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L’obbligo di segnalare preventivamente le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità tramite autovelox è un requisito essenziale stabilito dal Codice della Strada per garantire la trasparenza e correttezza nelle rilevazioni delle infrazioni. Questo obbligo è previsto dall’art. 142, comma VI bis, del Codice della Strada, introdotto con il cosiddetto “Decreto Bianchi” (decreto legge 117/2007, convertito con la legge 160/2007). La normativa stabilisce che le postazioni devono essere “preventivamente segnalate e ben visibili” attraverso cartelli o segnali luminosi conformi alle norme regolamentari. La mancata osservanza di questo obbligo può costituire motivo di annullamento del verbale.
Cosa prevede la normativa sulla segnalazione degli autovelox?
L’art. 142, comma VI bis, del Codice della Strada dispone che “le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili”. Il regolamento attuativo del Codice della Strada, definito dal Decreto del Ministro dei Trasporti e degli Interni del 15 agosto 2007, stabilisce le modalità con cui queste segnalazioni devono avvenire:
- Segnali stradali di indicazione, che possono essere temporanei o permanenti;
- Segnali stradali luminosi a messaggio variabile;
- Dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.
Inoltre, il decreto precisa che i segnali devono essere collocati a una distanza massima di 4 km dalla postazione di rilevamento, tenendo conto delle caratteristiche del luogo, e che tra il segnale e la postazione non devono esserci intersezioni stradali. Tuttavia, la normativa non prevede una distanza minima precisa, stabilendo solo che essa deve essere adeguata per garantire il tempestivo avvistamento del segnale, in base alla velocità predominante in quel tratto di strada.
La direttiva Maroni e le distanze minime di segnalazione
Un ulteriore chiarimento è stato introdotto con la direttiva del Ministero degli Interni del 14 agosto 2009, nota come “direttiva Maroni”, la quale ha fissato distanze minime per la segnalazione delle postazioni di controllo della velocità. Queste distanze, richiamate dall’art. 79, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, sono le seguenti:
- 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali;
- 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h);
- 80 metri sulle altre strade.
Le amministrazioni devono garantire che i segnali siano visibili e rispettino queste distanze, poiché l’obiettivo della normativa è di avvisare adeguatamente gli automobilisti della presenza di dispositivi di controllo, prevenendo le infrazioni.
Quando si può presentare ricorso?
Il ricorso per la mancata o non corretta segnalazione della postazione autovelox può essere presentato quando:
- Segnali di preavviso assenti: non vi erano cartelli o segnali luminosi che indicavano la presenza della postazione autovelox.
- Segnali non visibili: i segnali erano posizionati in modo tale da non essere chiaramente visibili agli automobilisti.
- Distanze non conformi: la segnaletica non rispettava le distanze minime e massime previste dalla legge, ovvero:
- Non c’erano almeno 250 metri di distanza tra il segnale e la postazione sulle autostrade o strade extraurbane principali
- Non c’erano almeno 150 metri sulle strade extraurbane secondarie o urbane di scorrimento
- Non c’erano almeno 80 metri sulle altre strade
- Intersezioni stradali: tra il segnale di preavviso e la postazione di controllo vi erano intersezioni stradali che interrompevano il tratto di continuità tra il segnale e l’autovelox.
In questi casi, il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica del verbale al Prefetto oppure entro 30 giorni al Giudice di Pace.
L’onere della prova a carico dell’amministrazione
È compito dell’amministrazione opposta dimostrare la corretta installazione e segnalazione delle postazioni di rilevamento automatico. In particolare, essa deve provare:
- A che riferimento chilometrico è stata apposta la segnaletica di preavviso;
- A che riferimento chilometrico è avvenuto il controllo della velocità;
- Che la distanza tra il segnale e la postazione di controllo rispettava i limiti di legge (non superiore ai 4 km e non inferiore a 250, 150 o 80 metri a seconda del tipo di strada);
- Che tra il segnale e la postazione non vi erano intersezioni stradali.
Se l’amministrazione non è in grado di fornire queste prove, o se i segnali erano assenti al momento dell’infrazione, il ricorso dell’automobilista può essere accolto e il verbale annullato.
Vuoi contestare la presegnalazione dell’autovelox?
