Ricorso contro la multa per semaforo rosso

La Corte di Cassazione ha stabilito rigidi limiti all’impiego dei dispositivi di rilevamento delle infrazioni. In molti casi i Comuni continuano ad ignorare questi limiti, emettendo dei verbali illegittimi e annullabili. L’articolo che segue è un breve estratto dello specifico approfondimento da noi redatto per supportarti nella contestazione del verbale.

Se hai ricevuto un verbale per passaggio con semaforo rosso, inviacene copia per una valutazione gratuita e non vincolante ad info@ricorsi.net.

Le multe per semaforo rosso

L’attraversamento di un incrocio con semaforo proiettante luce rossa costituisce violazione dell’art. 146, comma III, del Codice della Strada, che testualmente prevede:

Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 599”.

Analizziamo in questa sede le motivazioni sulla cui base può generalmente essere contestata una presunta violazione della suddetta normativa, nei casi in cui l’infrazione sarebbe stata accertata con l’ausilio di dispositivi di rilevamento automatico delle infrazioni. A tale scopo, è opportuno orientare la lettura della norma appena citata con riferimento a quanto previsto dall’art. 41, comma X, del Codice della Strada:


Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza

La durata del giallo

La norma, ad un’attenta lettura, fa quindi riferimento ad ipotesi in cui il conducente di un veicolo sia legittimato ad attraversare l’incrocio, malgrado il semaforo proietti luce gialle, nel caso in cui rappresenti condotta più prudente sgomberare l’intersezione, anziché arrestare bruscamente la marcia.

La fattispecie fa evidentemente riferimento a condizioni di potenziale pericolo che in alcun modo l’agente accertatore potrebbe essere in grado di desumere dalla semplice analisi dei riscontri fotografici prodotti dal dispositivo.

Tali condizioni di potenziale pericolo, in grado di scriminare il conducente, potrebbero dipendere, infatti, da svariati fattori, ma molti di essi – raffigurati in fotografia- potrebbero apparire come particolari di scarso rilievo: si pensi banalmente all’attraversamento di un animale, alla caduta di un oggetto dall’alto, al guizzo di bambino, al sopraggiungere da tergo di un autoambulanza o di un altro veicolo a forte velocità. Pertanto, ciò che si intendere mette in discussione non è certo la valenza probatoria del verbale (per far ciò occorrerebbe una querela di falso), ma l’inadeguatezza degli strumenti offerti ad ausilio delle forze dell’ordine, per la formazione del loro esatto convincimento, quale poi viene riversato nel verbale.È evidente che in alcun modo, uno o più fotogrammi possano riprodurre la rapida sequenza dinamica che si svolge innanzi all’automobilista che, in una manciata di istanti, è tenuto a valutare se sia più prudente arrestare di colpo la propria vettura (col rischio di essere tamponato) o di proseguire la marcia (col rischio di attraversare la traiettoria di autoveicoli provenienti dalle altre vie confluenti nell’incrocio). È doveroso, pertanto, ritenere che tra i due – l’agente che abbia valutato l’infrazione sulla base dei riscontri fotografici e il conducente del veicolo – solo quest’ultimo abbia potuto operare con maggiore cognizione di causa la scelta del “minor rischio”, e, quindi, su questa base decidere di attraversare l’incrocio malgrado la lanterna semaforica proiettasse – al momento di essere “percepita” – luce gialla. Tutto ciò premesso, la scelta che si impone è quella di valutare se il semaforo abbia proiettato la luce gialla per un tempo sufficiente, durante il quale il conducente l’abbia potuta percepire e abbia potuto decidere di superare la linea d’arresto (ritenendo questa scelta la più prudente), e di sbarazzare l’incrocio procedendo a velocità moderata.

Tale valutazione non è confortata da alcun parametro normativo, poiché né il Codice della Strada, né il relativo regolamento di attuazione, dispongono nulla al riguardo. Non avrebbe, quindi, alcuno spessore giuridico una disquisizione incentrata sul tempo di durata del giallo, né avrebbe senso avventurarsi in considerazioni tese a considerare sufficienti o non sufficienti periodi di durata pari a 3 o 5 secondi, poiché l’eterogeneità delle situazioni che potrebbero rappresentarsi concretamente è tale da non poter evidentemente essere ponderata in via preventiva. Pertanto, l’unico elemento che si ritiene possa sostenere la valutazione di chi sia chiamato a dirimere la questione, consiste nella dichiarazione di disconoscimento di responsabilità resa dal ricorrente.

