Termine di notifica dell’ordinanza ingiunzione
Prima di conoscere quali siano i termini per la notifica di un’ordinanza-ingiunzione è bene fare chiarezza sulla natura del procedimento amministrativo di cui si sta parlando per avere ben chiaro quali siano le norme a cui fare riferimento.
Restringendo il campo di indagine alla materia che qui ci interessa, l’ordinanza-ingiunzione è l’atto con cui si conclude (in senso negativo) il procedimento amministrativo sotteso alla richiesta di annullamento di un verbale per infrazione al Codice della Strada.
I termini
I termini per la notifica di un’ordinanza-ingiunzione (così come quelli per la presentazione del ricorso al Prefetto) sono perentori ai fini della legittimità del provvedimento adottato. Partendo da principio, chi riceve il verbale per un’infrazione al Codice della Strada può presentare ricorso, oltre che innanzi al Giudice di Pace, anche innanzi al Prefetto territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o di notifica. In relazione alla validità del procedimento, nel caso in cui il ricorso sia presentato allo stesso organo accentratore, questi dovrà trasmetterlo al Prefetto entro i 60 giorni successivi, unitamente al verbale e alle proprie controdeduzioni.
Nel caso in cui la Prefettura ritenga di rigettare il ricorso, l’ordinanza-ingiunzione dovrà essere emessa entro il termine dei successivi 120 giorni (che si sommano, quindi, ai 60 di cui si è detto in precedenza).
L’articolo 204 comma 1-bis del Cds stabilisce che
“i termini sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del Prefetto, il ricorso si intende accolto.”
Da questo si desume che, nel caso il ricorso sia stato presentato al comando a cui appartiene l’organo accertatore, l’ordinanza-ingiunzione dovrà essere adottata entro 180 giorni calcolati nell’ordine di 60 giorni, destinati alla presentazione dei verbali da parte dell’ufficio accertatore, ai quali verranno sommati 120 giorni per la decisione del Prefetto.
Nel caso, invece, in cui il ricorso venga presentato in via diretta al Prefetto, il termine si prolunga di 30 giorni e il Prefetto adotterà l’ordinanza-ingiunzione entro 210 giorni. La notifica dell’ordinanza-ingiunzione è regolata dall’art. 204 comma 2 del Cds che stabilisce il termine di 150 giorni dall’adozione. Le forme previste sono poi regolate dall’art 201.
La richiesta di audizione personale
Il termine relativo all’adozione dell’ordinanza-ingiunzione può essere interrotto. Qualora, infatti, chi presenta il ricorso fa richiesta di audizione personale al Prefetto il termine precedente per l’adozione dell’ordinanza viene interrotto.
Quest’istituto è regolato dall’art. 204 comma 1-ter:
“quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 di interrompe con la notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione dell’audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o in caso di mancata presentazione del ricorrente.”
Nel caso in cui chi fa ricorso non si presenti nella data fissata dell’audizione, non presentando inoltre alcuna motivazione, il Prefetto procederà alla decisione senza altre formalità.
Buongiorno non mi eè chiaro un passaggio
Il prefetto quando rigetta un ricorso…quindi entro i famosi 180 gg. informa il ricorrente? e in che modo?
Oppure veniamo a conoscenza del rigetto soltanto quando entro gli altri 150 giorni ci viene notificata l’ordinanza ingiunzione? E i 30 giorni utili per opporsi davanti al GDP da quando decorrono? Da quando il prefetto ha deciso il rigetto (120gg) oppure da quando dopo altri 150 gg. ci viene notificata l’ingiunzione? grazie. Ho presentato ricorsi il 29 gennaio 2024 e il 6 febbraio 2024
Ho ricevuto verbale per accesso ztl con disabili a bordo. Ho fatto ricorso al prefetto tramite polizia municipale. Prefetto ha rigettato ricorso per non aver comunicato targhe alla PM nelle 48 successive. Ricorso presentato 3/4/23 alla Pm, prefetto ha adottato provvedimento il 2/10/23 data notifica alla Pm ( nel provvedimento risulta indicata data 22/9/23). La pm me lo ha notificato il 16/10/23. Se considero i 180 giorni perentori devo ritenere che alla data del 2/10/23 ordinanza si è prescritta giusto? Posso fare ricorso al giudice di pace? Grazie
Buongiorno nel mio caso il prefetto ha emesso l’ordinanza di ingiunzione di pagamento in seguito al rigetto del ricorso il giorno 24/02/2023 ed è stata notificata 210 giorni dopo il 22/09/2023 (data di notifica riportata nella busta dalle poste quindi data di spedizione), da quello che ho capito deve essere notificata nel termine di 150 giorni. Se vengono superati è da ritenere nullo tale provvedimento oppure i 150 giorni sono cumulativi con i tempi precedenti (60+120)? Grazie in anticipo a chi sappia darmi delle delucidazioni sul come agire
importantissima la risposta di Guglielmi alla seconda domanda di Baldoni …
personalmente ho ricevuto la risposta del prefetto insieme alla nuova sanzione ,nella stessa busta della raccomandata della polizia municipale . Che mi informava della del rigetto del ricorso del prefetto.(anche non sono stato messo in copia ).
