Autovelox e omologazione: la circolare del Ministero dell’Interno

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Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 10505/2024, trasmessa a tutte le Prefetture, ha affrontato la questione dell’omologazione e dell’approvazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità, richiamando l’interpretazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione e prospettando una propria linea difensiva.

A chi non sappia esattamente di cosa stiamo parlando, suggeriamo la lettura di questo approfondimento: Cassazione: Multe Nulle senza Autovelox Omologato

Di seguito è riportata integralmente la circolare in oggetto.

La circolare n. 10505/2024

Oggetto: Ordinanza n. 10505/2024 della Corte di Cassazione, Sez. II – Violazione dell’art. 142 del Codice della Strada e preventiva omologazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità

Come noto, in tema di autovelox, il Codice della Strada prescrive, all’art. 142, comma 6, che: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.

Il termine “omologazione” ha suscitato molte incertezze circa la sua interpretazione ed estensione all’interno del summenzionato articolo, ponendosi la questione se tale comma debba essere inteso o meno come mero sinonimo del termine “approvazione”, ai fini dell’efficacia probatoria dello strumento atto alle rilevazioni delle violazioni.

Con le recenti pronunce n. 10505 del maggio 2024 e nn. 20492 e 20913 del luglio 2024, la Corte di Cassazione si è espressa sul tema, ritenendo che i termini “approvazione” e “omologazione” non siano equiparabili. La Corte ha sottolineato come solo l’omologazione renda legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox, richiamando, a tal proposito, proprio il disposto dell’art. 142, comma 6, del D.lgs. 285/1992.

In seguito a tali pronunce, questo Dicastero ha avviato un’interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’Avvocatura Generale dello Stato, al fine di predisporre adeguati e uniformi strumenti ermeneutici volti ad arginare la consistente mole di ricorsi presentati dagli automobilisti, proprio sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte.

L’Avvocatura Generale, dopo attenta lettura della documentazione, ha prospettato, con parere espresso in data 18 dicembre 2024, la sostanziale omogeneità ed identità tra le procedure tecnico-amministrative che sono alla base sia dell’omologazione sia dell’approvazione, differenziandole esclusivamente per un dato meramente formale, ossia che il citato regolamento abbia codificato, o meno, le caratteristiche fondamentali ovvero particolari prescrizioni in relazione ai suddetti strumenti di rilevazione della velocità.

In particolare, l’Organo di consulenza sottolinea l’identità tra le procedure di omologazione e approvazione, evidenziandone alcuni aspetti salienti:

  • entrambi i procedimenti – di approvazione e di omologazione – sono finalizzati a verificare che l’apparecchio sia utile allo scopo e conforme alle esigenze di misurazione e accertamento, mirando, pertanto, al medesimo risultato pratico;
  • entrambe le procedure riguardano il prototipo dei dispositivi e non il singolo dispositivo prodotto e utilizzato su strada per l’accertamento dell’illecito (cfr. Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 21267 del 2014);
  • la competenza in materia di omologazione/approvazione è della medesima Autorità amministrativa, ossia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei Lavori Pubblici), giusto il disposto dell’art. 345 d.P.R. n. 495/92;
  • sia per l’omologazione che per l’approvazione, viene svolta un’istruttoria tecnico-amministrativa tesa a valutare i requisiti e le caratteristiche del prodotto per le funzioni di accertamento che deve assolvere (velocità, rosso, accesso ZTL, ecc.) e la sua conformità alle norme tecniche nazionali e comunitarie vigenti al momento dell’esame;
  • una volta acquisite e verificate tutte le certificazioni necessarie, viene richiesto il parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato, che si pronuncia sul dispositivo/sistema proposto, valutandone l’efficienza tecnica e l’idoneità a svolgere la funzione per la quale è richiesta l’approvazione/omologazione;
  • in caso di esito favorevole, viene emanato un decreto dirigenziale che autorizza il titolare della richiesta alla commercializzazione dei diversi esemplari del dispositivo/sistema, da produrre in conformità al prototipo depositato all’atto della richiesta di omologazione o di approvazione.

Ciò posto, l’Organo di consulenza sottolinea come “la proposizione di un ricorso per Cassazione, volto a censurare il recente indirizzo giurisprudenziale, pur riferendosi a disposizioni normative non oggetto di immediato esame in tali precedenti, si esporrebbe a una elevata alea di inammissibilità ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. o, quantomeno, di infondatezza”.

Ritiene, quindi, l’Avvocatura che sia decisivo rappresentare in sede di giudizio “la piena omogeneità tra le due procedure, di omologazione e di approvazione, sostanziando la prospettazione con elementi, in particolare documentali, non esaminati dalla Corte nei relativi giudizi”.

