Intestazione temporanea dei veicoli

Parliamo dell’intestazione temporanea dei veicoli, voluta dalla circolare ministeriale n. 15513 del 10 luglio 2014, che entrerà in vigore il prossimo 3 novembre. La confusione in materia è tanta, ha già sollevato tanti allarmismi (alcuni dei quali effettivamente infondati) e certamente creerà numerose difficoltà interpretative a forze dell’ordine e automobilisti.
Quante volte abbiamo sentito i nostri politici invocare la semplificazione amministrativa, promettendo riforme in grado di snellire gli obblighi burocratici a cui sono sottopoti i cittadini, migliorando i loro rapporti con gli apparati pubblici?
Poi, però, si va puntualmente nella direzione opposta. Ecco, quindi, che siamo ad un nuovo capitolo della storia, che si traduce in una nuova inutile complicazione a carico degli automobilisti, in nuove scartoffie da compilare e obblighi a cui ottemperare.

La circolare ministeriale n. 15513 del 10 luglio 2014 prevede infatti che a partire dal 3 novembre 2014, chiunque utilizzi un veicolo intestato ad un’altra persona (fisica e giuridica) per un periodo di tempo superiore ai trenta giorni sia tenuto a comunicare le proprie generalità alla motorizzazione civile per l’intestazione temporanea del veicolo, ovvero per l’aggiornamento della relativa carta di circolazione in cui dovranno quindi comparire le generalità del nuovo intestatario.

I dubbi

La circolare ministeriale n. 15513 del 10 luglio 2014 ed il conseguente obbligo di intestazione temporanea dei veicoli pongono dei forti dubbi interpretativi, in particolare riguardo le ipotesi in cui, in assenza di un atto formale scritto (un contratto di prestito, leasing, locazione, comodato, ecc.) le forze dell’ordine saranno impossibilitate a verificare se l’occasionale conducente di un veicolo sia stato immesso nella sua materiale disponibilità da più di trenta giorni. La norma chiarisce a tal proposito che non sono gravati dall’obbligo di effettuare la comunicazione i familiari conviventi, per cui, ad esempio, il figlio potrà continuare serenamente a prendere in prestito l’auto dei genitori. Potrà questo principio anche alle coppie di fatto, a chi conviva pur senza aver ufficializzato la propria unione familiare? Anche su questo punto la circolare ministeriale n. 15513 del 10 luglio 2014 non prevede nulla di preciso.

Le certezze

Messi da parte i dubbi, esaminiamo schematicamente quei punti chiari delle nuova disciplina dettata dalla circolare ministeriale n. 15513 del 10 luglio 2014 in materia intestazione temporanea dei veicoli:

    • Decorrenza: l’obbligo di effettuare la comunicazione entrerà in vigore dal prossimo 3 novembre, ma riguarderà solo gli atti stipulati successivamente a tale data. Ci riferiamo agli atti mediante i quali, appunto, un soggetto sia stato immesso nell’utilizzo di un veicolo di proprietà di un terzo. Potrà quindi trattarsi di un contratto di prestito, di comodato, di leasing, ecc.
    • Responsabilità: l’obbligo di effettuare la comunicazione grava su chi riceve in prestito il veicolo e non su chi lo concede. Per eventuali omissioni, quindi, sarà ritenuto responsabile esclusivamente l’avente causa.
    • Multa: le multe a carico dei trasgressori saranno di ben 705,00 euro (a carico appunto degli utilizzatori e non dei proprietari);
    • Costi: l’ aggiornamento della carta di circolazione costerà 25,00 euro (di cui 16 per imposta di bollo e i restanti 9 per diritti di motorizzazione).

In definitiva, vi sembra una cosa inutile e complicata? Lo è.

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