Finanziaria 2010: contributo unificato per i ricorsi

La prossima promulgazione della Legge Finanziaria per l’anno 2010, comporta un approfondimento dovuto, in relazione alla riforma del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.

Ai fini di scoraggiare il contenzioso, alleggerire di carichi pesanti i ruoli delle aule della giustizia e rivitalizzare le esanimi casse del nostro Bel Paese, il poter legislativo ha aggravato l’entità delle spese di accesso alla giustizia, assoggettando – tra le altre riforme – anche le opposizioni a sanzioni amministrativa al c.d. contributo unificato (e, per le sanzioni di importo superiore ai 1.033,00 euro, alla marca da bollo da 8,00 euro per il rimborso forfaitario dei diritti di cancelleria).

In buona sostanza, per poter opporre dinanzi al Giudice di Pace un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, il cui importo medio è di circa 70,00 €, il ricorrente deve preliminarmente versare il contributo unificato minimo di € 33,00 (salvo aggiornamenti di valore) per risparmiarne mediamente 70,00.

Premetto che tale norma potrebbe profilare dei risvolti di incostituzionalità, in quanto sostanzialmente si trasforma in un’apparentemente tacita (ma in realtà particolarmente evidente) limitazione del diritto alla difesa costituzionalmente riconosciuto, senza considerare che in tal modo la cittadinanza italiana sarebbe passibile delle più intolleranti nefandezze da parte della P.A. italica, forte della sostanziale inopponibilità dei verbali.
Sarei pronto a scommettere che se si facesse una statistica su quale tipologia di violazione sarà maggiormente contestata al termine del 2010, questa atterrà al divieto di sosta, irrogante – sanzione pecuniaria + spese di notifica – circa € 48,00 a danno del cittadino … fare opposizione versando € 33,00 per risparmiarne 48,00 sarà chiaramente controproducente e la burocrazia italiana farò leva su questo.

Ma attenzione, i profili di illegittimità, intollerabilità e (forse) incostituzionalità non terminano ivi.
I procedimenti ex art. 22 Legge 689/81, infatti, sono esperibili in autotutela, vale a dire anche senza l’ausilio del patrocinio legale, il che impedisce al ricorrente che agisce in prima persona di poter richiedere la vittoria di spese, non avendone diritto per non esser egli iscritto all’albo forense, con ovvia conseguenza di impedire allo stesso la refusione, in caso di accoglimento dell’opposizione, delle spese sostenute per accedere alla giustizia onde far valere un proprio diritto.
In sostanza, l’accoglimento del ricorso si atteggerebbe a vittoria di Pirro, vuota di ogni contenuto sostanziale, per aver il cittadino versato denaro da una parte per risparmiarne dall’altra.
Si tenga, inoltre, presente che avverso i verbali il ricorso non è esperibile unicamente dinanzi al Giudice di Pace, ma – ai sensi dell’art. 203 c.d.s. – alternativamente può essere adito il Prefetto.
Salvo quanto si dirà appresso, appare evidente la lesione dell’art. 3 della Costituzione Italiana, che sancisce la necessità di assoggettare al medesimo trattamento situazioni tra di loro identiche in nome del c.d. principio di eguaglianza.
Appare evidente che un’identica situazione (volontà di opporre un verbale) può essere assoggettata a due trattamenti impositivi diversi (pagamento del c.u. dinani al G.d.P. e esenzione dinanzi al Prefetto).
Ciò posto, appare evidente che le o.s.a. non vengono evitate, ma semplicemente vi sarà uno spostamento del carico di ruolo dai Giudici di Pace ai Prefetti, con ovvia conseguenza di permettere ancor più facilmente gli accoglimenti dei ricorsi per decorrenza dei termini di emissione dell’ordinanza e applicazione del silenzio assenso.
Appare, quindi, palesemente vessatoria la norma in questione e, chiaramente illogica, palesandosi in un boomerang avverso le P.A. che otterranno ancora meno introiti per le loro casse.
Non si taccia che questo porterà a un numero maggiore di emissione delle cartelle di pagamento in quanto i verbali opposti e accolti solo per mancata emissione delle ordinanze prefettizie risulteranno impagati e titolo, quindi, per l’iscrizione al ruolo esattoriale.
In sostanza, quindi, i G.d.P. verranno alleggeriti delle opposizioni ai verbali e verranno gravati (ancor più di ora) dal peso delle opposizioni alle cartelle di pagamento (ed eventualmente delle ordinanze prefettizie emanate).
Di certo versare il c.u. di € 33,00 per una cartella di centinaia di euro (o per un’ordinanza di pari entità) risulterà meno gravoso e consentirà la prosecuzione del contenzioso “o.s.a.” dinanzi ai Giudici di Pace.
In conclusione, la norma è priva di contenuto, manifestandosi anzi paradossalmente a favore del cittadino, che si presume avrà maggiore possibilità di annullamento dei verbali, salva la possibilità di appellarsi successivamente ai G.d.P.

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