Mancata indicazione del numero di matricola del dispositivo elettronico

esame verbale

In molti casi, le infrazioni al Codice della Strada vengono rilevate tramite dispositivi elettronici automatici, come autovelox, telecamere o sistemi di rilevamento semaforici. Questi strumenti devono rispettare requisiti specifici di omologazione e corretto funzionamento per garantire la validità delle rilevazioni. Tuttavia, capita che nei verbali notificati non vengano indicati in modo univoco né il numero di matricola del dispositivo utilizzato né altre informazioni che ne consentano una chiara identificazione. Questo tipo di omissione può compromettere la validità del verbale, poiché impedisce di verificare se lo strumento adottato fosse in regola e correttamente funzionante al momento della rilevazione dell’infrazione.

La necessità di identificare chiaramente lo strumento di rilevazione

Quando viene contestata un’infrazione tramite strumenti elettronici, il verbale deve contenere tutte le informazioni necessarie per identificare in modo univoco il dispositivo utilizzato. Questo include il numero di matricola del dispositivo, la sua omologazione e i riferimenti alla sua regolare manutenzione e taratura. Se tali informazioni non sono presenti, l’automobilista non ha la possibilità di verificare che lo strumento fosse effettivamente funzionante e regolare, e dunque non può difendersi adeguatamente.

Secondo la normativa vigente, infatti, i dispositivi di rilevamento automatico delle infrazioni devono essere sottoposti a controlli periodici per garantire la loro correttezza. L’art. 45, comma 6, del Codice della Strada stabilisce che “le apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni […] devono essere sottoposte a verifiche di funzionalità e taratura”. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito l’importanza di queste verifiche, sottolineando che la mancata indicazione degli estremi del dispositivo può comportare l’annullamento del verbale (Cass. Civ., sentenza n. 8285/2020).

Il diritto di difesa

Il diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione italiana, impone che chiunque sia destinatario di una sanzione abbia la possibilità di verificare e contestare l’accusa a suo carico. Nel caso di rilevazioni automatiche, la mancata indicazione dello strumento utilizzato impedisce una verifica postuma della regolarità della rilevazione, comprimendo in modo ingiusto il diritto di difesa del trasgressore.

L’omissione di questi dettagli cruciali non permette all’automobilista di verificare, per esempio, se il dispositivo era omologato e se le verifiche periodiche di taratura erano state effettuate, requisiti imprescindibili per la validità della rilevazione. Di conseguenza, la mancanza di tali indicazioni nel verbale rappresenta un vizio di forma che può portare all’annullamento del verbale stesso.

L’importanza della matricola del dispositivo

Un elemento chiave per determinare la validità di una rilevazione è il numero di matricola dello strumento utilizzato. Questo numero consente di identificare in modo univoco il dispositivo e di verificarne la conformità alle norme. L’assenza di tale riferimento nel verbale crea incertezza su quale strumento sia stato effettivamente utilizzato, rendendo impossibile un controllo successivo della sua funzionalità.

Questa omissione assume particolare rilevanza, considerando che i dispositivi elettronici possono subire guasti o malfunzionamenti, e che la loro regolare taratura è obbligatoria per legge. L’indicazione del numero di matricola, insieme alla documentazione relativa alla manutenzione e alla taratura, è dunque essenziale per garantire la trasparenza e l’affidabilità del processo di accertamento delle infrazioni.

La motivazione

Ecco la motivazione da poter inserire nel tuo ricorso, se dal verbale non emerge il numero di matricola dell’apparecchiatura che avrebbe rilevato la presunta infrazione

§ Indeterminatezza dello strumento elettronico adottato per la rilevazione della presunta infrazione: dal verbale non emerge alcun riscontro circa il numero di matricola del dispositivo di rilevamento automatico utilizzato, né tanto meno risulta alcun altro elemento che ne consenta univoca individuazione. Considerata l’irripetibilità dell’evento, tale omissione non consente di determinare quale sia il dispositivo utilizzato e, quindi, di verificare neanche ex post che lo strumento adottato sia effettivamente e correttamente funzionante. Ne deriva, pertanto, un’ irrimediabile ed ingiusta compressione del diritto di difesa che, per dettato costituzionalmente, deve sempre essere garantito a chi sia soggetto ad una altrui pretesa.

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