La multa per la comunicazione dei dati

Ricevi un verbale, paghi la multa e pensi di aver dolorosamente estinto il tuo debito con la giustizia. Invece no: passa qualche mese e di verbale ne ricevi un secondo, perché avresti dovuto comunicare i dati del conducente.
Così, il sistema della patente a punti, fa la fortuna dei Comuni che traggono profitto redigendo verbali non adeguatamente comprensibili e di chi può permettersi il lusso di perseverare nella violazione de divieti senza mettere mai a rischio la propria patente.

Se desideri un’analisi specifica del tuo verbale, inviacene copia all’indirizzo info@ricorsi.net

La comunicazione dei dati

Nella maggior parte dei casi, infatti, chi riceve un verbale omette di effettuare la comunicazione. Tale omissione quasi mai deriva dal consapevole intento di trasgredire alla norma in questione (l’art. 126bis del Codice della Strada), ma deriva piuttosto da una incomprensione sia del precetto legale che dell’invito contenuto a verbale.
Chi riceve un verbale è infatti portato generalmente a pensare che:
  • se fa opposizione, non deve effettuare la comunicazione, nell’attesa che il ricorso venga in decisione;
  • se non fa opposizione, non deve effettuare alcuna comunicazione poichè il pagamento della sanzione pecuniaria comporta un’implicita ammissione di colpa.

L’interpretazione della norma

Come già accennato l’art. 126bis del Codice della Strada è una norma “ambigua”: nella sua formulazione non prevede, infatti, esattamente cosa il conducente sia tenuto a fare nelle diverse circostanze che gli si possono presentare, né chiarisce come si debba comportare l’automobilista che si trovi nella oggettiva impossibilità di ricordare chi fosse alla guida del proprio veicolo in un dato giorno ed in una data ora. Tale ambiguità è ulteriormente aggravata dalla circostanza che in passato l’art. 126bis è stato oggetto di una censura di incostituzionalità e quindi di una nuova riformulazione da parte del legislatore.

A questa materia abbiamo dedicato uno specifico approfondimento e ci siamo soffermati in modo particolare su quelle motivazioni che il più delle volte hanno incontrato il favore dei Giudici e ci hanno consentito di ottenere l’accoglimento dei nostri ricorsi.

La nullità della multa

Al fine di giustificare l’omessa comunicazione dei dati del conducente da parte del destinatario della sanzione, occorre in primo luogo valutare il lungo tempo presumibilmente intercorso tra la presunta violazione e la contestazione del verbale, per desumerne che, nelle more, l’ingiunto non fosse ormai più in grado di offrire una ricostruzione puntuale a precisa di fatti e circostanze avvenute a distanza di mesi, e versasse, quindi, nella materiale impossibilità di indicare chi fosse alla guida del veicolo nel giorno e all’ora della presunta trasgressione.

Tale condizione di oggettiva impossibilità di ricordare, pare non essere stata trascurata dallo stesso legislatore che, al comma II dell’art. 126 bis del Codice della Strada, ha espressamente previsto che la comunicazione possa non avvenire se supportata da un “giustificato e documentato motivo”:


«Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa».

L’onere della prova

La prova documentale di tale giustificato motivo, cui la normativa appena citata fa riferimento, è insita nello stesso verbale teso a comminare la sanzione, poiché da esso emerge il dato temporale su cui si fonda la presente doglianza. Diversamente, a fronte di una avversa interpretazione del precetto normativo, sarebbe legittimo chiedersi a distanza di quale tempo ciascun cittadino possa considerarsi esonerato dall’obbligo (giuridicamente insistente) di ricordare per ciascun giorno dell’anno chi abbia fatto uso del proprio veicolo.
Come più volte precisato dalla Corte di Cassazione, l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa può consistere anche nella semplice contestazione della pretesa della P.A. Nel susseguente rapporto processuale che si instaura, le parti di attore e convenuto sono, pertanto, formalmente invertite, gravando esclusivamente sull’amministrazione (parte attrice in senso sostanziale) l’onere di dimostrare il fondamento della propria pretesa di credito. Non potrebbe, in effetti, essere altrimenti: sarebbe contrario ai più elementari principi giuridici attribuire all’ingiunto l’onere di offrire prova negativa che dimostri la propria estraneità ai fatti contestatigli. Sulla scorta di tali brevi osservazioni, si precisa che la prova di cui l’Amministrazione dovrà render conto dovrà riguardare i fatti non al momento attuale, ma a quello in cui si assumerebbe essere stata commessa la presunta infrazione. Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte: «la mancata produzione da parte dell’autorità opposta (delle produzioni richieste) non può non costituire un decisivo elemento di giudizio, idoneo a suffragare la sussistenza del fatto sul quale l’opponente ha fondato l’eccezione»; e ancora: «la contestazione della idoneità della fonte di prova in tema di sanzione amministrative per eccesso di velocità sottopone la P.A. all’onere di integrare la documentazione sul punto».

Ciò premesso, in sede di opposizione di verbale per la mancata comunicazione dei dati del conducente, nell’assolvimento dei propri oneri probatori, sarà utile invitare l’amministrazione opposta a voler offrire prova di aver correttamente notificato il verbale in cui sarebbe stato contenuto l’ordine alla comunicazione dei dati, affinché il giudicante possa, inoltre, valutare che il detto avviso sia stato espresso in termini sufficientemente chiari in modo da non lasciare alcun dubbio in ordine alla comunicazione da effettuare. Ciò comporterà, quindi, per l’amministrazione l’onere di dover offrire in esibizione il verbale (in originale o copia conforme).

