La notifica al portiere

La notifica di un atto giudiziario può essere eseguita a mani del destinatario o a mezzo posta e, in un caso e nell’altro, l’atto può essere validamente consegnato non direttamente al destinatario, ma al portiere dello stabile presso cui questi risieda o eserciti la propria attività professionale.
Quando l’atto è consegnato al portiere dello stabile, la relativa disciplina è prevista:
  • dall’art. 139 c.p.c. per quanto riguarda la notifica a mani;
  • dall’art. 7 della Legge n. 890 del 1982 per quanto riguarda la notifica effettuata tramite il servizio postale.
Sia per un caso che per l’altro, la disciplina è la medesima e prevede che:

    • l’ufficiale giudiziario è tenuto a consegnare l’atto direttamente al destinatario, ricercandolo presso la sua residenza, il suo domicilio o la sua dimora. Nell’ambito del comune di sua residenza, il destinatario deve inoltre essere ricercato presso il suo ufficio o presso la sede in cui esercita la sua attività lavorativa;
    • Qualora queste ricerche risultino vane,allora l’ufficiale giudiziario potrà legittimamente consegnare l’atto ad un familiare o ad un addetto della casa o dell’ufficio, purché tale soggetto non sia minore di quattordici anni o non sia persona incapace;
    • In subordine, quando non sia possibile reperire neanche uno dei suddetti soggetti, allora l’atto potrà essere consegnato al portiere dello stabile (della residenza o dell’ufficio). In ultima analisi, in assenza anche del portiere, l’atto potrà essere consegnato al vicino di casa che accetti di riceverlo.

La disciplina prevede che sia il portiere che il vicino, dovranno firmare una ricevuta.

Ai fini della legittimità della notifica, successivamente, l’ufficiale giudiziario è tenuto ad inviare al destinatario una comunicazione, mediante lettera raccomandata, con cui lo si informi dell’avvenuta consegna dell’atto. Secondo i più recenti e consolidati orientamenti giurisprudenziali l’omessa spedizione della raccomandata è motivo di semplice irregolarità quando l’atto è consegnato al familiare o all’addetto della casa o dell’ufficio; viceversa, è motivo di nullità quando la consegna sia effettuata al vicino di casa o al portiere.

Sul punto, si sono avvicendate numerosissime pronunce della Cassazione volte ad individuare altrettanti profili di illegittimità per il caso della notifica al portiere o al vicino di casa. Ne citiamo qualche esempio:

    • è nulla la notifica se nella relata redatta dall’ufficiale giudiziario non risulti essere stato rispettato l’ordine tassativo dei soggetti indicati dalla normativa;
    • è nulla la notifica effettuata al portiere, se l’ufficiale giudiziario si limita ad attestare semplicemente la momentanea assenza del destinatario, senza dare atto di aver prima cercato in loco un familiare o un addetto alla casa;
    • è valida la notifica effettuata al portiere quando dal significato e dal senso logico della relata sia dato comprendere che l’ufficiale giudiziario non ha rinvenuto sul luogo né il destinatario dell’atto, né tanto meno un familiare o un addetto alla casa.

Per ogni altra informazione, ti raccomandiamo di seguire la guida che abbiamo pubblicato in questa pagina: entro quanti giorni deve essere notificata una multa.

Multa notificata dopo 90 giorni

Qualora, alla luce di quanto fino ad ora esposto, la multa risultasse essere stata notificata oltre il termine di 90 giorni, sarà opportuno presentare ricorso per richiederne l’annullamento. L’esito di nessun ricorso è mai certo, ma se la matematica non è un’opinione e se hai fatto bene i tuoi conti, dovrebbero esserci davvero pochi dubbi.

Ma cosa scrivo esattamente nel ricorso?

Qui a seguire ecco un esempio della motivazione che potrai copiare e incollare nel tuo ricorso, corredata dai necessari riferimenti normativi

§ Notifica effettuata dopo il termine di scadenza di efficacia della sanzione (art. 201 C.d.S.): La notifica del verbale opposto, che è parte integrante del procedimento sanzionatorio, è avvenuta oltre il termine di 90 giorni dall’accertamento della presunta infrazione. Pertanto, ai sensi dell’art. 201 C.d.S., l’Amministrazione opposta non può più validamente esercitare alcuna pretesa creditoria nei confronti dell’istante, sicché il verbale è da considerarsi privo di effetti giuridici.

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