Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (VI Sez. Civ. ord. n. 25993 del 17 ottobre 2018) stabilisce che pur in presenza di un verbale per eccesso di velocità ove non venga indicata l’esistenza della segnaletica che avvisi dell’esistenza dell’autovelox non si possa parlare di nullità, dovendosi appurare piuttosto che tale segnaletica esista e sia stata accertata.
Al riguardo appare doverosa la seguente precisazione. Se la Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale per la validità della sanzione per eccesso di velocità rilevata a mezzo autovelox sia necessaria una dovuta segnaletica preventiva della postazione fissa di rilevazione della velocità, il fatto che di tale segnaletica non si faccia menzione nel verbale, non rende nullo quest’ultimo, a patto che “di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza“.
In particolare l’art. 2 del DL n. 117 del 2007 precisa che le postazione di rilevamento della velocità debbano essere segnalate e ben visibili, ponendo a riguardo un’ampia facoltà di scelta circa la modalità della segnalazione, o meglio dello strumento da utilizzare, che può variare dal dispositivo luminoso all’impiego di cartelli. La norma infatti non indica quale sia la giusta modalità per segnalare l’esistenza della postazione, né tantomeno a che distanza debba essere posta per potersi ritenere valida. Sarà la Corte, più tardi con successive pronunce, a chiarire che la scelta dello strumento è libera purchè sia idonea allo scopo e pertanto visibile, oltre ad essere necessario che via sia una segnalazione fatta con adeguato anticipo rispetto al luogo sottoposto a controllo di velocità. Bisognerà, pertanto, tener conto, delle caratteristiche del luogo ove è posto l’autovelox o altro dispositivo di rilevamento della velocità e comunque la distanza massima non potrà essere superiore a quattro Km.
È La Corte di Cassazione, pertanto, che in merito ha reso maggiormente completa e dettagliata la normativa un po’ carente dal punto di vista delle caratteristiche pratiche che interessi tale strumentazione di segnalazione degli autovelox, in un’ottica di protezione dell’automobilista. Tuttavia, se la Corte ha inteso con più pronunce dettagliare e limitare anche l’ambito di utilizzo legittimo tale utile strumento per la sicurezza stradale, allo stesso modo con la sopracitata ordinanza ha chiarito che nel caso in cui vi sia adeguata segnaletica che preventivamente avverta dell’esistenza dell’autovelox, e venga elevato verbale per eccesso di velocità, quest’ultimo non potrà essere considerato nullo solo per la circostanza che nel verbale non venga fatta menzione della segnaletica, a patto che la stessa sia stata accertata.