Se sei qui forse è perché anche tu hai ricevuto una multa, per eccesso di velocità, emessa dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Perosa Argentina e stai cercando di comprendere se è contestabile.
L’autovelox a cui ci riferiamo è in particolare l’Enves Evo MVD collocato lungo Via Nazionale all’altezza del civico 60 in direzione Sestriere.
Iniziamo con una buona notizia: abbiamo già trattato numerosi ricorsi e quella che trovi qui di seguito è una delle numerose sentenze con cui il Giudice di Pace di Pinerolo ci ha dato ragione.
Nel caso in questione, il verbale presentava un vizio molto evidente (ma che a chi non è del mestiere potrebbe sfuggire;)): l’autovelox risulta, infatti, tarato con un certificato del 2018 (malgrado la violazione sia stata contestata nel 2020).
Perché il certificato di taratura scade dopo un anno ed è necessario che sia rinnovato di volta in volta? A prevederlo è il D.M. 282/2017, il quale testualmente prevede: “Dopo un anno dalla esecuzione della verifica iniziale di taratura, e successivamente con cadenza almeno annuale, su ogni dispositivo o sistema dovranno essere eseguite le verifiche di funzionalità e di taratura”.
Come si potrà apprendere, il caso in questione è ulteriormente interessante, giacché ha dato occasione di specificare che innanzi al Giudice di Pace, il Prefetto ha l’obbligo di depositare gli atti sui quali avrebbe fondato la propria decisione.
Prima che al Giudice di Pace, avevamo infatti presentato ricorso innanzi al Prefetto, avanzando la medesima doglianza, relativa alla scadenza del certificato di taratura. La Prefettura di Torino, tuttavia, ci aveva dato torto eccependo che in realtà l’autovelox era stato nuovamente sottoposto a taratura nel 2019 e che il medesimo certificato era da intendersi prorogato nella sua validità a causa dell’emergenza Covid.
Avverso l’eccezione sollevata dalla Prefettura vi sarebbe stato in ogni caso da contestare che l’eventuale esistenza di un diverso certificato di taratura, non vale a restituire validità al verbale, che è un atto pubblico a cui è attribuita fede privilegiata e in cui vi è traccia unicamente del certificato di taratura del 2018.
A prescindere da tale argomentazione, il Giudice di Pace di Pinerolo ha ritenuto ugualmente di accogliere il nostro ricorso, giacché in ogni caso la Prefettura di Torino aveva omesso di depositare copia del certificato di taratura a cui aveva fatto riferimento nella propria difesa, così non ottemperando al proprio onere probatorio.
A seguire, pubblichiamo qui di seguito un’immagine del verbale e il testo integrale della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PINEROLO
Nella persona del dott. xxx ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile N. xxx del Ruolo Generale promossa da
xxx residente in xxx ed ivi elettivamente domiciliato in xxx
OPPONENTE
Contro
PREFETTURA DI TORINO in persona del Prefetto p.t.
OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa
All’udienza del 4.10.2021 la causa veniva decisa, con lettura del dispositivo sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell’interesse del ricorrente: Voglia il giudice di pace dichiarare la nullità del verbale n. V886A2020 nonché dell’ordinanza n. 00056699 06.04.2021 emessa dalla Prefettura di Torino
Nell’interesse del resistente: Voglia il giudice di pace respingere il ricorso
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10.5.2021 il sig. xxx proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione prot M-IT PR-TOSPC 0056699 Area III bis emessa dalla Prefettura di Torino in data 6.4.2021, notificata in data 13.4.2021, con la quale la Prefettura di Torino aveva respinto il ricorso proposto in via amministrativa contro il verbale di contestazione 886A2020V elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Perosa Argentina per violazione dell’art. 142CdS (eccesso velocità) .
Nel proprio ricorso e, successivamente, all’udienza, eccepiva il ricorrente la nullità dell’ordinanza e del verbale sotto più profili inerenti le modalità di accertamento e contestazione, osservando -in particolare- che mancava la prova della taratura annuale dello strumento di rilevamento, posto che, nel verbale, era indicato un certificato di taratura del 2018 pacificamente scaduto alla data di elevazione del verbale e che, nella comparsa di costituzione, il Prefetto menzionava un successivo certificato del 2019 che però non era stato prodotto in giudizio. Provvedeva a costituirsi in Cancelleria la Prefettura con memoria costitutiva contenente gli atti del procedimento e le proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso. Esaurita la discussione e precisate le conclusioni, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo ed assegnazione del termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.
Motivi della decisione
La proposizione dell’opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione (seppur regolato dalla disciplina dell’art. 7 D.Lgs 15011) in cui spetta alla Pubblica Amministrazione il preciso onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria (Cass. n°38372001) ed, in particolare, la sussistenza dell’infrazione e la regolarità del procedimento sanzionatorio. Prova che, nel caso de quo, non può ritenersi pienamente fornita con le inevitabili conseguenze in ordine all’annullamento del verbale secondo il disposto dell’art. 7 comma 10 del D.Lgs 15011. Va rilevato che condizione per poter considerare valido il rilevamento della velocità è che lo strumento di misura utilizzato sia stato sottoposto a regolare taratura annuale; prova che spetta alla P.A. fornire. Nel caso de quo va osservato che, nel verbale, era indicato un certificato di taratura (LAT 105 UOD_FR VEL _154 18 DEL 13.9.2018) pacificamente scaduto alla data di elevazione del verbale (9.8.2020) e che, nella comparsa di costituzione, il Prefetto ha affermato la sussistenza di un successivo certificato di taratura (LAT 105 UOD_FR VEL_070 19 DEL 26.3.2019) scadente il 23.3.2020 ma la cui validità era prorogata di 90 giorni a partire dal 31.7.2020 in ragione dell’emergenza covid (e che sarebbe stato, quindi, valido alla data del rilevamento) ma ha però omesso di riprodurlo in giudizio in violazione dell’onere probatorio a sua carico. In tale situazione manca quindi la prova in giudizio della regolare taratura dello strumento on conseguente nullità del rilevamento , del verbale di accertamento e della correlata ordinanza ingiunzione prefettizia Stante peraltro la formula dubitativa con cui si perviene all’accoglimento del ricorso, sussistono giusti motivi per una integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice di pace di Pinerolo, contrariis rejectis, definitivamente pronunciando, così provvede:
– Accoglie il ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione prot M-IT PR-TOSPC 0056699 Area III bis emessa dalla Prefettura di Torino in data 6.4.2021 e per l’effetto annulla l’ordinanza predetta con tutte le sanzioni ivi comminate
– Compensa integralmente le spese di lite
Pinerolo 04/10/2021
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