Nuovo Codice della Strada: principali novità

Dopo interminabili discussioni e false notizie di volta in volta diffuse da giornali e tv, è finalmente stata approvata la Legge n. 120 del 29 Luglio 2010 di riforma al Codice della Strada.
La legge va a modificare ben 80 articoli del Codice della Strada, di cui quattordici sono entrati immediatamente in vigore, affinchè le nuove disposizioni possano applicarsi fin dal prossimo immediato esodo estivo.

 

Se desideri leggere per esteso il testo della legge puoi seguire questo link: Legge n. 120 del 29 Luglio 2010

Ecco le principali novità del nuovo Codice della Strada.

Rilascio della patente e accertamenti medici: chi vorrà conseguire la patente di guida dovrà presentare certificazione cui risulti il non abuso di alcol né droghe. Per i conducenti professionali è richiesta l’esibizione della medesima certificazione al rinnovo della patente.



Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: pene più severe per chi si mette alla guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Chi risulti positivo all’alcoltest con un tasso alcolico tra 0,5 e 0,8% soggiace alla sanzione amministrativa da 500,00 a 2.000,00 euro. Se la rilevazione viene effettuata a seguito di sinistro stradale la sanzione raddoppia ed il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo fino a 180 giorni. Se il tasso alcolemico rilevato risulta superiore ad 1,5% la pena comporta la revoca della patente e la sospensione fino a due anni in caso di sinistro stradale. Con provvedimento prefettizio la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, per non più di una volta, con l’obbligo di assolvere a lavori di pubblica utilità. Chi abbia meno di 21 anni o abbia comunque conseguito la patente di guida da meno di tre anni ha il divieto assoluto di poter assumere sostanze alcoliche (tasso dello 0% assoluto). La pena prevista in questo caso è di 624,00 euro (che raddoppia se la rilevazione viene effettuata a seguito di sinistro stradale) con revoca della patente e con la possibilità che, nelle ipotesi di maggiore gravità possa essere anche confiscato il veicolo. Le pene aumentano di un terzo se il tasso alcolemico rilevato dovesse risultare compreso tra lo 0,5% e lo 0,8%.
Tolleranza zero anche per i guidatori professionali che potranno mettersi al volante solo con tasso alcolemico pari allo 0%.
Pene più severe anche per i conducenti che abbiano assunto sostanze stupefacenti: sanzione pecuniaria fino a 6.000,00 euro e patente sospesa fino a due anni, con revoca nel caso in cui l’accertamento sia stato effettuato a seguito di sinistro stradale.
La normativa prevede, inoltre, che potrà considerarsi giusta causa ai fini del licenziamento la revoca della patente disposta a seguito di guida sotto l’influsso di alcool.

Divieto di vendita di bevande alcoliche: è fatto divieto ai gestori di locali pubblici di poter vendere e somministrare bevande alcoliche dalle 3,00 alle 6,00 del mattino. Previste possibili deroghe (da disporsi con ordinanza sindacale) solo per il ferragosto ed il capodanno. Espresso divieto riguarda le aree di servizio autostradale che non potranno più vendere superalcolici dalle ore 22,00 alle ore 6,00 né alcolici fino alle ore 7,00.

Limite di 150 km/h in autostrada: il limite di velocità generale in autostrada resta sempre di 130 kmh, tuttavia in particolari tratti vigilati da tutor e a tre corsie, le società autostradali potranno innalzare il limite di velocità fino a 150 km/h.

Guida accompagnata a 17 anni: già a 17 anni sarà possibile mettersi al volante, purchè il minore abbia già conseguito la patente A e sia assistito da un patentato da oltre 10 anni. Il permesso di guida viene concesso previa istanza del genitore o rappresentante legale. Nel caso in cui il conducente commetta violazioni che portano alla sospensione o alla revoca della patente, al minore verrà revocata l’autorizzazione alla guida accompagnata e non potrà conseguirne altra successiva.

Niente minicar senza patente: chi ha subito il ritiro della patente non può condurre ciclomotori e microcar e non può conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

Auto per i neopatentati: è aumentato il limite di potenza delle auto che potranno essere guidate da chi ha conseguito la patente da meno di un anno. Il precedente limite, fissato in 50 kw/t, è stato infatti ora innalzato a 55 kw/t.

Auto 50: le così dette minicar non potranno superare il limite di 45 km/h. Saranno inflitte multe fino a 4.000,00 euro per chi produce o modifica veicoli che superino questo limite. Sulle minicar entra, inoltre, in vigore l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

In bicicletta: chi va in bici al di fuori dei centri abitati dal tramonto all’alba ha l’obbligo di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Multe a rate: chi risulti titolare di un reddito annuo inferiore a 10.628 euro potrà beneficiare del pagamento rateale delle multe che abbiano importo superiore a 200,00 euro, per un massimo di 60 rate.

Notifica multe: diminuisce da 150 a 90 giorni il termine entro cui le pubbliche amministrazioni possono notificare i verbali ai trasgressori. Nel caso in cui l’infrazione sia immediatamente contestata al trasgressore entro 100 giorni il verbale dovrà essere notificato al responsabile solidale (ovvero al proprietario del veicolo, all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o all’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria).

Contestazione immediata: viene ritenuta espressamente non necessaria la contestazione immediata delle infrazioni per la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati nei centri storici, nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o per la circolazione su corsie e strade riservate.

Permesso di guida a ore: a seguito della sospensione della patente, il destinatario della sanzione potrà chiedere, con istanza al Prefetto, che gli sia rilasciato un permesso di guida ad ore (massimo tre ore al giorno) per documentate ragioni di lavoro o di utilità sociale. Conseguentemente il periodo di sospensione viene, però, prolungato in base alle ore di permesso concesse

Decurtazione dei punti: la nuova normativa modifica i punti che vengono sottratti per determinate infrazioni. In particolare viene riformato l’art. 142 del Codice della Strada, relativo alle multe per eccesso di velocità:
– eccesso di velocità da 10 km/h a 40 km/h: decurtazione di 3 punti (prima erano 5);
– eccesso di velocità da 40 km/h a 60 km/h: decurtazione di 6 punti (prima erano 10;

A questo indirizzo è consultabile la tabella aggiornata dei punti detratti per ogni violazione.

Recupero punti: i punti persi sulla patente si riacquistano sostenendo una prova d’esame. La frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati della autoscuole o da soggetti autorizzati dalla Motorizzazione, consente di riacquistare 6 punti (9, per chi ha la patente professionale). All’esame di idoneità tecnica si deve sottoporre il titolare della patente che, dopo una prima violazione che fa perdere almeno 5 punti, compia nell’arco di 12 mesi altre 2 violazioni non contestuali che fanno perdere ciascuna almeno 5 punti. Vengono poi elencate le principali variazioni sulla perdita dei punti. Per bilanciare il rigore delle misure, viene anche introdotto un sistema premiale, per cui, per i primi 3 anni dal rilascio della patente, la mancanza di violazioni che comportano la riduzione di punti, determina l’attribuzione di un punto l’anno (tale punteggio si aggiunge al credito di 2 punti l’anno, fino a un massimo di 10, per ogni 2 anni senza violazioni, giù previsto dalla normativa vigente).

Ricorsi al Giudice di Pace: è prevista la possibilità di presentare ricorso anche mediante fax o in via telematica, entro il medesimo termine di 60 giorni già previsto dall’attuale disciplina. La presentazione del ricorso non produce, inoltre, alcun effetto sospensivo. Il Giudice di Pace potrà disporre la sospensione della sanzione solo a seguito di udienza in contraddittorio tra le parti, previa motivata istanza contenuta nel ricorso.

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