Il 18 giugno dello scorso anno veniva rilevato un eccesso di velocità nel Comune di Toritto in provincia di Bari mediante un autovelox posizionato sulla SS 96 in direzione Altamura – Matera. Il dispositivo in questione era stato installato ed era operativo dal 12 febbraio del 2021. La destinataria del verbale decideva di rivolgersi a Ricorsi.net per una valutazione gratuita dello stesso e in seguito di presentare ricorso, assistita dal nostro team di esperti, dinnanzi al Giudice di Pace di Bari.
LA MANCATA OMOLOGAZIONE DELL’AUTOVELOX E IL RICORSO PRESENTATO
Nel ricorso veniva richiesto l’annullamento del verbale ponendo l’accento sul fatto che l’apparecchiatura (Velomatic 512D) tramite cui era stata accertata la presunta infrazione fosse stata sottoposta ad approvazione ma non a omologazione. Come abbiamo avuto modo di spiegare in uno dei nostri approfondimenti le due operazioni non possono essere considerate alternative. In questo senso il Giudice di Pace di Milano, con sentenza dell’11 febbraio 2019, motivava la distinzione: “nel caso dell’approvazione, il Legislatore ha richiesto vincoli meno stringenti per accertamenti che richiedono una minor precisione; nel caso dell’omologazione, vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni, poste, evidentemente, nell’interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa. Pertanto, la sua mancanza si traduce in un vulnus alle garanzie dei cittadini che subiscono gli accertamenti”. Il Comune resistente depositava copia del decreto ministeriale di approvazione dell’autovelox ritenendo invece detta procedura sufficiente per validare la rilevazione dell’infrazione.
LA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DEL NOSTRO RICORSO
Il Giudice di Pace di Bari ha ritenuto fondato il motivo addotto nel nostro ricorso della mancata omologazione dell’apparecchiatura che assorbiva così gli altri senza bisogno che fossero esaminati. Il giudice adito ha citato a sostegno della propria pronuncia di annullamento del verbale le sentenze n. 4652 del Tribunale di Roma del 16 marzo 2021 e n. 57 del Giudice di Pace di Lodi del 17 febbraio 2021, oltre alla appena menzionata sentenza del Giudice di Pace di Milano. Nelle motivazioni della sentenza di accoglimento del ricorso (e conseguente annullamento del verbale) il Gdp ha sottolineato la distinzione che l’articolo 192 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada individua tra omologazione e approvazione delle apparecchiatura di rilevamento della velocità trattate rispettivamente ai commi 2 e 3. Si legge nelle motivazioni: “Così assodato che le nozioni di omologazione e approvazione non sono equivalenti e sovrapponibili, richiedendo l’omologazione un quid pluris rispetto alla mera approvazione, ne consegue che le risultanze emesse nel caso di specie dal sistema elettronico, del quale il Comune resistente ha provato l’approvazione e non l’omologazione, non possono essere considerate idonee fonti di prova della violazione contestata, in base al disposto del comma 6 dell’art. 142 C.d.S., secondo cui «Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate» e non, quindi, meramente approvate“.
COME POSSIAMO AIUTARTI
Sei destinatario di una multa per eccesso di velocità? Ti invitiamo a inviarci la foto del verbale per una valutazione gratuita proprio come fatto dalla conducente del caso che abbiamo appena trattato. Se l’autovelox che ha accertato l’infrazione non dovesse essere a norma di legge ti assisteremo dal momento della predisposizione del ricorso fino a quello dell’annullamento del verbale.