L’ultima che ci ha inviato merita questa notizia in prima pagina, un po’ perché ci fa sorridere e un po’ perché ci dà opportunità per fare chiarezza su un argomento. La sua multa mondiale riguardava un eccesso di velocità rilevato con telelaser.
Gli agenti gli hanno chiesto se volesse rilasciare qualche dichiarazione a verbale e lui, a sua discolpa, ha ben pensato di chiarire che aveva superato il limite per correre a casa a vedere la partita dell’Italia che sarebbe iniziata a distanza di pochi minuti.
Il fatto di per sé banale, ci offre spunto per ragionare su quali motivazioni possano essere realmente spese per giustificare una violazione. Si parla (mutuando l’espressione dal diritto penale) di “esimenti”, cioè di cause di esclusione del reato. Le esimenti riconosciute dal codice penale sono: 1) il consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.); 2) l’esercizio di un diritto e adempimento di un dovere (art. 51 c.p.); 3) la legittima difesa (art. 52 c.p.); 4) l’uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.); 5) stato di necessità (art. 54 c.p.); 6) l’eccesso colposo (art. 55 c.p.).Tra queste esimenti solo una può, a volte e a determinate condizioni, sgravare l’automobilista dalla propria responsabilità per l’infrazione commessa: ci riferiamo allo stato di necessità.
Per chiarire in cosa consista lo stato di necessità, citiamo direttamente l’art. 54 del codice penale, secondo cui: “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.
È chiaro, quindi, che correre a casa per vedere la partita non potrà considerarsi una necessità tale da giustificare un atto illecito o un’infrazione al Codice della Strada. Differentemente, potrebbe invece invocarsi legittimamente l’esimente dello stato di necessità, qualora l’infrazione sia stata commessa, ad esempio, per garantire un pronto intervento sanitario ad un familiare o un conoscente in urgente bisogno di cure mediche. Ovviamente in tal caso, sarà onere del ricorrente, in sede di opposizione, offrire prova delle circostanze addotte quali stato di necessità (tornando all’esempio potrebbero offrirsi i referti medici).
In definitiva, se il caro Signor Stefano avesse moderato la propria andatura avrebbe risparmiato non solo la multa per eccesso di velocità, ma, considerato l’esito della partita, anche un po’ di amarezza.