Multe, stato di necessità ed emergenze

Si sono ultimamente susseguite un paio di notizie che ci danno occasione di affrontare il caso delle violazioni commesse in stato di necessità, ma soprattutto ci consentono di sottolineare quanto sia incerto l’universo delle pronunce dei Giudici di Pace (e quanto questo aspetto renda ingrato il nostro lavoro!).
La prima pronuncia riguarda il caso di quell’automobilista che, per portare il proprio cane al pronto soccorso veterinario affinché si sottoponesse ad una lavanda gastrica, ha infranto i limiti di velocità. Nel caso specifico il cane aveva ingerito del veleno per topi e un ritardo sarebbe stato effettivamente fatale.
Pertanto, comprovata l’urgenza dell’intervento sanitario, il Giudice ha ritenuto ricorressero gli estremi della causa giustificatrice del reato, come previsto dal Codice Penale. Indubbiamente il Giudice ha forzato un po’ l’interpretazione della norma (secondo cui la necessità giustificatrice deve consistere in un “danno grave alla persona”), ma siamo felici così. La multa è stata annullata e il cane si è salvato. (Sentenza Giudice di Pace di Pisa, numero 249/2015).La seconda pronuncia va invece nel senso opposto. Il caso riguarda un medico, che per correre al capezzale di un suo paziente ha lasciato l’auto in sosta vietata. Gli zelanti agenti della municipale di Lecce con pari immediatezza hanno impedito che il crimine restasse impunito. A nulla sono valse le rimostranze del medico: morisse il paziente, l’auto va lasciata come Codice della Strada comanda! Dal caso è sfociata una querelle che ha interessato finanche le istituzioni locali e l’ordine dei medici, ma di ciò poco ci importa.

In sintesi: se superi i limiti di velocità per salvare un cane la condotta è legittima; se sei un medico e lasci l’auto di traverso, la sosta vietata va sanzionata.
Questo è quello che dovremmo anche noi suggerire ai nostri clienti?!

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