L’art. 200 del codice della strada, nel disciplinare le prescrizioni che il verbale di accertamento dell’infrazione deve contenere, rinvia al contenuto del modello descritto dall’art. 383 del regolamento di esecuzione.
L’art. 383, secondo comma, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) stabilisce che il verbale deve tassativamente contenere una serie di elementi, tra cui:
– l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta;
– l’indicazione delle generalità del trasgressore e, se persona diversa, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della relativa targa di riconoscimento;
– la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata;
– le eventuali proprie dichiarazioni che il trasgressore può chiedere siano verbalizzate (nel caso in cui la contestazione dell’infrazione sia immediata);
– l’indicazione delle modalità e dei termini per il pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, con la precisazione dell’importo e dell’ufficio (o comando) presso il quale il pagamento può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo
– l’indicazione dell’autorità competente (prefettura e giudice di pace) innanzi alla quale sollevare opposizione.
Pertanto, in base al combinato disposto dagli artt. 200 del Codice della Strada e 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, è d ritenersi nullo il verbale in cui risulti omesso anche solo uno degli elementi appena citati.