I motivi di ricorso contro la multa

Quanto fino ad ora si è sostenuto rappresenta nient’altro che quello che per certi versi la stessa Corte di Cassazione ha già da tempo sostenuto, con la sentenza 23301/2005, la quale ha affermato il principio secondo cui:

“la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (esemplificativamente, il caso di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante in loco può ricondurre nell’alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative. Devesi quindi concludere che, nel caso che ne occupa, la mancata presenza in loco di agenti operanti per un verso preclude la possibilità di contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile, così eludendo ex antea il precetto legislativo al riguardo e, per altro verso, non consente di verificare le concrete situazioni in cui l’apparecchio di rilevamento automatico opera, consentendo possibili equivoci, non risolubili con certezza proprio per l’assenza degli agenti sul posto.”

Le ragioni appena esposte rappresentano ormai un orientamento assolutamente consolidato ed incontrovertibile della Suprema Corte. Le censure mosse in tema di accertamento mediante impianti di rilevazione automatica sono state infatti, ulteriormente ribadite dalle più recenti sentenze n. 23084/2009 (Corte Cassazione Civile, sezione seconda) e n. 27414/2009 (Corte Cassazione Civile, sezione seconda):

Osserva la Corte che non merita accoglimento la tesi della non necessaria presenza degli organi di polizia, in caso di apparecchiatura a posto fisso presso gli impianti semaforici, in relazione all’epoca della contestazione. Questa Corte suprema (Cass. 8465/2006) ha, invero, affermato che nella fattispecie sia necessaria la presenza del vigile. […] Peraltro, la fattispecie dell’attraversamento del semaforo a luce rossa, rilevata solo con apparecchiatura a posto fisso, si presta a possibili errori (Cass. 23084/2009)”.

E ancora:

questa Corte – con indirizzo costante (Sez. II, 11 aprile 2006, n. 8465; Sez. II, 11 gennaio 2008, n. 558) – ha precisato che, in tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell’infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica. Infatti, in quest’ultimo caso l’assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell’art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l’assenza di agenti sul posto. D’altra parte, l’istituzionale rinuncia alla contestazione immediata non è conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante “in loco” può ricondurre nell’alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative (Cass. 27414/2009)”.

La delibera del Comune

Assodato che compete a ciascun Comune decidere se e dove installare un determinato dispositivo di rilevazione delle infrazioni per passaggio con semaforo rosso, occorre soffermarsi sul corretto iter amministrativo che l’ente dovrà seguire e sulla documentazione da richiedere in sede di opposizione.

Il tema è stato affrontato inizialmente dalla Corte di Cassazione nel 2005 ed è stato costantemente affermato e riaffermato, ispirando le decisioni di numerosi altri Giudici di Pace, in particolare di Torino, Alessandria e Ivrea. 

L’orientamento afferma che, nell’assolvimento del proprio onere probatorio, in sede di ricorso, l’amministrazione opposta (attore in senso sostanziale) debba esibire delibera comunale di autorizzazione all’installazione della postazione di rilevamento delle infrazioni. Ai fini della legittimità dell’accertamento, è, infatti, requisito indefettibile che, con propria delibera, la giunta comunale abbia preventivamente autorizzato l’installazione del dispositivo.

È opportuno soffermarsi sulla natura dei provvedimenti amministrativi di cui richiedere esibizione, giacché essi dovranno consistere specificamente in delibere, ovvero in atti mediante i quali la giunta è chiamata ad esprime il proprio indirizzo politico amministrativo. Sarà, quindi, necessario, già in sede di ricorso, contestare preventivamente la documentazione depositata dall’amministrazione opposta, nel caso in cui essa consista non delibere, ma in mere determine dirigenziali, ovvero in provvedimenti destinati all’esercizio della potestà di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. In altri termini, le delibere consistono in atti normativi, ad emanazione collegiale e rappresentano indirizzo o programmazione politica; mentre al contrario le determine sono atti amministrativi, attraverso i quali il personale dirigente, che opera per conto dell’organo di appartenenza, impegna l’amministrazione anche verso terzi, assumendo decisioni esecutive per conto dell’ente. Nel caso di specie, sarà quindi, compito della giunta formulare, mediante l’adozione di una delibera, il proprio atto di indirizzo finalizzato all’installazione di un sistema di rilevamento automatico delle infrazioni, e sarà compito del dirigente dare attuazione alla delibera, ad esempio incaricando terzi affinché realizzino concretamente le opere necessarie.

Le telecamere ai semafori

Il più delle volte, le infrazioni per attraversamento di incrocio con semaforo rosso sono rilevate per il tramite di dispositivi elettronici, in grado di scattare fotogrammi ai veicoli che sorpassino la linea di arresto in costanza di divieto. Si tratta ovviamente di strumentazioni elettroniche offerte al possibile utilizzo da parte delle forze dell’ordine, poiché appositamente omologate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Esistono diverse tipologie di dispositivi, sebbene le loro modalità di impiego e funzionamento siano grosso modo le stesse. I dispositivi che più comunemente sono utilizzati sono almeno tre:

  • il Traffiphot III SR (omologato con decreto 4130/2004);
  • il T-Red (omologato con decreto 3458/2005);
  • il Photored F17A (omologato con decreto 1130/2004).

