Sull’argomento sono necessarie alcune precisazioni:
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- I verbali non sono atti processuali, per cui non si applica ad essi il termine di sospensione feriale che, per gli atti giuridici, decorre dal primo agosto al quindici settembre;
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- il termine di 90 giorni va computato dal giorno successivo (a quello dell’accertamento), fino al 90esimo giorno incluso. Non si conta il dies a quo, ma si conta il dies ad quem;
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- il verbale sarà da considerarsi tempestivamente notificato anche nella diversa ipotesi in cui, malgrado sia decorso il termine di novanta giorni dall’accertamento dell’infrazione, il ritardo sia da imputare all’individuazione del conducente trasgressore, le cui generalità siano state comunicate dal proprietario del veicolo destinatario di una antecedente notifica. Si prenda il caso di un veicolo dato in locazione: l’amministrazione avrà novanta giorni per notificare il verbale al proprietario locatore e, quando questi avrà comunicato le generalità del locatario, prenderà a decorrere nuovo termine di novanta giorni per la rinotifica. Possono, quindi, ricorrere ipotesi in cui è d’obbligo considerare tempestiva la notifica giunta anche ben oltre i novanta giorni prescritti dall’art. 201, anche considerando che il primo destinatario del verbale ha un termine di sessanta giorni per poter comunicare all’amministrazione le generalità della persona cui il veicolo era stato affidato;
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- nel verbale deve essere presente una relata di notifica in cui il pubblico ufficiale rende noto e verbalizza, con dichiarazione sottoscritta, l’esito delle operazioni effettuate per consegnare il verbale al trasgressore o responsabile solidale, a mani proprie o di persona abilitata alla ricezione atti, così come prescritto dalle disposizioni del codice civile;
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- il computo del termine di 90 giorni riguarda non la ricezione del verbale da parte del destinatario, ma la consegna del verbale agli uffici comunali preposti alla notifica oppure all’ufficio postale. Tale relata viene normalmente riportata sul verbale e costituisce il momento in cui la notifica si perfeziona per l’ente accertatore. In altre parole al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l’atto sia tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario (o al messo o alle poste). Mentre i termini per la tutela in giudizio del destinatario vengono fatti decorrere dal momento in cui è concreta la conoscibilità dell’atto a lui notificato, ovvero con il ricevimento dell’atto (o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione nel caso di irreperibilità). Resta il problema di come possa essere fornita la prova della tempestività della consegna dell’atto, per la notifica, all’ufficiale giudiziario o alle poste. La Suprema Corte, con sentenza della sezione 2, n. 23294 del 17/11/2005 ha disposto che in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale la prova rigorosa della consegna tempestiva dell’atto da notificare deve essere offerta attraverso la produzione della ricevuta.
Multa notificata dopo 90 giorni
Qualora, alla luce di quanto fino ad ora esposto, la multa risultasse essere stata notificata oltre il termine di 90 giorni, sarà opportuno presentare ricorso per richiederne l’annullamento. L’esito di nessun ricorso è mai certo, ma se la matematica non è un’opinione e se hai fatto bene i tuoi conti, dovrebbero esserci davvero pochi dubbi.
Ma cosa scrivo esattamente nel ricorso?
Qui a seguire ecco un esempio della motivazione che potrai copiare e incollare nel tuo ricorso, corredata dai necessari riferimenti normativi
§ Notifica effettuata dopo il termine di scadenza di efficacia della sanzione (art. 201 C.d.S.): La notifica del verbale opposto, che è parte integrante del procedimento sanzionatorio, è avvenuta oltre il termine di 90 giorni dall’accertamento della presunta infrazione. Pertanto, ai sensi dell’art. 201 C.d.S., l’Amministrazione opposta non può più validamente esercitare alcuna pretesa creditoria nei confronti dell’istante, sicché il verbale è da considerarsi privo di effetti giuridici.
2 risposte
Buongiorno, ieri (28/12/21) ho ricevuto una multa di importo modesto ma con richiesta di invio patente (entro 60 giorni dalla notifica) per decurtazione di 2 punti. La multa riguarda un’infrazione semaforica accertata con telecamere fisse per “mancato rispetto della segnaletica” commessa (del tutto inavvertitamente) il 16/09/21. Quindi più di 90 giorni fa. Nel plico ricevuto solo ieri direttamente dalle mani del postino, però, con il Verbale c’è anche una “Relazione di Notifica” datata 19/10/21 in cui il messo notificatore dichiara di avermi notificato con consegna a mezzo posta la raccomandata in questione appunto il 19/10/21… una raccomandata A/R ricevuta dopo più di 60 giorni?? Le mie domande per Lei sono due: il termine dei 90 giorni per la notifica decorrono dal giorno dell’infrazione (registrazione video telecamera) o dalla data della “relazione di notifica” del messo?
E il termine dei 60 gg per la comunicazione dei dati del conducente decorrono da ieri 28/12/21 (data in cui ho effettivamente ricevuto la raccomandata con la multa) o sempre dalla suddetta data di notifica del messo (del 19/10/21)?
Dato il modico importo mi “costa meno” pagare la multa piuttosto che fare ricorso, ma desiderei comunque sapere se multa e richiesta dati per decurtazione punti sono legittime. Grazie fin d’ora.