Con la recentissima Sentenza n. 12833/2007, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la multa per eccesso di velocità è nulla se la predisposizione di autovelox non è preventivamente segnalata agli automobilisti in transito.
La decisione si fonda sull’art. 4 della legge 168/2002 che è norma di “carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa “ratio”, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.”