Eccoti il testo della motivazione da poter inserire nel ricorso, con tutti gli opportuni riferimenti normativi e giurisprudenziali:
§ Violazione dell’obbligo della preventiva segnalazione dell’autovelox: A seguito delle modifiche approvate con il decreto legge 117/2007 (così detto Decreto Bianchi), convertito in legge con la Legge 160/2007, l’art. 142, comma VI bis, del Codice della Strada prevede espressamente che: «Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno». Il Decreto del Ministro dei Trasporti e degli Interni, datato 15 agosto 2007 (G.U. n.195 del 23.08.2007), ha raccolto l’invito del legislatore, a legiferare, disponendo che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possano essere segnalate: «a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti; b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile; c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli». I segnali devono essere collocati ad una distanza, rispetto ai dispositivi di rilevamento, in ogni caso non superiore ai 4 km, che abbia conto dello stato dei luoghi e nel cui tratto intermedio non siano presenti intersezioni stradali, come specificato all’art. 2, comma I, del medesimo Decreto del 15.08.2007.
La normativa prevedeva, quindi, una distanza massima (4 km appunto) tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce, ma non una distanza minima, stabilendo semplicemente che tale distanza dovesse essere “adeguata” in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Sul punto è intervenuta la direttiva del Ministero degli Interni del 14.08.2009 (così detta direttiva Maroni), ritenendo che sia da considerare “distanza minima adeguata” quella fissata, per ciascun tipo di strada, dall’art. 79, comma 3, Reg. Esec. C.d.S. per la collocazione dei segnali di prescrizione. Le distanze previste dal predetto articolo sono le seguenti:
250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali;
150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h);
80 metri sulle altre strade.
Tutto ciò premesso, si domanda che, nell’assolvimento del proprio onere probatorio, l’amministrazione opposta voglia offrire prova della corretta ed idonea presegnalazione del dispositivo di rilevamento della velocità, in conformità a quanto disposto dall’art. 142, comma VI bis, C.d.S. e relativo decreto di attuazione. In particolare, voglia l’amministrazione opposta dimostrare: 1) a che riferimento chilometrico è stata apposta la segnaletica di preavviso; 2) a che riferimento chilometrico è avvenuto il controllo della velocità; 3) che tra i due precedenti punti non vi sia una distanza superiore ai 4 km, né inferiore a 250, 150 o 80 metri (in base al tipo di strada, come precedentemente si è detto); 4) che tra i due precedenti punti non vi siano intersezioni con altre strade. Si evidenzia che ogni eventuale elemento di prova offerto dalla parte opposta sarebbe comunque inevitabilmente destituito di fondamento ove non fosse in grado di dimostrare la presenza della segnaletica non già al momento delle opposizione, ma al momento dell’accertamento della presunta infrazione.
La presegnalazione dell’autovelox
Oltre alla segnalazione preventiva, un altro elemento essenziale affinché un verbale di infrazione per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox sia valido, è la visibilità della postazione di rilevamento. L’art. 142, comma VI bis, del Codice della Strada, prevede che le postazioni debbano essere non solo presegnalate ma anche visibili. Tuttavia, la normativa non ha sempre offerto criteri specifici per definire cosa si intenda per “visibilità”, lasciando spazio a interpretazioni arbitrarie da parte delle forze dell’ordine.
Per evitare abusi, è intervenuto il Ministero degli Interni con una direttiva che ha chiarito in modo dettagliato come devono essere garantite la visibilità e l’individuazione delle postazioni autovelox, sia fisse che mobili. La mancanza di una visibilità adeguata può rappresentare un vizio formale del verbale, legittimando il trasgressore a presentare ricorso.
Cosa si intende per “visibilità” delle postazioni autovelox?
In passato, l’assenza di criteri precisi in merito alla visibilità delle postazioni ha permesso alle forze dell’ordine di posizionare gli autovelox in luoghi poco visibili o nascosti, violando di fatto lo spirito della normativa. La visibilità delle postazioni è stata regolamentata in modo più stringente grazie alla direttiva del Ministero degli Interni che prevede le seguenti linee guida:
- Postazioni fisse: devono essere rese ben visibili attraverso un’opportuna colorazione delle installazioni in cui sono contenute o mediante la collocazione di un segnale che indichi chiaramente l’organo che sta operando.