Sto preparando il ricorso al GDP di milano per area C.
e mi stavo chiedendo se dovevop aspettare i famosi 150 giorni per la notifica del Prefetto
nentre questa risposta, mi ha chiarito i tempi Grazie 1K Marco Belli
Buongiorno Michele,
– Ho preso una multa per un’infrazione per eccesso velocità che è stata commessa il 6/5/2021 notificata in data 11/5/2021 (come da relazione di notificazione)
– Mi è stata recapitata il 7/3/2022 (circa 10 mesi dopo)
– Il 9/3/22 ho inoltrato ricorso al prefetto (avvalendomi del periodo intercorso tra la notifica e il recapito)
– In data 8/3/2023 ricevo il riscontro negativo dal prefetto e la richiesta di saldo dell’importo (maggiorato a circa 340€). Dalla data del ricorso a oggi è quindi trascorso 1 anno.
Secondo te posso oppormi al giudice di pace o meglio lasciar perdere e saldare l’importo?
Grazie per quel che potrai rispondere, ad ogni modo.
Marco
Due domande:: il termine di 150 giorni per la notifica dell’ordinanza ingiuntiva del prefetto è perentorio ?
2a domanda: Chi deve notificare l’ordinanza ingiunzione del prefetto? La P.M. che ha emessoil verbale o ilPrefetto?
Grazie per una risposta.
Renato Baldoni
Salve Renato. Il termine della notifica dell’ordinanza ingiuntiva, come stabilito dall’art. 204 comma 2 del Codice della Strada, è di 150 giorni dalla sua adozione. La Corte di Cassazione con la sentenza. n. 14562/13 ha sancito che tale notifica diventa illegittima se non viene eseguita entro tale termine. Tuttavia la Corte, con la medesima sentenza, precisa che tale termine non può definirsi perentorio pur incidendo sulla legittimità dell’ingiunzione. In sintesi, il termine dei 150 giorni stabilito dall’art. 204, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003 n. 151 convertito poi in legge 1 agosto 2003 n. 214, seppur non espressamente dichiarato perentorio dalla legge, riveste un carattere sollecitatorio.
Per rispondere alla seconda domanda, come recita l’art 201 “Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Salve, avevo visto questa sentenza, ed ero tranquillo riguardo a un ricorso per un’ordinanza-ingiunzione emessa a inizio aprire e non ancora notificatami (l’ho vista sul portale SANA e sul sito del comune risulta in spedizione adesso)! Ora però mi viene un dubbio: per questa casistica si applica la sospensione feriale dei termini per il mese di Agosto, e quindi devo sperare di non riceverla entro inizio ottobre, o il termine è già scaduto a inizio settembre? Non trovo da nessuna parte questa informazione, ho cercato un po’ nell’archivio nazionale giurisprudenziale e anche tra le sentenze di cassazione, non essendo un legale (ma un mero appassionato che fa tutt’altra professione nella vita) ovviamente non ho accesso a tutto ma, da quel poco che vedo, questa cosa rimane irrisolta. Ho capito che le cause in tema di CdS sono assimilate al rito del lavoro, anche per quanto concerne le sospensioni feriali, ma non riesco a capire se ciò si applichi anche ai termini di notifica delle ordinanze-ingiunzioni in tema CdS (quindi prima di andare a causa)! Anche perché, trattandosi di neanche 200€ di multa, mi converrebbe pagare piuttosto che spendere soldi rischiando di perdere 🙁 Grazie mille, mi permetto l’intrusione visto che vedo molta competenza in questo articolo, mi sembra molto completo (e non l’avevo visto prima! Ho dovuto documentarmi su cento fonti diverse per capire)!
Gentile Francesco, ti confermiamo che per la notifica degli atti non si applica la sospensione feriale. Tuttavia, per valutare la legittimità dell’ordinanza, puoi inoltrarci una mail a info@ricorsi.net. Restiamo a tua disposizione. Saluti.