Se il tenore della norma del Codice della Strada ex art 210 è tale da generare non poca confusione spesso a vantaggio della Pubblica Amministrazione, è pur vero che ormai sembra chiarito definitivamente il punto secondo cui per calcolare i 90 giorni entro cui deve essere notificato il verbale per eccesso di velocità rilevato con autovelox, bisogna partire dalla data dell’infrazione e non dal giorno in cui è stato visionato il filmato da parte degli accertatori.
Vi è da dire che l’art 210, secondo cui, “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro 90 giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione” apriva la strada a non poche interpretazioni, di cui quella più seguita dalle Pubbliche Amministrazioni secondo cui il dies a quo ( momento da cui comincia a decorrere il termine) sarebbe il giorno dell’identificazione del trasgressore e cioè il giorno del concreto accertamento mediante visione del filmato e non il momento in cui viene rilevata l’infrazione dal mezzo. Ciò però sembra contrario a quanto realmente voluto dal legislatore, come chiarito già nel 2014 da parte del Ministero dell’Interno con una nota: la n. 16968 del 7 novembre 2014, e come più di recente affermato pienamente anche dal Tar della Lombardia.Quest’ultimo, con la sentenza n. 1267 del 2017, ha negato ogni validità alla notifica effettuata oltre i 90 giorni dalla data dell’infrazione, ribadendo al contempo la reale portata della proroga ai 90 giorni prevista ex art. 210, che è quella in cui sia oggettivamente difficile l’identificazione del conducente. È a Milano, infatti, che dopo l’installazione di nuovi autovelox ed il fioccare di infrazioni rilevate a mezzo autovelox, il Comune ha pensato bene di notificare anche oltre i 90 giorni previsti dalla Legge, appellandosi ad una interpretazione della norma tendenziosa quanto illegittima. Fa piacere saper che è stata proprio un’associazione di consumatori a sollevare il caso, divenuto poi oltremodo importante, tanto che anche la Corte di Cassazione (sentenza n. 7066 dello scorso 21 marzo 2018) si è espressa in merito confermando la necessità, per la validità della notifica del verbale, del rispetto del termine dei 90 giorni che decorrono dal momento dell’infrazione. Diversamente infatti, ossia se si facesse decorrere il termine dal momento dell’accertamento da parte dell’agente, si determinerebbe una situazione tale da pregiudicare il diritto inviolabile di difesa proprio di ogni cittadino, sancito dalla nostra stessa Costituzione.
Vi è possibilità che un verbale notificato oltre i 90 giorni dall’infrazione sia considerato valido?
La risposta è affermativa, ma i casi sono limitati alle uniche ipotesi di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore (tardiva trascrizione trasferimento della proprietà del veicolo; omissione di comunicazione del mutamento di residenza) o anche quando il veicolo sia a noleggio, dove il termine si allunga in ragione del duplice passaggio di notifica prima all’azienda di noleggio e poi da questa al reale trasgressore.
Traendo le somme dunque, anche alla luce delle recenti pronunce, possiamo affermare senza dubbio che nel caso in cui ci venisse notificata una multa per eccesso di velocità (rilevata tramite autovelox) sarà più semplice ora valutarne la legittimità: 90 giorni a partire dalla infrazione. Un occhio particolare ai timbri postali, poi, ove ci fosse recapitata a mezzo posta: il termine finale sarà la data di consegna del plico alle Poste da parte dell’organo accertatore; diversamente per presentare ricorso, invece, i termini decorreranno dalla data in cui veniamo a conoscenza dell’atto.
Vi è possibilità che un verbale notificato oltre i 90 giorni dall’infrazione sia considerato valido?
La risposta è affermativa, ma i casi sono limitati alle uniche ipotesi di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore (tardiva trascrizione trasferimento della proprietà del veicolo; omissione di comunicazione del mutamento di residenza) o anche quando il veicolo sia a noleggio, dove il termine si allunga in ragione del duplice passaggio di notifica prima all’azienda di noleggio e poi da questa al reale trasgressore.
Traendo le somme dunque, anche alla luce delle recenti pronunce, possiamo affermare senza dubbio che nel caso in cui ci venisse notificata una multa per eccesso di velocità (rilevata tramite autovelox) sarà più semplice ora valutarne la legittimità: 90 giorni a partire dalla infrazione. Un occhio particolare ai timbri postali, poi, ove ci fosse recapitata a mezzo posta: il termine finale sarà la data di consegna del plico alle Poste da parte dell’organo accertatore; diversamente per presentare ricorso, invece, i termini decorreranno dalla data in cui veniamo a conoscenza dell’atto.
E se tra le varie date ci sembrerà di esserci confusi e di aver perso il conto, i nostri esperti, sempre disponibili, sapranno chiarirci le idee per far valere i nostri diritti.
Per ogni altra informazione, ti raccomandiamo di seguire la guida che abbiamo pubblicato in questa pagina: come contestare le multe notificate in ritardo.