Ciascuno dei decreti appena citati prevede, in relazione al dispositivo a cui si riferisce, che esso possa essere utilizzato, nel rispetto di specifiche condizioni di impiego.

Sulla base di quanto già ampiamente detto nei precedenti capitoli, in tema di onere della prova, sarà incombenza della pubblica amministrazione, in sede di opposizione al verbale, dover dimostrare la legittimità della rilevazione, anche per quel che attiene al corretto impiego del dispositivo, sulla base di quanto prescritto dal relativo decreto di omologazione.

Traffiphot III SR

In particolare, per quanto riguarda il Traffiphot III SR, sulla base di quanto prescritto dal decreto di omologazione n. 4130/2004, l’amministrazione opposta dovrà dimostrare di aver rispettato le seguenti condizioni di utilizzo:

  • premesso che il Traffiphot III SR è strumentazione in grado di rilevare anche le infrazioni per eccesso di velocità (e non solo il passaggio con semaforo rosso), le due funzioni possibili dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l’accertamento della velocità al controllo delle intersezioni semaforizzate;
  • il posizionamento della prima spira dovrà essere immediatamente prima della linea di arresto e la seconda dopo detta linea,è possibile il posizionamento di entrambe le spire dopo la linea di arresto solo se è previsto un ritardo per l’attivazione di almeno un secondo dall’inizio del rosso;
  • nell’utilizzo del flash con filtri di colore arancione l’energia elettrica di alimentazione non deve superare i 190Ws, se sono utilizzati filtri di colore rosso l’energia non deve superare i 160Ws;
  • quando il dispositivo è utilizzato in maniera automatica, su di esso vanno eseguite verifiche di corretta funzionalità ed eventuali tarature, con cadenza almeno annuale, la cui corrispondente documentazione dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

T-red

Similmente, anche il decreto di omologazione n. 3458/2005, prevede che il dispositivo T-Red, possa essere utilizzato solo nel rispetto delle specifiche condizioni che qui di seguito andiamo a trascrivere:

  • nel primo scatto fotografico dovrà essere inquadrata e stampata anche la linea di arresto alla intersezione;
  • particolare attenzione deve essere riservata al montaggio del sistema anche con l’adozione di strutture di sostegno e fissaggio sufficientemente robuste e protette;
  • quando il dispositivo è utilizzato in modalità automatica, le Amministrazioni sono tenute a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell’apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Photored F17A

Infine, per quel che riguarda il Photored F17A, il decreto di omologazione n. 1130/2004 prevede che:

  • l’apparecchiatura sia installata in modo fisso in posizione protetta, non manomettibile o facilmente oscurabile;
  • sia prodotta documentazione fotografica in cui appaia,oltre alla panoramica dell’intersezione controllata,la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione;
  • siano scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trovi circa al centro dell’intersezione controllata;
  • l’istante in cui avviene il secondo scatto sia individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione, l’intervallo temporale fra i due scatti;
  • in ogni fotogramma figuri in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione, la data e l’ora;
  • l’apparecchiatura sia predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso;
  • il dispositivo, se utilizzato in modalità automatica, sia sottoposto a verifiche ed eventuali tarature, con cadenza almeno annuale.

Le verifiche di funzionamento

Preme evidenziare che, come visto, ciascun decreto di omologazione prescrive l’obbligo a carico dell’amministrazione di effettuare annualmente verifiche di funzionamento ed “eventualmente” la taratura del dispositivo. Oltre al preciso rispetto di tutte le altre condizioni appena illustrate, sarà, pertanto, sempre opportuno richiedere che in sede di opposizione sia fatto obbligo all’amministrazione di esibire tutta la relativa documentazione, che attesti le opere di manutenzione eseguite sull’apparecchiatura, con specifico riferimento al modello e numero di matricola dell’esemplare citato nel verbale.

Sarà, inoltre, preventivamente opportuno contestare tale documentazione, qualora essa provenga dalla stessa società produttrice dei dispositivi, o da altra concessionaria cui siano devoluti servizi attinenti l’installazione o distribuzione dei dispositivi medesimi. Viceversa, risulterebbe tradito quel principio d’indipendenza dei laboratori preposti alla verifica, sancito con D.M. del 10/12/2001 del Ministero Attività Produttive – Art. 2 (verificazione periodica degli strumenti di misura) – il quale prevede che i laboratori preposti alla verifica periodica debbano offrire garanzie d’indipendenza, non intrattenendo, quindi, rapporti commerciali, finanziari e societari con gli utenti metrici.

