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Il TAR del Lazio con Sentenza n.15408/2023 del 18 ottobre scorso ha accolto un ricorso contro le limitazioni alla circolazione messe in atto dalla Regione Lazio e dalla Giunta di Roma ai danni dei veicoli storici. Si evince dalle motivazioni in particolare che, sulla scorta di quanto già avvenuto con pronunce analoghe in altre regioni e grandi città, ciò che i giudici non accettano è che le auto storiche siano trattate alla stregua di normali veicoli inquinanti.
Quando un auto è storica?
Innanzitutto è importante capire quando un veicolo può essere classificato come storico. La questione è disciplinata dall’art. 60 del Codice della Strada che stabilisce un prima distinzione tra veicoli d’epoca e veicoli di interesse storico e collezionistico. I primi devono essere stati prodotti da almeno 30 anni, vengono cancellati dal P.R.A. e sono destinati alla conservazione in musei o locali pubblici o privati. Non sono quindi destinati alla circolazione stradale salvo circostanze straordinarie quali manifestazioni e raduni per cui devono ottenere specifiche autorizzazioni da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri oltre a una targa provvisoria.
I veicoli di interesse storico e collezionistico sono invece abilitati alla circolazione. Tale riconoscimento può essere ottenuto dopo 20 anni dalla produzione del mezzo e deve essere rilasciato da appositi Enti certificatori (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI). Non è automatico in quanto chi certificata non si limita a considerare l’età del veicolo ma considera anche altri aspetti quali l’autenticità della carrozzeria, del telaio e del motore e l’essere in buono stato rendendo di fatto il fenomeno molto limitato. Prima della legge di stabilità del 2015 queste auto beneficiavano anche di un pagamento in misura ridotta del bollo e di condizioni di assicurazioni particolarmente favorevoli che sono ora riservate alle auto storiche di almeno 30 anni.
I fatti
Il Comune di Roma con l’ordinanza n. 27/2003 autorizzava la circolazione dei veicoli storici all’interno della Fascia Verde (che comprende le zone urbane o in prossimità di centri abitati) unicamente la domenica, durante i giorni festivi e in occasione di eventi autorizzati, sostanzialmente parificando queste vetture a quelle a benzina Euro 2. Contro tali restrizioni il club romano “La Tartaruga”, l’ Automotoclub storico italiano, i registri storici Alfa Romeo, Fiat, Lancia con il supporto della Federmoto, hanno promosso ricorso innanzi al Tar del Lazio.
La sentenza del TAR Lazio
Nella pronuncia del TAR del Lazio, viene stabilita la necessità – già rilevata dal Consiglio di Stato sin dal parere n. 799/2021, reso all’esito di un precedente ricorso straordinario promosso da ASI – di bilanciare la tutela dell’ambiente con quella del patrimonio storico e culturale. L’ordinanza del Comune di Roma, equiparando i veicoli storici ai tradizionali Euro 1,2 e 3, non ne considera l’impatto ambientale e la peculiarità. Quanto al primo punto il Tribunale Amministrativo Regionale rileva innanzitutto che il numero di tali veicoli a Roma è limitatissimo (pari a meno dello 0.30% di quelli circolanti in città). La sentenza sottolinea inoltre, a suffragio dello scarso impatto a beneficio dell’ambiente dell’ordinanza oggetto di impugnazione, che l’utilizzo che viene fatto di questi veicoli non è quello generalmente riservato alle auto essendo “in larghissima parte utilizzati sporadicamente e non per usi quotidiani di spostamento per e dal luogo di lavoro o per esigenze della vita domestica“. L’impatto sull’inquinamento dei veicoli storici è quindi minimo secondo il TAR del Lazio e non tale da giustificare le limitazioni alla circolazione previste dall’ordinanza. Viene precisato anche che in caso di blocco generalizzato alla circolazione delle auto anche quelle storiche possono esserne ovviamente soggette.
Le motivazioni
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ribadisce inoltre l’indubbia specificità che già la legge riconosce ai veicoli storici all’interno della più ampia categoria degli autoveicoli, unitamente alla natura e al ruolo insostituibile degli Enti certificatori e alla esclusività del Certificato di Rilevanza Storica da essi in questa veste rilasciato quale unico meccanismo ammesso dall’ordinamento nazionale per l’accertamento della storicità dei veicoli. Partendo quindi dal presupposto che l’impatto sull’inquinamento e sulle emissioni è basso visto quanto argomentato in precedenza, Il TAR individua come valore di pari dignità costituzionale (rispetto alla salvaguardia dell’ambiente) la tutela del patrimonio storico e culturale in cui il motorismo storico a pieno titolo si iscrive. Il bilanciamento tra i due rende necessaria una disciplina diversa per i mezzi che arricchiscono il patrimonio storico e culturale stesso rispetto a quelli che, pur in presenza di specifiche tecniche simili o identiche dei motori, non lo fanno.