Mancata contestazione immediata della multa

L’art. 200 del Codice della Strada, prevede che, fatta eccezione per talune specifiche ipotesi tassativamente elencate nell’articolo immediatamente successivo, la violazione debba essere sempre immediatamente contestata al trasgressore tutte le volte che ciò sia possibile.

La contestazione immediata assolve evidentemente ad una duplice finalità: in primo luogo, il trasgressore cui l’infrazione sia immediatamente contestata avrà modo di poter esporre le proprie ragioni ed eventualmente far valere specifiche scriminanti, così offrendo all’agente accertatore una visione soggettivamente più completa dell’accaduto; inoltre, ed in secondo luogo, la contestazione immediata dà contezza al trasgressore della irregolarità della propria condotta e ciò è utile affinché essa non abbia a reiterarsi, come potrebbe invece altrimenti accadere nelle more della notifica del verbale.

Le eccezioni tassativamente contemplate dall’art. 201 del Codice della Strada sono le seguenti:

a. impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b. attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c. sorpasso vietato;

d. accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e. accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f. accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

g. rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

h. accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

Ciò premesso, ogni qual volta l’infrazione non sia immediatamente contestata al trasgressore, è fatto obbligo di indicare nel verbale successivamente notificato, quali siano state le ragioni che l’hanno oggettivamente impedita.

L’eventuale opposizione del verbale potrà, pertanto, avere ad oggetto anche l’assenza o l’irragionevolezza delle motivazioni addotte per giustificare l’omessa contestazione immediata dell’infrazione. Basti pensare alle ipotesi in cui risultino non immediatamente contestate infrazioni per “assenza del trasgressore”, anche quando magari oggetto della condotta punita non sia un divieto di sosta, ma un eccesso di velocità.

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