Verrebbe da dire che gli unici a non essere stati multati sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze – Pisa – Livorno sono semplicemente quelli che di lì mai ci sono passati.
La SGC FI–PI–LI è, infatti, una strada a percorrenza veloce, nel cui lungo tratto rettilineo che attraversa il Comune di Montopoli (al km 41) è installato in postazione fissa l’autovelox 106.
Non è un caso che le multe rilevate dalla Provinciale di Pisa sono tra quelle che più di frequente opponiamo. La felice notizie è che siamo finalmente riusciti a scardinare la linea difensiva della Prefettura di Pisa e che la sentenza del Giudice di Pace di San Miniato ci ha finalmente dato ragione. Il risultato: ricorso accolto, multa annullata e condanna della Prefettura al pagamento delle spese del Giudizio.
Qui a seguire il testo integrale della sentenza:
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SAN MINIATO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di San Miniato
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.287/20 R.G. di questo Ufficio
promossa da
B. P., residente in P…
CONTRO
PREFETTURA DI PISA
Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.
Conclusioni opponente: annullamento dell’ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese. opposto: non conclude.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all’ordinanza prefettizia Prot. M_IT PR_PISPC 00011663 Area III del 24.4.20 con la quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 1.449,34, emessa a seguito di rigetto di ricorso gerarchico ex art.203 Cds avverso il verbale n.V/636449Al2020 elevato dalla Polizia Prov.le di Pisa il 28.01.20 per la violazione dell’art.142/9 Cds in quanto il conducente del veicolo in occasione del rilevamento sulla SGC Fi-Pi-Li- al km 41+100 superava di 40,15 km/h il limite massimo stabilito in 90 km/h.; rilevazione effettuata con Autovelox 106 matr. 955097 in postazione fissa, omolog. DM del 6.08.14 e ss.ii.. Violazione non contestata nell’immediatezza ai sensi dell’art.4 Legge 168/02, strada inserita nell’elenco stabilito con Decreto Pref. n.2015/14. A sostegno dell’opposizione venivano eccepiti vizi di notifica del verbale e vizi di forma dell’atto, incertezza in ordine alla sussistenza della violazione, per difetto/carenza di motivazione, per omessa revisione periodica della corretta funzionalità dell’apparecchiatura e mancanza di certificazione di funzionalità annuale dello strumento. Radicatosi il contraddittorio, l’amministrazione ometteva il deposito degli atti dell’accertamento. La causa veniva decisa con redazione immediata del dispositivo. Tra i vari motivi di opposizione, la censura inerente la mancanza di prova del fatto contestato per non essere state allegate le fotografie del veicolo contravvenzionato si ravvisa fondata. Va premesso che è corretto quanto parte resistente deduce sulla mancata previsione di legge circa la necessità di allegare al verbale di accertamento la documentazione fotografica relativa alla rilevazione elettronica, non costituendo essa elemento essenziale dell’atto. Tuttavia a fronte della contestazione giudiziale sulla sussistenza della violazione, è onere dell’organo accertatore fornire la prova dell’accertamento, che non si esaurisce nel richiamo alle risultanze dell’apparecchiatura debitamente omologata, quale fonte di prova dell’accertamento della violazione (art.142 c.6 Cds), essendo all’uopo necessario allegare la documentazione fotografica -che individua il tipo, la targa del veicolo, che indica la data e l’orario del rilievo strumentale- quale elemento ulteriore ai fini del legittimo accertamento della violazione. Nella fattispecie, la prova fotografica dell’illecito non è stata fornita. Per cui, ritenendo questo Giudice che la fotografia costituisce un elemento essenziale e fonte di prova indefettibile ai fini dello accertamento dell’infrazione, in carenza di tale prova non può di certo riconoscersi l’attendibilità dello stesso accertamento. Peraltro, tra gli altri motivi di opposizione, lamenta il ricorrente l’omessa verifica periodica di funzionalità dell’apparecchio rilevatore della velocità impiegato nell’accertamento della violazione. E’ oramai noto come la Cassazione (sent. n. 9972/16; sent. n.9645/16 e recente ord. 26:09.18 n.22889) abbia confermano il dictum della Corte Costituzionale (sent.113/15) secondo cui gli autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento. Tale check-up va documentato attraverso un certificato che l’amministrazione deve esibire in caso di ricorso contro la multa da parte dell’automobilista: diversamente, la mancanza di prova scritta è equiparabile alla mancata revisione. La Suprema Corte ribadisce che il controllo periodico indicato non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità. In sostanza la verifica di funzionamento non va confusa con la taratura e l’omologazione né queste ultime possono sostituire o comprendere il controllo che è logicamente e