Opposizione all’esecuzione (art. 615 cpc)

L’opposizione all’esecuzione, disciplinata dall’art. 615 c.p.c., è l’azione con la quale il debitore contesta il diritto della parte istante a procedere all’esecuzione forzata. Per svolgere questa contestazione, il debitore dovrà dare inizio ad un autonomo giudizio non potendo direttamente incidere sull’azione esecutiva, che è destinata a procedere incondizionatamente in virtù del titolo esecutivo che la sorregge.

L’azione si introduce non con ricorso, ma con citazione e necessita del patrocinio legale di un avvocato, dal momento che è preclusa alla parte la possibilità di svolgere autonomamente la propria difesa. Malgrado le cartelle esattoriali siano, notoriamente e come già detto, opponibili solo entro trenta giorni dalla notifica, considerata la sua particolare natura, l’opposizione all’esecuzione è invece proponibile in qualsiasi fase dell’esecuzione, fino alla sua conclusione.

Anche questa azione è soggetta al pagamento del contributo unificato (e della marca da bollo per e cause di valore superiore ai 1.033,00 euro) ed è devoluta alla competenza del Giudice di Pace per importi fino a cinque mila euro. Per importi superiori, la competenza è del tribunale. Per l’individuazione del giudice competente, contrariamente a quanto già visto in merito al ricorso ex Lege 689/81, si farà riferimento alle regole dettate dal codice di procedura civile e, pertanto, la lite potrà essere incardinata innanzi al Giudice del luogo dell’esecuzione.
Anche avuto riguardo del ristretto ambito a cui è rivolta la nostra indagine, l’opposizione all’esecuzione avverso una cartella esattoriale potrà essere giustamente esercitata qualora il debitore ritenga illegittima l’esecuzione in ragione di una delle seguenti doglianze:
  • estinzione del credito;
  • decadenza o prescrizione del credito;
  • verifica della regolare formazione del ruolo esattoriale;
  • omessa o irregolare notifica della cartella;
  • irregolare iscrizione di ipoteca per crediti di valore inferiore ad 8.000 euro;
  • applicazione illegittima della maggiorazione prevista dall’art. 27 Legge n. 689/81.

TRIBUNALE DI …

Opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Per: Il sig. …, codice fiscale …, residente … alla via … n. …, rappresentata e difesa dall’avv. …, giusta procura a margine del presente atto, presso il cui studio, in … alla via … n. …, elegge domicilio, il quale chiede che gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria gli siano trasmessi ai sensi dell’art. 136 c.p.c., al numero di fax … e all’indirizzo di posta elettronica …

Contro: Agente delle Riscossione, società concessionaria del servizio pubblico di riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in … alla Via …

Nonché

Contro: Comune di …

PREMESSO CHE

– in data il Sig. … riceveva notifica della cartella esattoriale n. … emessa da Equitalia S.p.A., in ragione del presunto omesso pagamento del verbale n. … emesso dal comando di polizia municipale del Comune di …

– il predetto titolo non risulta essersi validamente costituito per i seguenti motivi

motivi in fatto ed in diritto

1) indicare in modo succinto e persuasivo le motivazioni articolandole in più punti e paragrafi, e riportando per ciascuna di esse gli opportuni riferimenti nomativi e giurisprudenziali;

2) …

3) …

Tanto premesso, l’opponente come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CITA

L’Agente della riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., nonché il Comune di …, in persona del Sindaco p.t., a comparire innanzi all’ On.le Tribunale di … all’udienza del … , ore e locali di rito, sezione e giudice unico a designarsi ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con l’invito a costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che in mancanza si procederà in loro contumacia e che la costituzione oltre i detti termini comporterà le decadenze previste dall’art. 167 c.p.c., per sentire emettere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l’effetto:

-in via preliminare sospendere l’efficacia esecutiva del titolo;

-accertare l’inesistenza del diritto di credito vantato dall’amministrazione opposta e dalla società di riscossione, in virtù dei suddetti motivi;

– per l’effetto, dichiarare l’inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione;

-condannare l’opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A. .

Con riserva di articolare i mezzi istruttori.

Ai sensi del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (il Testo Unico in materia di spese di Giustizia), si dichiara che il valore della presente causa è di euro …, per cui il contributo unficato, apposto sulla prima pagina del presente atto, è versato nella misura di euro …

Si producono i seguenti documenti:

– cartella esattoriale n. …

– …

Avv. …

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