La buona fede

Può oggettivamente prospettarsi che, interpretando in buona fede il verbale, l’intimato non ne abbia incolpevolmente colto in pieno il significato, per quel che riguarda l’invito a fornire informazioni. Il principio di buona fede cui ci si richiama è esattamente quello di cui all’art. 1366 c.c., che trova riscontro nella costante interpretazione dell’art. 1362 c.c. che abilita a ritenere che le norme dettate per la interpretazione dei contratti siano applicabili anche agli atti amministrativi e quindi ai verbali contravvenzionali. Alla luce delle osservazioni che hanno preceduto, pertanto, ove sussistente, la responsabilità dell’intimato sarebbe, in ogni caso, sollevata dall’esimente della buona fede. La norma in questione è stata oggetto di diverse formulazioni, che ad oggi ne rendono in parte ambigua l’interpretazione, lasciando il ricorrente nella falsa convinzione di dover effettuare la comunicazione sono nell’ipotesi in cui essa sia tesa a fornire le generalità di persona diversa da sé. Può quindi prospettarsi che, verosimilmente, il ricorrente in assoluta buona fede, immaginasse che non ottemperando all’invito di comunicare i dati del conducente, i punti sarebbero stati detratti dalla propria patente, ed ignorasse, quindi, che, conseguenza di tale omissione, sarebbe stata l’applicazione della pena pecuniaria comminata con il verbale oggetto della contestazione.

Il ricorso contro la multa

Un particolare approfondimento merita la questione della individuazione del giudice o della prefettura territorialmente competenti per la contestazione dei verbali relativi all’omessa comunicazione dei dati del conducente. La norma generale in materia di competenza territoriale è l’art. 22 della legge 689/1981, la quale prevede che, il Giudice di Pace o il Prefetto competenti siano individuati in riferimento al luogo in cui sarebbe stata commessa la presunta infrazione. È evidente che la norma non potrà mai trovare letterale applicazione in tutti quei casi in cui l’illecito contestato sia un illecito omissivo, frutto di una condotta passiva, e, quindi, inevitabilmente non riferibile né ad un tempo né ad un luogo in cui sarebbe stato commesso. Così è, appunto, per il caso che ci riguarda: il fatto contestato consiste, infatti, nell’omessa comunicazione dei dati del conducente, per cui non è dato rilevare un effettivo “locus commissi delicti“, se non con esclusivo riferimento al luogo di residenza del presunto contravventore, inteso come luogo presso il quale il contravventore imputa i propri interessi giuridici e, pertanto, come luogo presso cui, questi, avrebbe dovuto adempiere all’obbligo di effettuare la comunicazione.
Si tratta di principi largamente consolidati nella giurisprudenza penale, che sono stati ultimamente ribaditi anche da una recente sentenza del Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, che così testualmente recita: «é evidente, senza particolari sforzi interpretativi, ritenere che la sede della contravvenzione dell’art. 180-8 cds – relativa alla omessa comunicazione dell’effettivo trasgressore – vada individuata nel domicilio dell’asserito trasgressore».

Tale interpretazione trova ulteriore autorevole conferma, anche sul piano dispositivo, nella nota promanata dal Ministero dell’Interno a tutte le prefetture con la quale si puntualizza che «[…] al fine di fondare la competenza del Prefetto e/o del Giudice di Pace cui proporre ricorso avverso la condotta omissiva tenuta successivamente alla violazione contestata, il luogo della commissione di quest’ultima non possa assumere alcun rilievo e che debba, piuttosto, farsi riferimento al luogo di residenza dell’interessato […] rilevando, nel concreto che […] la mancata comunicazione delle generalità del trasgressore, di cui al combinato disposto dell’art. 126 bis comma 2 e dell’art. 180, comma 8 cds concretizza, senza dubbio alcuno, una condotta illecita di natura omissiva, che può essere realizzata, come tale, [… nella] località [in cui gli verrà] notificata la richiesta di informazioni […]».
Nel caso in cui, quindi, il ricorrente ritenga preferibile adire le autorità individuate secondo il criterio della propria residenza e non in base a quello del luogo di commissione dell’infrazione, potrà richiamarsi ai principi appena esposti. Ciò potrà rivelarsi di grande utilità, specie nel caso in cui raggiungere materialmente il luogo di commissione dell’infrazione, può costituire un disagio o comportare delle spese ulteriori.

Ma non è tutto qui. Abbracciare questa tesi consentirà al ricorrente di richiedere l’annullamento del verbale anche invocando l’errata indicazione del giudice di pace e del prefetto competenti. I verbali sono, infatti, sempre redatti impiegando dei moduli prestampati, utilizzati per contestare qualsiasi tipo di infrazione e mai contemplano l’ipotesi che l’autorità competente per il ricorso sia diversa da quella del luogo in cui l’infrazione sarebbe stata commessa.