È necessario, al fine di prospettare in modo fondato la questione ed evitare eventuali pronunce di inammissibilità, procedere “al tempestivo deposito, sin dal giudizio di primo grado, della documentazione rilevante, in particolare il decreto di approvazione dello specifico strumento di rilevazione indicato nel verbale di accertamento e, soprattutto, eventuali decreti di omologazione di strumenti diversi da quelli volti a verificare il superamento dei limiti di velocità”.

Solo in tal modo sarà possibile rappresentare fondatamente, e in maniera innovativa rispetto ai precedenti giudizi, la sostanziale omogeneità tra i procedimenti de quibus e, correlativamente, l’assenza di qualsivoglia deficit di garanzie per il privato in relazione ad accertamenti effettuati con apparecchiature soltanto “approvate” e non “omologate”.

Al fine di garantire uniformità ermeneutica sull’argomento, è stato istituito un tavolo tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i rappresentanti del Ministero dell’Interno (Dipartimento di Pubblica Sicurezza e questo Dipartimento), dell’ANCI e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per definire le procedure relative all’omologazione del prototipo, alla taratura e alle verifiche di funzionalità dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici di cui all’art. 201, comma 1-bis, lett. e) ed f), del Codice della Strada.

Pertanto, in attesa delle attività del Tavolo Tecnico, si pregano gli Uffici in indirizzo di attenersi alle indicazioni fornite dall’Avvocatura Generale in merito ad eventuali gravami, al fine di rappresentare uniformemente le ragioni di questo Dicastero.

Si trasmette, al riguardo, un modello di “memoria” condiviso con il cennato Organo di difesa erariale, con allegato un prototipo di decreto di omologazione, confidando nella consueta e fattiva collaborazione di codesti Uffici nella delicata materia.

Criticità e osservazioni sulla circolare

La circolare del Ministero dell’Interno mira a sostenere l’equiparazione tra le procedure di omologazione e approvazione, un tema delicato che è stato oggetto di recenti pronunce della Corte di Cassazione. Tuttavia, una lettura approfondita del testo evidenzia diverse criticità e incongruenze, che sollevano dubbi sulla tenuta della tesi prospettata.

1. La differenza tra “omologazione” e “approvazione”

La Corte di Cassazione, con le pronunce n. 10505/2024 e nn. 20492 e 20913/2024, ha chiarito in modo inequivocabile che l’omologazione non è sinonimo di approvazione. La prima implica una verifica più stringente delle caratteristiche tecniche dello strumento e della sua idoneità a rilevare infrazioni con un livello di affidabilità conforme ai requisiti normativi. L’approvazione, invece, è un atto amministrativo di carattere meno stringente, che non garantisce lo stesso livello di controllo tecnico.

La circolare tenta di ridurre queste differenze a una mera formalità, sostenendo una “piena omogeneità” tra i due procedimenti. Tuttavia, questa interpretazione appare arbitraria e priva di fondamento normativo, ignorando che l’art. 142 del Codice della Strada richiede espressamente l’omologazione per conferire valore probatorio alle rilevazioni.

2. La giurisprudenza consolidata

La tesi ministeriale si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in assenza di omologazione, gli accertamenti effettuati mediante dispositivi di rilevamento della velocità non possono essere considerati validi. Questa posizione risponde alla necessità di garantire il rispetto delle norme tecniche e di salvaguardare i diritti degli automobilisti.

La circolare, nel tentativo di aggirare questa giurisprudenza, propone un approccio interpretativo che rischia di minare la certezza del diritto e di esporre gli enti accertatori a un numero crescente di ricorsi fondati.

3. La posizione dell’Avvocatura Generale

Il parere dell’Avvocatura Generale, richiamato nella circolare, sottolinea che le procedure di omologazione e approvazione mirano al medesimo risultato pratico. Tuttavia, tale argomentazione non tiene conto del fatto che solo l’omologazione garantisce un controllo tecnico completo e conforme alle normative nazionali ed europee. Affermare che le due procedure siano equivalenti appare dunque una forzatura che contraddice sia la lettera sia lo spirito della legge.

4. L’assenza di univocità normativa

Il riferimento al “tavolo tecnico” istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per definire le procedure di omologazione e taratura evidenzia, paradossalmente, l’assenza di chiarezza normativa. Questa lacuna, anziché supportare la tesi ministeriale, sottolinea la necessità di adottare misure regolamentari più rigorose, in linea con le esigenze di trasparenza e affidabilità degli strumenti di rilevazione.

5. Implicazioni pratiche e rischio di contenzioso

Le indicazioni contenute nella circolare rischiano di alimentare il contenzioso giudiziario, con conseguenti oneri per l’amministrazione pubblica e incertezza per i cittadini. La linea difensiva suggerita dall’Avvocatura Generale, che si basa sulla presunta omogeneità tra omologazione e approvazione, potrebbe rivelarsi inefficace, esponendo i verbali di accertamento a ulteriori contestazioni e potenziali annullamenti.

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