La presegnalazione dell’autovelox

esame verbale

L’obbligo di segnalare preventivamente le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità tramite autovelox è un requisito essenziale stabilito dal Codice della Strada per garantire la trasparenza e correttezza nelle rilevazioni delle infrazioni. Questo obbligo è previsto dall’art. 142, comma VI bis, del Codice della Strada, introdotto con il cosiddetto “Decreto Bianchi” (decreto legge 117/2007, convertito con la legge 160/2007). La normativa stabilisce che le postazioni devono essere “preventivamente segnalate e ben visibili” attraverso cartelli o segnali luminosi conformi alle norme regolamentari. La mancata osservanza di questo obbligo può costituire motivo di annullamento del verbale.

Cosa prevede la normativa sulla segnalazione degli autovelox?

L’art. 142, comma VI bis, del Codice della Strada dispone che “le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili”. Il regolamento attuativo del Codice della Strada, definito dal Decreto del Ministro dei Trasporti e degli Interni del 15 agosto 2007, stabilisce le modalità con cui queste segnalazioni devono avvenire:

  • Segnali stradali di indicazione, che possono essere temporanei o permanenti;
  • Segnali stradali luminosi a messaggio variabile;
  • Dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.

Inoltre, il decreto precisa che i segnali devono essere collocati a una distanza massima di 4 km dalla postazione di rilevamento, tenendo conto delle caratteristiche del luogo, e che tra il segnale e la postazione non devono esserci intersezioni stradali. Tuttavia, la normativa non prevede una distanza minima precisa, stabilendo solo che essa deve essere adeguata per garantire il tempestivo avvistamento del segnale, in base alla velocità predominante in quel tratto di strada.

La direttiva Maroni e le distanze minime di segnalazione

Un ulteriore chiarimento è stato introdotto con la direttiva del Ministero degli Interni del 14 agosto 2009, nota come “direttiva Maroni”, la quale ha fissato distanze minime per la segnalazione delle postazioni di controllo della velocità. Queste distanze, richiamate dall’art. 79, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, sono le seguenti:

  • 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali;
  • 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h);
  • 80 metri sulle altre strade.

Le amministrazioni devono garantire che i segnali siano visibili e rispettino queste distanze, poiché l’obiettivo della normativa è di avvisare adeguatamente gli automobilisti della presenza di dispositivi di controllo, prevenendo le infrazioni.

Quando si può presentare ricorso?

Il ricorso per la mancata o non corretta segnalazione della postazione autovelox può essere presentato quando:

  1. Segnali di preavviso assenti: non vi erano cartelli o segnali luminosi che indicavano la presenza della postazione autovelox.
  2. Segnali non visibili: i segnali erano posizionati in modo tale da non essere chiaramente visibili agli automobilisti.
  3. Distanze non conformi: la segnaletica non rispettava le distanze minime e massime previste dalla legge, ovvero:
    • Non c’erano almeno 250 metri di distanza tra il segnale e la postazione sulle autostrade o strade extraurbane principali
    • Non c’erano almeno 150 metri sulle strade extraurbane secondarie o urbane di scorrimento
    • Non c’erano almeno 80 metri sulle altre strade
  4. Intersezioni stradali: tra il segnale di preavviso e la postazione di controllo vi erano intersezioni stradali che interrompevano il tratto di continuità tra il segnale e l’autovelox.

In questi casi, il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica del verbale al Prefetto oppure entro 30 giorni al Giudice di Pace.

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L’onere della prova a carico dell’amministrazione

È compito dell’amministrazione opposta dimostrare la corretta installazione e segnalazione delle postazioni di rilevamento automatico. In particolare, essa deve provare:

  1. A che riferimento chilometrico è stata apposta la segnaletica di preavviso;
  2. A che riferimento chilometrico è avvenuto il controllo della velocità;
  3. Che la distanza tra il segnale e la postazione di controllo rispettava i limiti di legge (non superiore ai 4 km e non inferiore a 250, 150 o 80 metri a seconda del tipo di strada);
  4. Che tra il segnale e la postazione non vi erano intersezioni stradali.

Se l’amministrazione non è in grado di fornire queste prove, o se i segnali erano assenti al momento dell’infrazione, il ricorso dell’automobilista può essere accolto e il verbale annullato.

Vuoi contestare la presegnalazione dell’autovelox?

Eccoti il testo della motivazione da poter inserire nel ricorso, con tutti gli opportuni riferimenti normativi e giurisprudenziali:

§ Violazione dell’obbligo della preventiva segnalazione dell’autovelox: A seguito delle modifiche approvate con il decreto legge 117/2007 (così detto Decreto Bianchi), convertito in legge con la Legge 160/2007, l’art. 142, comma VI bis, del Codice della Strada prevede espressamente che: «Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno». Il Decreto del Ministro dei Trasporti e degli Interni, datato 15 agosto 2007 (G.U. n.195 del 23.08.2007), ha raccolto l’invito del legislatore, a legiferare, disponendo che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possano essere segnalate: «a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti; b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile; c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli». I segnali devono essere collocati ad una distanza, rispetto ai dispositivi di rilevamento, in ogni caso non superiore ai 4 km, che abbia conto dello stato dei luoghi e nel cui tratto intermedio non siano presenti intersezioni stradali, come specificato all’art. 2, comma I, del medesimo Decreto del 15.08.2007. 
La normativa prevedeva, quindi, una distanza massima (4 km appunto) tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce, ma non una distanza minima, stabilendo semplicemente che tale distanza dovesse essere “adeguata” in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Sul punto è intervenuta la direttiva del Ministero degli Interni del 14.08.2009 (così detta direttiva Maroni), ritenendo che sia da considerare “distanza minima adeguata” quella fissata, per ciascun tipo di strada, dall’art. 79, comma 3, Reg. Esec. C.d.S. per la collocazione dei segnali di prescrizione. Le distanze previste dal predetto articolo sono le seguenti: 

250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali; 
 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h); 
 80 metri sulle altre strade.
Tutto ciò premesso, si domanda che, nell’assolvimento del proprio onere probatorio, l’amministrazione opposta voglia offrire prova della corretta ed idonea presegnalazione del dispositivo di rilevamento della velocità, in conformità a quanto disposto dall’art. 142, comma VI bis, C.d.S. e relativo decreto di attuazione. In particolare, voglia l’amministrazione opposta dimostrare: 1) a che riferimento chilometrico è stata apposta la segnaletica di preavviso; 2) a che riferimento chilometrico è avvenuto il controllo della velocità; 3) che tra i due precedenti punti non vi sia una distanza superiore ai 4 km, né inferiore a 250, 150 o 80 metri (in base al tipo di strada, come precedentemente si è detto); 4) che tra i due precedenti punti non vi siano intersezioni con altre strade. Si evidenzia che ogni eventuale elemento di prova offerto dalla parte opposta sarebbe comunque inevitabilmente destituito di fondamento ove non fosse in grado di dimostrare la presenza della segnaletica non già al momento delle opposizione, ma al momento dell’accertamento della presunta infrazione.

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