Tutto ciò premesso, per offrire un quadro più completo della questione, ci preme sottolineare, tuttavia, che questi principi sono stati contraddetti da una più recente ordinanza della Corte di Cassazione, che in sede di regolamento di competenza, si è espressa nel senso della competenza del luogo ove è stata commessa l’infrazione originaria, pur senza addurre alcuna convincente motivazione al riguardo: «È territorialmente competente a decidere l’opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 126 bis, comma secondo, cod. strada – sanzionante il proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non comunichi nel termine previsto le generalità del conducente al momento della commessa infrazione – il giudice del luogo dove ha sede l’organo di polizia procedente, giacché l’infrazione si consuma nel luogo in cui avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che è stata omessa».

Pertanto, presentando il ricorso innanzi al Giudice di Pace del luogo di residenza del trasgressore, è possibile che questi si dichiari incompetente e ordini la riassunzione del giudizio innanzi al giudice del luogo in cui l’infrazione sarebbe stata commessa.
Se desideri un’analisi specifica del tuo verbale, inviacene copia all’indirizzo info@ricorsi.net oppure tramite il modulo di contatto che torvi qui

Nella risposta ti indicheremo se riteniamo sussistere o meno validi motivi per fare opposizione ed il costo che avrebbe affidare direttamente a noi la redazione del ricorso. Se deciderai di avvalerti del servizio, dopo circa sette giorni dal pagamento, ti invieremo il ricorso completo in tutti i suoi elementi, pronto per essere stampato, firmato ed inviato al Giudice di Pace competente.

Per qualsiasi dubbio o richiesta potrai contattarci al recapito 08.100.30.533.

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63 commenti

  1. Buonasera, mi è stato notificato un verbale in data 13/12/2023 con modulo di comunicazione dei dati del conducente, ma ho dimenticato di inviare e ho pagato entro 5 gg la sanzione.
    In data 03/04/2024 mi è stato notificato il verbale di omessa comunicazione del conducente relativo al precedente verbale. Posso fare un ricorso? che cosa rischio? Grazie

  2. Buongiorno,
    il 30 Ottobre 2023, ritiro dalla posta il verbale inviatomi tramite raccomandata, per passaggio con il rosso V/2689S/2023 del 28/09/2023.
    il giorno 04.11.2023 pago la multa presso l’ufficio postale.
    il giorno 25.12.2023 comunico i miei dati per non incorrere nella multa per violazione dell’art. 126/bis, sia con mail normale, sia con PEC, come indicato nel verbale. Ma nonostante tutto, mi viene notificato questo nuovo verbale, di cui vi ho allegato le foto, dove mi intimano di pagare 219 euro per non aver comunicato i dati, cosa assolutamente non vera. Perche ‘ dovrei pagare una multa per non aver violato nessuna legge ? io i dati li ho comunicati correttamente, poiche sono il proprietario e l’unico conducente dell’auto.

  3. Infrazione 25.08.2023: velocità superiore di 23 Km oltre 70. Verbale ritirato 28.10.23: pagati 141 euro il 31.10.23. Verbale 16.02.24 ritirato 26.02.24 di 311 euro riducibili a 223,70: mancata comunicazione guidatore. Tornavo dal Molise per una visita oncologica di mia moglie in direzione Spoleto. Le comunicazioni giungono a Roma per mia residenza. Un amico mi ha inviato le foto dei verbali. Disponendo della foto della prima pagina del verbale di ottobre ho pagato avendo fatto l’infrazione. Ho 74 anni ed essendo la prima volta, pagando ho ritenuto chiuso il problema non conoscendo/ricordando la modifica di Legge di circa 20 anni fa. Non ho mai controllato il punteggio della patente che sarà al massimo. Ho letto che si può proporre la buona fede, a volte considerata dal Prefetto o dal Giudice di Pace: può aver successo ? Ho visualizzato la strada e da quando mi sono immesso sulla superstrada non ho trovato cartelli di avviso di autovelox se non uno a circa un metro dopo di esso: non mi sembra normale. Google non riporta la data di riferimento delle immagini che ho fotografato.

  4. Buongiorno.
    Ho sentito che se su un verbale scritto dai carabinieri mancha un numero del documento di riconoscimento il verbale può essere annullato.
    Posso avere informazioni in merito.
    Grazie.

  5. Salve,
    ho presentato un ricorso per una multa per eccesso di velocità circa 3 mesi fa (e sono ancora in attesa di una risposta) oggi mi è arrivata una multa per omessa comunicazione dei dati del conducente (art 126 b). Ha senso? sono costretto a pagarla??
    Grazie mille

  6. Salve, ho ricevuto una multa di violazione di comunicazione dei dati della patente alla polizia stradale.
    Nel verbale precedente di trasgressione dei limiti di velocità era presente un foglio da compliare con i dati personali del conducente. Non era precisato a quale mail era possibile inviare il foglio, così ho chiamato la polizia stradale e mi ha dato questo indirizzo polstradasez.fi@poliziadistato.it, chiedendo esplicitamente di comunicarmi se ci fossero dei problemi. Non essendo una pec, non ho ricevuto una ricevuta, però ho ancora la mail inviata a l’altro indirizzo.
    E’ possibile fare ricorso, qualora loro dicessero che non è valida e non controllassero la loro mail?

    Perchè l’errore nel caso non è mio, ma della polizia stradale-

    Grazie

    • Gentile Francesco, per darti una risposta maggiormente esaustiva, ci occorre visionare la documentazione. Puoi inviarci la multa e sottoporci la questione via mail all’indirizzo info@ricorsi.net. Restiamo a tua completa disposizione.