- Postazioni mobili: devono essere rese individuabili tramite l’uso di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. Se vengono utilizzati veicoli di serie (non ufficiali), la visibilità deve essere garantita con l’installazione di un segnale o un dispositivo lampeggiante blu di tipo mobile.
L’obiettivo della normativa è quello di evitare che gli autovelox vengano nascosti, garantendo agli automobilisti la possibilità di vederli per tempo e adeguare la propria velocità, in linea con lo scopo preventivo della legge.
La visibilità come requisito fondamentale per la validità del verbale
La mancanza di visibilità dell’autovelox è un vizio che può incidere sulla legittimità del verbale e rappresentare un motivo valido per presentare ricorso. Il verbale può essere considerato illegittimo se il dispositivo di rilevamento:
- Era nascosto o posizionato in modo tale da non essere chiaramente visibile;
- Non rispettava le modalità previste dalla normativa in materia di visibilità;
- Utilizzava un veicolo non istituzionale senza la dovuta segnalazione o dispositivi di riconoscimento (come i lampeggianti blu).
Il principio di visibilità è strettamente connesso a quello di trasparenza dell’azione amministrativa, e ha lo scopo di garantire che i cittadini siano consapevoli della presenza di strumenti di controllo del traffico. L’intento non è punitivo, ma preventivo: la presenza visibile degli autovelox dovrebbe indurre gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, piuttosto che coglierli di sorpresa.
Quando si può presentare ricorso?
Il ricorso può essere presentato nei seguenti casi:
- Postazioni fisse nascoste o mal posizionate: se l’autovelox fisso non era visibile a causa di ostacoli fisici (come vegetazione o strutture) o mancava di una segnaletica adeguata.
- Postazioni mobili poco visibili: se la postazione mobile utilizzava un veicolo di serie non identificato senza segnalazioni conformi (come lampeggianti o segnali chiari).
- Mancanza di dispositivi di segnalazione visiva: in caso di assenza di dispositivi come i lampeggianti blu sui veicoli non istituzionali.
- Violazione delle linee guida ministeriali: se la collocazione o la visibilità dell’autovelox non rispecchiavano le condizioni stabilite dalla direttiva del Ministero degli Interni.
In tali casi, l’automobilista può presentare ricorso entro 60 giorni al Prefetto o entro 30 giorni al Giudice di Pace, chiedendo l’annullamento del verbale a causa della mancanza di visibilità della postazione di rilevamento.
L’onere della prova a carico dell’amministrazione
In sede di ricorso, è compito dell’amministrazione dimostrare che la postazione autovelox fosse correttamente visibile e conforme alle normative vigenti. In particolare, l’amministrazione dovrà fornire prove relative a:
- La collocazione dell’autovelox rispetto alla strada e agli eventuali ostacoli presenti.
- La presenza di segnalazioni visive, come la colorazione delle postazioni fisse o i segnali sui veicoli di servizio.
- L’uso di dispositivi di segnalazione aggiuntivi (come lampeggianti) se si tratta di postazioni mobili non ufficiali.
Se l’amministrazione non riesce a dimostrare la visibilità della postazione, il ricorso può essere accolto e il verbale annullato.
Contestare la multa per eccesso di velocità per la visibilità dell’autovelox
§ Sulla visibilità dell’autovelox: Come già accennato, il riformato art. 142, comma VI bis, del Codice della Strada, prevede che, oltre che presegnalati, gli autovelox debbano essere collocati in condizioni di visibilità. L’astrattezza del termine e l’assenza di precisi riferimenti in base ai quali poter considerare effettivamente visibile o meno una postazione di controllo hanno consentito per il passato che le forze dell’ordine potessero di fatto eludere la prescrizione normativa, posizionando a proprio piacimento gli autovelox. Anche su questo punto è stato provvidenziale l’intervento chiarificatorio del Ministero degli Interni, con cui sono state previste specifiche condizioni di visibilità. In particolare la direttiva prevede che: «le postazioni fisse di rilevamento della velocità possono essere rese ben visibili attraverso un’opportuna colorazione delle installazioni in cui sono contenute, ovvero attraverso la collocazione su di esse di un segnale di indicazione dell’organo operante. Le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando sia utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile». Pertanto, in sede di opposizione, anche in ordine alla visibilità del dispositivo di accertamento, è opportuno che l’amministrazione sia chiamata a voler offrire gli opportuni elementi di prova.