Ricorso al Giudice di Pace avverso verbale di accertamento
Questa di seguito indicata è la formula da utilizzare per sollevare opposizione contro i verbali per infrazioni al Codice della Strada.
Fare ricorso innanzi al Giudice di Pace è abbastanza semplice, la procedura non richiede particolari conoscenze giuridiche ed il ricorrente potrà svolgere autonomamente la sua difesa senza la necessità del patrocinio di un avvocato.
Per poter fare ricorso, sotto il punto di vista procedurale, è necessario aver presente pochi elementi:
- il Giudice di Pace competente è quello del luogo in cui sarebbe avvenuta la presunta infrazione;
- il termine per la presentazione del ricorso è di trenta giorni dalla notifica del verbale;
- dopo aver presentato il ricorso, a distanza di qualche mese, il ricorrente dovrà presentarsi in udienza. La data del’udienza sarà comunicata mediante notifica di biglietto di cancelleria presso il domicilio indicato dal ricorrente. Presentarsi in udienza è obbligatorio, pena il rigetto del ricorso. Non è necessario che il ricorrente si presenti personalmente, potendo inviare in sua vece anche un proprio delegato, munito di delega scritta e copia del documento di riconoscimento;
- il ricorrente non dovrà mai pagare la sanzione comminata nel verbale, prima che il Giudice di Pace abbia emanato la sentenza, pena l’improcedibilità del ricorso;
- in caso di rigetto del ricorso, qualora il ricorrente ritenga illegittima la sentenza, potrà fare appello in Tribunale, ma non potrà presentare un nuovo ricorso, nè al Giudice di Pace, nè al Prefetto;
- in caso di rigetto del ricorso, è potenzialmente possibile che il Giudice possa aggravare l’importo della sanzione, ma si tratta di casi assolutamente rari. Il più delle volte, il Giudice si limita a confermare la sanzione nel suo importo originario.
La parte più “difficile” consiste, però, nella individuazione dei motivi per i quali può essere richiesto l’annullamento dle verbale. Ogni tipologia di verbale presenta, infatti, dei “punti deboli”, cioè dei punti su cui se ne potrà eventualmente mettere in dubbio la legittimità. Per questo, fai una foto o una scansione del verbale ed inviala all’indirizzo info@ricorsi.net per una consulenza gratuita . Dopo aver ricevuto la documentazione, entro poche ore ti risponderemo.
Nella risposta ti indicheremo se riteniamo sussistere o meno validi motivi per fare opposizione ed il costo che avrebbe affidare direttamente a noi la redazione del ricorso. Se deciderai di avvalerti del servizio, dopo circa sette giorni dal pagamento, ti invieremo il ricorso completo in tutti i suoi elementi, pronto per essere stampato, firmato ed inviato.
Per qualsiasi dubbio o richiesta potrai contattarci al numero verde 08.100.30.533.
È opportuno ripetere che il ricorso è a tutti gli effetti un atto giuridico, con cui viene incardinata una vera e propria causa, avente come parti il ricorrente (parte attrice) e l’amministrazione opposta che ha accertato l’infrazione (parte convenuta), e come oggetto la richiesta di annullamento del verbale. Nella sua redazione è, pertanto, sempre preferibile rispettare alcuni precisi formalismi. Sebbene non vi sia alcuna norma scritta che la imponga, la prassi generalmente seguita è quella di dattiloscrivere il ricorso su carta semplice, rispettando i margini e la distanza tra le righe dei comuni fogli protocollo. Pur senza eccedere con espressioni enfatiche, è bene assumere un tono persuasivo, senza tuttavia delegittimare gratuitamente e genericamente l’operato delle autorità occorse nell’errore di aver redatto un verbale di cui si intende argomentare l’illegittimità.
Il ricorso dovrà essere articolato nel modo che segue:
- Intestazione dell’Ufficio Giudiziario competente (ad esempio: Ufficio del Giudice di Pace di Roma);
- Qualifica dell’atto (quindi, in questo caso, Ricorso ex art. 204bis del Codice della Strada);
- Indicazione del ricorrente. Nel caso in cui il ricorrente sia una persona fisica, saranno da indicare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza. Nel caso in cui sia una persona giuridica si dovranno indicare la ragione sociale, l’indirizzo della sede legale, la partita iva. In particolare, il ricorrente dovrà indicare un luogo di elezione del domicilio, sito nel comune in cui ha sede il Giudice di Pace. In caso di mancata indicazione del domicilio elettivo, gli atti della procedura saranno notificati mediante deposito in cancelleria o mediante fax o posta elettronica ai recapiti indicati in ricorso);
- Indicazione dell’amministrazione opposta (a norma dell’art. 204bis, comma IV bis, del Codice della Strada, «La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell’ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni») .
- Premessa dei fatti che hanno preceduto il procedimento di opposizione, in cui il ricorrente avrà modo di specificare il titolo della propria legittimazione attiva (proprietario del veicolo, legale rappresentante della persona fisica intestataria del veicolo, tutore o genitore dell’incapace o del minore, ecc) e gli estremi del verbale opposto (numero di verbale, eventuale numero di protocollo, organo accertatore, data e ora della presunta infrazione, articolo violato, data di notifica del verbale);
- Indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che il verbale sia illegittimo;
- Istanza di sospensione della sanzione: come disposto dal comma III ter dell’art. 204bis del Codice della Strada, l’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, con ordinanza motivata, disponga diversamente in occasione della prima udienza di comparizione in contraddittorio tra le parti. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l’udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso;
- Conclusioni, in cui il ricorrente potrà fare richiesta affinchè il Giudice di Pace voglia, in primo luogo, disporre l’udienza di comparizione delle parti, ed annullare il verbale; in subordine il ricorrente potrà chiedere che, nell’ipotesi di rigetto, il Giudice di Pace voglia confermare la sanzione originaria pari al minimo edittale senza alcun aggravio;
- Richieste istruttorie ed elencazione dei documenti allegati al ricorso;
- Sottoscrizione con firma autografa;
- Valore della causa e del contributo unificato versato.
Modello di ricorso al Giudice di Pace contro verbale di accertamento
Ill.mo Sig. Giudice,
il sottoscritto . . ., nato a . . . il . . . e residente in via . . . n. . . ., codice fiscale …, elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in … ,
– in data . . ., la . . . la Polizia Municipale (o altro organo accertatore) notificava al ricorrente verbale di contestazione distinto da numero identificativo . . . . per violazione dell´art. . . . C.d.S., applicando una sanzione di euro . . .;
– descrivere altrimenti elementi di fatto;
Tanto premesso, il signor . . .
alla S.V. affinché, previa sospensione dell´esecutività del verbale di accertamento, fissata con decreto la comparizione delle parti, voglia dichiarare inefficace e/o annullare il suddetto verbale di contestazione n. . . . emesso il . . . da . . ., notificato in data . . ., e conseguentemente pronunciare ordinanza di archiviazione degli atti, per i seguenti
– indicare i motivi dell’opposizione
– …
Si insiste, pertanto, nell´accoglimento del presente ricorso.
Si allega
– il verbale di contestazione notificato a mezzo posta;
Luogo e data.
Con osservanza.
Il ricorrente
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