  7. Mal comune mezzo gaudio.
    Ho ricevuto la notifica per violazione 126 bis cds non avendo comunicato i dati. Pure io, stupidamente, ho ritenuto che avendo pagato l’originaria sanzione per divieto di sosta ex art. 158 c. 2 lett. D e 5 cds (area autobus) non dovevo comunicare i dati.
    Intendo agire come segue :

    il verbale della originaria sanzione per divieto di sosta l’ho pagato entro i cinque giorni dalla contestazione e quindi il 10.03.2023.
    il verbale ex art. 126 bis mi arriva oggi 6.6.2023 e vi si attesta che l’operatore della Polizia Municipale ha rilevato l’illecito il 22.5.2023.
    A mio avviso, a norma dell’art. 126 bis cds, secondo comma, “” ..la contestazione si intende definita ..quando sia avvenuto il pagamento della sanzione…etc…”….all’atto della constatazione dell’infrazione (22.5.2023).., la contestazione era definita. Conclusa..

    Inoltre, sempre a mio avviso, l’aver rilevato l’illecito solo il 22.5.2023, comporta la scadenza del termine di 30 giorni entro il quale andava effettuata la comunicazione all’Anagrafe degli abilitati alla guida giacchè, al 10 marzo 2023, il pagamento della sanzione presuppone l’ammissione di responsabilità.

    Inoltre – ancora – nel verbale di contestazione della originaria infrazione, tra le ” SANZIONI ACCESSORIE sono indicate, esclusivamente : ” BLOCCO DEL VEICOLO e RIMOZIONE DEL VEICOLO e non la decurtazione dei punti patente.

    (Che è il concetto che mi ha indotto in errore e portato a ritenere che non dovevo comunicare i dati giacché ho ritenuto, erroneamente, che pagando la multa era implicito fossi il conducente.

    Intendo procedere non reclamo in “AUTOTUTELA” e quindi, in ipotesi di SILENZIO ricorso al giudice di pace.

    Corretto?

    • Gentile Gianni contattataci telefonicamente al numero 08.100.30.533. Una breve conversazione ci consentirà di chiarire ogni tuo dubbio.
      Il servizio di assistenza telefonica è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Saluti.

  8. Mia madre ha commesso infrazione con redlight (comune di Mondragone) in data 19/06/2022 – il verbale ci è stato notificato a casa in data 22/09/2022 (erano + di 90gg, bisognava pagarlo?) fatto sta che l’abbiamo pagato il giorno stesso per pagare il 30% in meno. ora avremmo dovuto comunicare entro ieri 21/11 (60gg o 22/11?) i dati del conducente, ma per dimenticanza faremo la raccomandata domani(23/11). Ora mi chiedevo se il comune di mondragone, anche se riceverà tale raccomandata, può cmq notificarci la mancata comunicazione dei dati? Se faccio esempio, la comunicazione dei dati arrivasse entro il 24/11 prima che il comune mi contesti la mancata comunicazione e quindi abbia inviato verbale può cmq sanzionarmi? se lo facesse almeno saremmo “liberi” dalla decurtazione dei punti? se invece avesse già emesso sanzione, prima dell’arrivo della nostra comunicazione in quel caso suppongo saremmo obbligato a pagare la sanzione (senza sottrazione di punti?)?

  9. Salve,
    ho ricevuto una multa di circa 700€ per eccesso di velocità con decurtazione di 6 punti e sospensione patente.. non essendo sicuro del conducente, se non dichiaro il conducente quale sarà il valore della multa? Leggo variabile da 292€ fino a 1168€, come viene calcolata?

  10. Buongiorno,
    vi spiego la mia situazione perché è un po’ articolata.
    In data 18/10/22 ho ricevuto una multa per mancata comunicazione dei dati del conducente.
    La multa fa riferimento ad un verbale che risulta notificato in data 12/04/22 ma che io non ho mai ricevuto né avuto comunicazione di ritiro.
    Sottolineo che il verbale era riferito ad una infrazione (passaggio con semaforo rosso) commessa il 23/11/21. Quindi la notifica, che a loro risulta il 12/04/22, sembra abbondantemente oltre i termini previsti e avrei pertanto potuto contestare il verbale senza grossi problemi.
    Escludendo questo passaggio e considerando che la notifica della contravvenzione sarebbe avvenuta il 12/04/22 mentre la sanzione di mancata notifica è stata affidata alle poste il 13/10/22 mi sembrano anche in questo caso superati i tempi previsti per legge.
    Il calco che sto facendo è che, se la notifica è avvenuta il 12/04/20220 io avrei dovuto comunicare i dati entro l’11/06/2022, non avendolo fatto la notifica della successiva multa sarebbe dovuta avvenire entro il 10/09/22 e non il 13/10/22 è corretto?
    Loro indicano come data di accertamento della mancata comunicazione il 12/08/22, questa data ha qualche valore sulla notifica?
    Inoltre sulla precedente sanzione che risulta notificata ma che non ho ricevuto come posso procedere? il fatto che fosse fuori tempo ha qualche valore allo stato attuale?
    Grazie e buona giornata
    Edoardo

    • stessa situazione solo che io i miei dati li ho pure comunicati appena mi è arrivata una comunicazione a gennaio 2018 per un verbale di agosto 2017 (ovviamente ho pagato la multa il giorno dopo) e adesso nel 2022 mi chiedono altri 600 euro!!!

