanna importa la incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione”.

Art. 145.
(Norma aggiuntiva alla legge recante disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie)
Al quarto comma dell’articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: “la condanna importa l’incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione”.

Art. 146.
(Norma di coordinamento)
Ogniqualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l’espressione “patria potesta’”, la medesima e’ sostituita dalla espressione “potesta’ dei genitori”.

Art. 147.
(Modifica dell’articolo 2638 del codice civile in materia di accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo)
Il secondo comma dell’articolo 2638 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
“nei casi piu’ gravi puo’ inoltre essere disposta l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese”.

Art. 148.
(Disposizioni abrogative e di coordinamento)
L’articolo 2641 del codice civile e’ abrogato.
Quando nelle leggi speciali e’ richiamato l’articolo 2641 del codice civile tale richiamo si intende operato all’articolo 32-bis del codice penale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 24 novembre 1981
Pertini
Spadolini – Darida
Visto, il Guardasigilli: Darida

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