L’emergenza sanitaria che (forse) ci siamo lasciati alle spalle è stata fonte di una produzione normativa cospicua, convulsa e purtroppo disarticolata.
I decreti legge si sono sovrapposti l’uno all’altro e nelle successive ratifiche parlamentari le modifiche apportate in sede di conversione non hanno fatto altro che peggiorare le cose, restituendoci un quadro normativo sempre più difficile da ricomporre.
Nell’accozzaglia di provvedimenti ci sono finite pure le multe, i tempi e le modalità di notifica dei verbali.
Le modalità di notifica
Lo scorso marzo, quando eravamo in pieno lockdown, il distanziamento sociale ha imposto che, anche per la notifica delle raccomandate e delle multe, fossero adottate particolari misure precauzionali. In particolare l’art. 108 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 prevedeva che il destinatario della missiva non dovesse apporre alcuna firma al momento della ricezione della raccomandata postale. In via eccezionale avrebbe firmato il portalettere per entrambi e tanto sarebbe bastato.
Per esser più precisi, questo è quanto prevedeva testualmente l’art. 108, comma 1:
“gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui e’ attestata anche la suddetta modalità di recapito“.
Chi volesse leggere per intero il lungo art. 108 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 può cliccare su questo link.
Poi l’emergenza sanitaria si è attenuata e, al momento di convertire in legge il DL n. 18/2020, la legge di conversione (Legge n. 27 del 24 aprile 2020) ha aggiunto all’art. 108 il comma 1bis, il quale ha espressamente previsto che per la notifica delle multe si procedesse in via ordinaria, con l’onere da parte dell’operatore postale di raccogliere la firma del destinatario del verbale.
Questo, in particolare è il passaggio che ci interessa:
“Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e all’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna delle suddette notificazioni con la procedura ordinaria di firma“
In soldoni, quindi, è nulla la notifica della multa avvenuta dopo il 24 aprile 2020 se al destinatario non è stato richiesto di firmare la relata di notifica della raccomandata.
I termini di notifica
Durante tutto il lungo periodo di riposo forzato tante attività sono state sospese e, tra queste, anche le notifiche delle multe. Per un paio di mesi gli Italiani non hanno ricevuto cartoline verdi nella buca delle lettere e le loro tasche hanno ringraziato. Anche durante il lockdown, tuttavia, le auto hanno circolato, anche se in numero ampiamente inferiore e solo per giustificati motivi. Complice la totale assenza di traffico, pigiare sull’acceleratore e superare i limiti consentiti è stato più piacevole. Poi, per fortuna, l’emergenza sanitaria si è attenuata e dopo il lungo sonno ci siamo risvegliati…sommersi da multe: quelle vecchie (per le quali i termini erano sospesi) e quelle nuove (notificate entro gli ordinari termini di legge). Per dirla in breve, negli ultimi giorni stiamo ricevendo tantissimi verbali e in tanti casi si tratta di verbali di molti mesi fa, per i quali solo apparentemente i termini di notifica sembrerebbero essere stati superati. Purtroppo, l’apparenza inganna e il più delle volte dobbiamo constatare che i termini siano stati rispettati.
Per intenderci meglio, dobbiamo fare riferimento all’art. 4, comma 3, del D.L. n. 19 del 25.03.2020 e all’art. 37 del D.L. n. 23 dell’ 08.04.2020. Le suddette norme hanno, infatti, disposto la sospensione dei termini di notifica delle multe durante tutto il periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 15.05.2020.
Detto in termini semplici, partendo dal presupposto che i verbali devono essere notificati entro il termine massimo di 90 giorni, il computo dei giorni non deve tener conto di tutti quelli compresi nella lunga parentesi tra il 23 di febbraio e il 15 maggio. Per essere più chiari facciamo un esempio e immaginiamo un’infrazione accertata in data 20 febbraio. Conteremo i novanta giorni in questo modo: il primo giorno utile per la notifica sarà il 21 febbraio; il secondo giorno utile sarà il 22; il terzo giorno sarà il 16 maggio; e così fino al novantesimo. Secondo lo stesso criterio, per un’infrazione accertata, ad esempio, il 10 marzo i novanta giorni inizieranno integralmente a decorrere a partire dal 15 maggio.