  11. Salve, il 19/08/2018 presi una multa per eccesso di velocità, che ho pagato il 22/10/2018 appena ricevuto il verbale. Il 13/02/2019 ho ricevuto il verbale per la mancata comunicazione dei dati del conducente (data verbale 04/02/2019). Purtroppo non riesco a ritrovare quel pagamento.
    Qualche giorno fa (!!!) ho ricevuto una lettera (non raccomandata) con l’ingiunzione di pagare quasi 600 euro entro il 31 ottobre (il doppio dei 292 previsti dal verbale del febbraio 2019 + spese).
    Ho qualche possibilità di uscire da questa situazione?
    Grazie per il vostro tempo

    • Ciao Giovanni,
      decorsi i sessanta giorni dalla notifica il ricorso non è più ammissibile e la sanzione purtroppo raddoppia. Ci spiace non poterti essere d’aiuto

  12. Buongiorno, ho ricevuto una verbale per mancata comunicazione dei dati del conducente relativi ad una precedente sanzione. La multa era stata saldata ma non mi era stato chiaro che dovessi fornire i dati del conducente anche nel caso che questi non fosse stato diverso dal proprietario. Ora, oltre a pagare questa ulteriore sanzione devo inviare i dati del conducente? Dovrò utilizzare il modulo e le modalità descritte nel primo verbale ricevuto? Grazie

    • la mancata comunicazione entro i termini (e conseguente sanzione) ti esonera ormai dal doverli inviare successivamente

  13. Buongiorno .Ho ricevuto in data 30.07.22 la notifica del mancato pagamento del verbale inviatomi in data 21.06.17 per semaforo rosso più mancata comunicazione dati guidatore inviatami in data 30.09.17
    Dato che gli interessi sono onerosi volevo gentilmente capire se quella di giugno essendo passati 5 anni e un mese fosse scaduta oppure quella riguardante la mancata comunicazione arrivata in settembre fa partire il calcolo da settembre perché comunque collegata alla prima .
    Grazie .
    Spero di non essermi ingarbugliata nella spiegazione .
    Gentili saluti

    • Ciao, credo di aver compreso la tua domanda e ti confermo che la notifica del verbale per la mancata comunicazione dei dati del conducente non interrompe il termine di prescrizione della multa presupposta (quella per semaforo rosso). La cartella, quindi, potrebbe essere eventualmente opposta per la tardività della notifica

  14. Salve,
    Ho ricevuto una multa per mancata comunicazione dei miei dati per un eccesso di velocità. Io ho pagato regolarmente la precedente multa (che non ho più) ma non sapevo nulla dell’obbligo di inviare i miei dati.
    Cosa posso fare?

  15. Buongiorno,
    ho ricevuto un verbale per sorpasso in zona vietata con decurtazione di 10 punti e ritiro patente.
    Non mi hanno fermato e non mi hanno fatto la foto.
    Nella pec di notifica che l’azienda ha ricevuto dalla Polizia Locale (la macchina è aziendale), manca il modulo per la trasmissione dei dati del conducente.
    E’ questa condizione per poter far ricorso visto che nel verbale c’è scritto di comunicare i dati con il modulo allegato (che non c’è)?
    Grazie
    Giovanni Li Pira

    • Ciao Giovanni,
      per un eventuale ricorso ti consiglieremmo di puntare su basi più solide ?. Puoi inviarci il verbale se desideri una valutazione gratuita

  16. Ho ricevuto multa con penalità 3 punti non ho comunicato i dati e attendevo la seconda multa per provvedere al pagamento previsto.
    Non ho ricevuto nulla e son passati 6 mesi dal pagamento della prima multa. Che cosa faccio?
    A chi mi devo rivolgere per capire se ci sono cose in sospeso ?

    • Ciao Loredana, intanto potresti chiedere all’ufficio verbali del Comando di Polizia che avrebbe potuto emettere il verbale.

  17. Buongiorno, vi ho già inviato copia della multe ricevute (la prima, pagata, per eccesso di velocità e la seconda, per omessa comunicazione dei dati del guidatore, per la quale vorrei fare ricorso)- Mi avete già comunicato che ci siano gli estremi per un ricorso, spiegandomi gli elementi che secondo voi giocherebbero a favore. Non capisco, però, come mai, tra questi, non sia annoverato il fatto che la legge considera il pagamento della multa come ammissione di responsabilità (tanto che, una volta pagata non è più possibile fare ricorso) e potrebbe quindi essere legittimo pensare che i punti della patente siano sottratti automaticamente all’intestatario della multa, “reo confesso”. Grazie

    • Ragioneremo anche sulla buona fede, ma non possiamo escludere che l’obbligo di comunicare i dati persista malgrado il pagamento della sanzione. Comunque troverà tutto efficacemente spiegato nel ricorso che le invieremo e se avrà dubbi saremo felici di discuterne insieme