cronologicamente successivo alla taratura dell’apparecchio. Infatti un apparecchio ben tarato potrebbe comunque nel tempo non rilevare correttamente la velocità delle auto, specie se si consideri che si tratta di apparecchiature elettroniche soggette ad obsolescenza durante la durata del loro utilizzo. Sul punto la Corte Cost. con la predetta sentenza 113 ha affermato che “Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest’ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate”. La verifica di funzionalità è dunque collegata a quei doveri di custodia che sono a carico dell’Amministrazione e all’affidamento dei cittadini sul suo corretto operare e dunque sull’utilizzo di apparecchiature elettroniche di cui sia garantito nel tempo un controllo di funzionalità. Su tale indirizzo si pone la Circolare Prot. n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 7 agosto 2017 emanata dal dipartimento Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno (nota che interpreta il decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno) che richiede che della verifica di funzionalità debba darsi atto nello stesso verbale di accertamento, e prevede inoltre che la documentazione del test sia depositata tra gli atti dell’ufficio. Ciò detto, deve porsi a carico della P.A. l’onere di fornire nella sede giurisdizionale la documentazione sulle verifiche di funzionalità del dispositivo, che non è ricompresa nel certificato di taratura e di conformità dell’apparecchio all’originale omologato (vedi Tribunale di Firenze sent. n.3060/17), atteso che l’assenza di tale verifica rende qualsiasi apparecchiatura elettronica inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo. In sostanza per l’amministrazione non basta citare ed indicare a verbale il certificato di taratura, ma occorre dimostrare che l’apparecchio è stato sottoposto a verifica di funzionalità (iniziale e periodica). Nel caso in esame, anche la prova scritta di tale certificazione è stata omessa. Ne consegue che, in difetto di assoluta certezza del perfetto funzionamento del rilevatore elettronico utilizzato, la risultanza dello strumento non costituisce fonte di prova. L’ordinanza prefettizia impugnata va dunque annullata. Ogni altro motivo assorbito. Le spese processuali seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla l’ordinanza prefettizia Prot. M_IT PR_PISPC 00011663 Area III del 24.4.20;
condanna parte resistente a rimborsare il ricorrente del C.U. di € 98,00.
Così deciso in San Miniato il 6.10.20
Qui a seguire, pubblichiamo invece un estratto del verbale emesso dal comando di Polizia Provinciale di Pisa
II giorno 28/01/2020 alle ore 15:04 e/o il Comando P.P. in Pisa, Via Malagoll, 12 il sottoscritto agente di P.P. Mat. 5463 A. P** (quale verbalizzante e responsabile dell’inserimento informatico dei dati) accertava, a seguito di documentazione fotografica (acquisita agli atti) che il giorno 20/01/2020 alle ore 22:30 in S.G.C FI-PI-LI (Comune di Montopoli) KM 41+100 direzione FIRENZE-PISA, il conducente di AUTOVEICOLO *** targa *** è risultato procedere (come da risultanza fotografica) ad una velocità di km/h 130,15 accertata in km/h 137 (consentita km/h 90 – superata di km/h 40,15) violando l’art. 142/9 del Cds(DLGS 285/92). Violazione accertata con apparecchiatura Autovelox 106 in postazione fìssa, omologazione Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3758 del 06/08/2014 e ss.ii., matr. 954611 (rilevatore)+955097 (elaboratore/analizzatore) certificato taratura LAT 101 C226_2019_ACCR_VX del 16/10/2019 soc. Tesi – Verbale Verifica di Funzionalità del 4/11/2019 (Decreto MIT 282/2017) – operante secondo le prescrizioni stabilite dai citati provvedimenti e la cui perfetta funzionalità è stata preventivamente verificata dal personale di Polizia di questo Comando che successivamente ha provveduto ad acquisire le immagini. L’ubicazione dello strumento è adeguatamente segnalata da cartello verticale. La velocità accertata è stata calcolata considerando la tolleranza stabilita dall’art.197 dpr 610/96. N.B.:DALLE 22 ALLE 7 IMPORTO MAGGIORATO DI 1/3 (LEGGE N.94/2009). La violazione non è stata contestata immediatamente : ai sensi dell’art.201 co.l bis lett.F del CdS, perché accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’art. 4 del d.l. 20/06/2002, n. 121 convertito con modificazioni dalla L. 1/08/2002,n.168 e ss.mm. così come stabilito dal decreto del Prefetto di Pisa n. 2015/14 La violazione comporta la decurtazione di n.06fseì) punti sulla […]
3 risposte
Nel 2019 mi sono state elevate a mezzo autovelox una decina di multe sulla Fi.Pi.Li , due nello stesso giorno sia dal comune di Firenze che quello di Pisa. Il massimo eccesso era di 10 km. Posso recuperare quello che ho pagato in seguito a questa sentenza?
E cambiato qualcosa dal 2020? Ho ricevuto una multa sul s.g.c. FI-PI-LI Comune di Montopoli KM 45+000 PISA-FIRENZE , pero senza foto, come descritto in questo caso di annulamento.