  18. Buongiorno,
    volevo porre una domanda. Mi è stato notificato verbale per omessa comunicazione dei dati, in buona fede pensavo non servisse comunicare i dati visto che ho pagato la multa entro i 5gg. Capisco che non mi sono adeguatamente informato e quindi ho pagato anche questo ennesimo verbale (art.126 bis). A questo punto devo comunque comunicare i dati oppure no? non vorrei incorrere in un ennesima sanzione. Grazie

  19. Gentil.mo Avvocato,
    ho ricevuto un verbale per eccesso di velocità con decurtazione di 3 punti dalla patente. Ho letto che sono previsti giustificati motivi per cui si può comunicare alle autorità di non essere in grado di trasmettere i dati del conducente sulla base della Cassazione sentenza n. 9555 del 18 aprile 2018. Un giustificato motivo può essere quello per cui un nucleo famigliare composto di tre persone con un’unica macchina, utilizzata da tutti i componenti indifferentemente, non si ricorda chi era alla guida quel giorno a quel momento ? Se sì, quale documentazione scritta a dimostrazione della suddetta situazione è necessaria trasmettere alle autorità unitamente alla comunicazione negativa dei dati del conducente ? La comunicazione negativa può essere trasmessa tramite PEC ? Per la comunicazione negativa si deve utilizzare il modulo ricevuto insieme al verbale o la comunicazione negativa è un testo redatto in proprio ? Grazie

    • come motivazione non sarà probabilmente ritenuta sufficiente e le invieranno ugualmente la multa per non aver comunicato i dati. Può comunque inviarla via pec, tramite raccomandata a.r. o consegnandola a mani.

  20. Buongiorno in data 31/12/2021 mi arrivata ingiunzione di pagamento da So.G.E.T. S.p.a per una violazione dell’Art 126 Bis c.2 di 903,82 Euro (praticamente hanno triplicato) fa riferimento ad una multa per divieto di sosta del 01/06/2021 ( pagata ), che non ho comunicato i dati chi conduceva.
    Volevo chiedere se posso contestare le sanzioni emesse.

  21. Buonasera avvocato voleri sapere se devo comunicare i dati del conducente anche nel caso in qui il verbale mi è stato fatto direttamente dai carabinieri in un posto di blocco per un sorpasso. Mi hanno fatto la multa e come sanzione accessoria la sospensione della patente e 10 punti devo passare lo stesso a comunicare i dati del conducente, grazie.

    • In questo caso non è necessario effettuare alcuna comunicazione, poiché la contestazione dell’infrazione è stata immediata e hanno avuto direttamente modo di assumere le generalità del conducente

  22. Gentile Avvocato,
    in data di ieri ritiro verbale in posta.
    Tale verbale è per omissione dei dati personali e di patente di un altro verbale.
    Ma se il verbale in questione non mi è mai arrivato vi è possibile di fare ricorso?
    ho chiamato il corpo dei vigili e mi hanno dato i dati del primo e comunicato di pagarli entrambi.
    ringrazio anticipatamente per il suo riscontro.
    Cordialità

    • Se il verbale precedente non ti è stato notificato, attenderai che ti sia notificata la cartella esattoriale per poterlo contestare. Per quanto riguarda la multa per l’omessa comunicazione dei dati, ovviamente non potevi ottemperare all’invito non avendo ricevuto il verbale precedente, per cui potrai contestare anche quella.

  23. Buongiorno, il 14.06.2021 ho ricevuto un verbale per un’infrazione commessa il 28.08.2020. L’infrazione è stata commessa da un’auto con targa straniera usata in ambito aziendale e famigliare oltretutto non più in nostro possesso. Abbiamo pagato la multa ma non abbiamo comunicato i dati del conducente perché a distanza di 10/11 mesi non ricordiamo chi fosse. Abbiamo comunicato ciò con lettera raccomandata ma ci chiedono di inserire le generalità di una persona a caso tra le utilizzatrici dell’auto all’epoca per evitare un ulteriore multa. Cosa si può fare in questo caso? Cordiali saluti.

  24. Buonasera, ho fatto ricorso per una multa per eccesso di velocità notificata oltre i 90 giorni. Mi è arrivata una seconda multa per non aver fornito i dati personali del conducente. Ma se la prima multa è stata notificata oltre i 90 giorni e quindi è nulla non mi esenta dall’obbligo di inviare i dati e quindi a fare un secondo ricorso?

    • Purtroppo no. La multa notificata in ritardo non è “automaticamente” nulla, poiché avrebbe dovuto impugnarla mediante ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Se ha già ricevuto la multa per non aver comunicato i dati del conducente, evidentemente la notifica risale a più di 60 giorni fa, sicché non può più neanche impugnarla.
      La seconda multa seguirà in ogni caso una strada indipendente dalla prima. Può trasmettercela e la valuteremo gratuitamente.

      • Buongiorno avv. ho ricevuto un verbale per omissione dati patente ma relativo ad una multa che non ho mai ricevuto.ho chiesto informazioni e i vigili mi hanno risposto che la multa era stata mandata alla mia pec professionale (medico) che, però,io non ho mai attivato. Secondo lei devo pagare, anche perché ormai il termine dei 90 giorni è stato superato.
        Grazie mille per la sua risposta
        Alessandra

  25. Salve, il 18 /01/2021 ( verbale redatto il 28/12/2020) ho ricevuto una multa per non comunicazione dati conducente. Tutto si riferiva ad un’altro verbale: l’infrazione del 02/07/2020 notificata il 28/08/200 è pagata il 02/09/2020 è stata commessa da mio marito con la macchina di mia proprietà. Non ho comunicato i suoi dati perché lui era fuori in quel periodo e perché pensavo che una volta pagata la multa automaticamente i 2 punti sarebbero semplicemente stati decurtati a me. Mio marito vorrebbe far ricorso ma io non vedo come e con quale motivazione. Tra l’altro adesso leggo meglio il primo verbale ed in effetti c’è scritto (magari un po’ piccolino) che il proprietario è invitato a fornire i dati in ogni caso. Chi ha ragione? Grazie

    • Ciao Jeni,
      come abbiamo illustrato anche nel video pubblicato in questa pagina, attorno all’art. 126bis del Codice della Strada si sono creati nel corso del tempo mille equivoci sulle possibili interpretazioni della norma. Il fatto è che nella quasi totalità dei casi, chi non comunica i dati incorre in errore semplicemente perché non sapeva di doverlo fare e non lo ha immediatamente compreso neanche dalla lettura del verbale. Colpa solo del trasgressore troppo distratto o anche di chi ha pensato una norma farraginosa e ne ha mutato più volte la formulazione?
      Se desideri un parere personale sul tuo verbale puoi inviarcene copia e ti risponderemo in breve.

  26. egr, Avv.
    il 23/07/2020 hi ricevuto un verbale inviato dal comune di Pisticci per eccesso di velocità.
    il verbale è stato pagato regolarmente il 27/07/2020; tuttavia, non ho comunicato a tutt’oggi i dati del conducente. Posso comunicare i dati del conducente anche se in ritardo sperando di non pagare la multa? Devo aspettarmi un altro verbale?
    La ringrazio anticipatamente e Le auguro buon lavoro.
    Distinti saluti

    • Ciao Aurelio,
      la comunicazione tardiva non vale purtroppo a scongiurare la multa…anzi credo ti esporrebbe al rischio di ricevere (erroneamente) anche la decurtazione dei punti, oltra alla multa per omessa comunicazione dei dati.
      Temo sinceramente che la multa ti sarà prima o poi notificata. Qualora dovessi riceverla, inviacene copia e valuteremo se poterla opporre

  27. Salve avvocato oggi mi è stata recapitata una seconda multa per non aver comunicato i dati del conducente, nonostante io invece abbia comunicato nei termini di 60 giorni suddetti dati, ovviamente ho la ricevuta della spedizione. Come mi devo comportare? Grazie.

    • Ciao Andrea, prova ad esibire la documentazione in tuo possesso al comando di polizia e verifica se in tempi certi e rapidi sono disponibili ad emettere un decreto di archiviazione in autotutela. Tieni in ogni caso d’occhio il calendario e bada che non ricorrano in alternativa i termini per poter presentare ricorso. Chiaramente se hai correttamente effettuato la comunicazione, la multa è illegittima e in un modo o nell’altro dovranno archiviarla. L’importante è che non decorrano i termini

  28. Buongiorno avvocato.la ringrazio per la risposta precedente.mi sorge un altro dubbio? attualmente ho 30 punti sulla patente e se dichiaro che ero io al volante me ne decurtano 6 per un totale rimanente di 24.ma se per due anni non commento altre infrazioni tornero’ a 30 punti oppure a 26?grazie.

    • Ciao Loris, ti rispondo al volo senza aver il tempo di documentarmi, ma sono quasi certo che la reintegrazione sia di due punti

    • Buongiorno Loris, il ripristino dopo due anni vale se si finisce sotto i 20 punti.
      Se anche rimanessi con un solo punto, dopo due anni dall’ultima sanzione che comporta decurtazione di punti (ossia non il semplice divieto di sosta o simili), si ritorna a 20.
      Se i punti sono oltre 20, l’aumento è quello classico di due punti ogni due anni, sino al massimo di 30.

  29. Buongiorno, anche io ho ricevuto il verbale per mancata comunicazione dei dati del conducente, convinto che avrebbero decurtato a me i punti e che la storia sarebbe finita lì.
    Vi sarei grato se potreste dare un’occhiata al verbale che vi ho inviato.
    La prima multa è del febbraio 2020 e pagata…la seconda è del 04 settembre 2020…sono senza parole…mi sento derubato.

    • Ciao Luca, chiunque riceva la multa per omessa comunicazione dei dati ha evidentemente commesso l’errore in buona fede. Inviaci copia del verbale e vedremo che poter fare.

  30. informazione non ho comunicato i dati in quanto io stesso trasgressore il primo verbale di multa x velocità risale al 01/02/20 mentre il verbale di mancata segnalazione 126bis e arrivata il 27/07/20 ben 4 mesi e 26 giorni ora mi chiedo qui non c’è un tempo di verbalizzazione

    • la questione è un po’ complessa. in primo luogo dovrai considerare i tempi di sospensione causa covid che vi sono per lo mezzo. Sul punto abbiamo redatto un articolo che ti consiglio di leggere: https://ricorsi.net/aggiornamenti/notizie/la-notifica-delle-multe-dopo-il-covid/

      è possibile inoltre che per guadagnare qualche giorno e non sforare rispetto ai canonici 90 giorni, il comando di polizia abbia dichiarato in verbale di aver accertato la mancata comunicazione dei dati del conducente in una data scelta a loro piacimento. In questo caso, nel ricorso dovrai eccepire l’illegittimo differimento della data di accertamento dell’infrazione.

      Se vuoi saperne di più ti consiglio di trasmetterci copia del verbale per una valutazione gratuita.

  31. Vorrei fare presente la mia situazione per avere un consiglio su come mi devo comportare.

    In data 21 luglio mi è stato notificato un verbale che prevede una sanzione per la mancata comunicazione del conducente che ha commesso l’infrazione al cds riportata in un verbale del quale io ero ignaro.
    Ho chiesto via email alla Città Metropolitana di Milano la relata di notifica e la copia del verbale che riportava l’infrazione al cds e la richiesta di comunicazione del conducente.
    Ho avuto il verbale e la relazione di notifica che menzionava anche la raccomandata con avviso di ricevimento; purtroppo però non mi hanno mandato l’avviso di ricevimento che attesterebbe l’effettiva consegna della raccomandata.
    Quindi NON ho la certezza di aver concretamente ricevuto la notifica della giacenza del verbale presso il comune di residenza; perciò ho sollecitato l’invio dell’avviso di ricevimento.

    Se non fosse provabile la consegna della raccomandata che mi informava della giacenza del verbale presso il comune, posso:

    considerare la procedura di notifica del primo verbale non compiuta o meglio viziata?

    Posso fare ricorso al Giudice di Pace per chiedere l’annulllamento del verbale ricevuto il 21 luglio?

    Contestualmente alla precedente richiesta di annullamento, posso chiedere anche l’annullamento del primo verbale recante l’infrazione del cds?

    Vi ringrazio in anticpo per il supporto in merito
    Saluti
    Daniele

    • Ciao Daniele, potrai opporre il verbale per l’omessa comunicazione dei dati chiedendo che il comando di polizia, nell’assolvimento del proprio onere probatorio, dimostri di averti notificato correttamente il precedente verbale.

      Non potrai invece chiedere anche l’annullamento del precedente verbale, per il semplice fatto che non puoi contestare un atto e allo stesso tempo affermare di non averlo ricevuto.

      Per richiedere l’annullamento del verbale precedente dovrai attendere la notifica della relativa cartella esattoriale, contro la quale eccepirai il vizio di notifica del verbale.

  32. buon giorno, ho ricevuto la multa per mancata comunicazione dei dati che non ho inviato in quanto credevo che il pagamento della multa bastasse a dire che ero io alla guida del veicolo, non sapendo di questa nuova procedura, e non per voluta non comunicazione . E’ possibile fare qualcosa o mi conviene pagare e basta ? grazia

    • Ciao Ruggiero, come specificato anche nell’articolo, l’art. 126 bis è fonte di numerose incertezze interpretative, tra cui anche quella a cui fai riferimento. Per valutare l’opponibilità della multa dovremmo comunque poter esaminare il verbale. Se vuoi puoi inviarcene copia utilizzando il modulo di contatto che trovi qui: https://ricorsi.net/scatta-la-foto/

      • Buongiorno.volevo sapere gentilmente se la multa da 292 euro per omessa comunicazione dati del conducente usufruisce dello sconto se pagata entro i 5 giorni.grazie.

  33. Buon giorno oggi 08/04/2020 ho ritirato alle poste un multa dei vigili urbani di Olbia inerente alla violazione dell’Art 126 Bis di 292 Euro fa riferimento ad una multa per divieto di sosta presa 08/08 2019 ( pagata regolarmente ) considerate che la macchina è intestata a mia moglie ma la uso solo io …..Nella attuale MULTA specifica una notifica al verbale del 11/11 2019 CHE NOI non ABBIAMO MAI RICEVUTO !!!! PURTROPPO I VIGILI CHE HO SENTITO AL TELEFONO non consento di presentarsi al comando di persona ( vedi covid 19 ) e non danno info al telefono …mi dicono di richiamare dopo pasquetta il martedi 14 Aprile La vigilessa con la quale ho parlato da la colpa alle poste per mancato recapito della notifica o perdita dell ‘avviso…Cosa mai successa ..e mi dice che devo pagare lo stesso …….NON so che fare ?????? Resto disponibile e grazie per l’eventuale consiglio

    • Ciao Gian Nicola, se la multa originaria non l’hai ricevuta, non resta che presentare ricorso contro questa per l’omessa comunicazione dei dati. Perdere tempo a chiedere informazioni al Comando di Polizia Municipale non ti servirà a molto. Puoi inviarci il verbale e nel giro di qualche ora ti suggeriremo se e come poter procedere per l’annullamento.

  34. Buongiorno, è possibile presentare ricorso alla multa per omessa comunicazione dei dati del conducente (art 126 b) se si è stati impossibilitati ad inviare i dati in quanto non a conoscenza dell’atto giudiziario e del suo contenuto (multa per limite dì velocità) in quanto la notifica è stata consegnata ed effettuata ad un familiare?

    • se la notifica si è perfezionata (e da quello che dici immagino proprio di si), si presume anche la conoscenza dell’atto. Puoi inviarci copia del verbale e nel giro di qualche ora riceverai la nostra valutazione gratuita. Qualora ti dovessimo consigliare di procedere con il ricorso sarà in virtù di altre motivazioni, con basi più solide

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