Condividi

51 commenti

  1. Salve ho ricevuto multa per aver oltrepassato linea di stop con Tred .. multa di 42,00 il 8/9/2020 … avrei pagata, ma mi è stata spedita tramite Pec aziendale perchè la macchina intestata alla mia società. Naturalmente non è stata vista, perchè la uso raramente. Poi un mese fa è arrivata raccomandata che mi avvisa della multa di 161 euro : la pago !!! Poi passo dai Vigili e mi dicono che c’e un altra multa per non aver segnalato il conducente di circa 600 euro e che se non la pago entro fine aprile diventeranno 1200 euro !!!!!!!!!!! Da alcuni mesi non si possono spedire più le multe tramite Pec però io devo pagarla lo stesso!!! Ho letto anche che non si deve più segnalare conducente se la macchine è aziendale. Domanda meglio che paghi adesso 600 euro o aspettare che arrivi quella da 1200 e fare ricorso, con il pericolo che venga rigettato ? Grazie Stefano

  2. Buongiorno oggi mi è stato notificato un verbale di violazione dell’art 146/2 del c.d.s. sostengono che abbia superato la linea di arresto, non mi hanno mandato nessuna foto, solo il verbale di € 48.07 se pago entro 5 gg, l’apparecchiatura di rilevamento è fissa si chiama red & speed matricola150921 omologazione ministeriale decreto n56214 del 08/07/2008 . La Omologazione non dovrebbe essere fatta annualmente? è possibile il ricorso, o visto la somma non esagerata mi conviene pagare? grazie per l’eventuale risposta….

  3. Buongiorno ho ricevuto una multa dove mi viene contestato di essere passato con il rosso. Di fatto non è stato così bensì ho utilizzato la corsia prevista per la svolta a sinistra (che aveva semaforo rosso) mentre proseguivo dritto dove la lanterna semaforica proiettava la luce verde. Posso fare ricorso?

  4. Buongiorno,
    ho ricevuto oggi 31/08/23 un verbale per proseguire la marcia con semaforo rosso successo in data 21/01/23.

    Posso fare ricorso? Sono passati più di 90 giorni.

    Grazie mille!!

    • Gentile Cliente, per valutare la fattibilità dell’opposizione, occorre che ci inoltri il verbale. Puoi inviare la documentazione a info@ricorsi.net. I nostri esperti ti risponderanno nel minor tempo possibile.

  5. Buonasera, ero in fase di arresto per semaforo giallo quando sono stato tamponato e di conseguenza trascinato in mezzo all’incrocio a semaforo rosso, poi ho proseguito la marcia per spostare l’auto dall’ingombro, nel frattempo il semaforo era rosso, Posso fare ricorso ?
    grazie

  6. Notifica passaggio con rosso, rilevazione automatica con immagini del 20/5
    Incrocio 3 corsie
    Semaforo verde centrale, semaforo rosso per svolta a sinistra (sulla corsia a sinistra).
    Scatta il verde centrale, vado dritto, ma mi trovo nella corsia a sinistra (rosso per la svolta), ma io non svolto, vado dritto e ho il verde.
    Arriva la notifica lo stesso (il 1/8), dalla foto si vede che vado dritto con evidente semaforo verde e NON svolto.
    Tecnicamente io non sono passato col rosso, ero solo nella corsia a sinistra (completamente sgombra).
    Nota: è accaduto 2 mesi fa, oggi il semaforo per svolta non c’è più.
    C’è speranza di ottenere qualcosa ?
    Grazie
    Giorgio

    • Ciao Giorgio,
      dovremmo esaminare il verbale per darti una risposta precisa. In linea di prima approssimazione potrebbe contestarsi il verbale per l’errata identificazione della violazione, che potrebbe consistere nella violazione della segnaletica orizzontale e non per il transito con semaforo rosso. Anche la sanzione in questo caso sarebbe notevolmente inferiore. Puoi inviarci il verbale e sapremo darti informazioni più precise.

    • Buongiorno Giorgio, mi trovo nella tua stessa situazione, posso sapere se poi hai presentato ricorso e se ti hanno cancellato la multa? Grazie mille

  7. Salve. Non sono sicuro di essere passato con rosso ma nel dubbio quanto tempo dovrei aspettare per la notifica della multa? Mi trovavo sul Sempione a Mazzo di Rho.
    Grazie

  8. Buonasera, leggo che citate tutta una serie di Decreti di Omologazione ma, DOVE LI PRENDETE dato che non si tratta di DECRETI ma di semplici DETERMINE che non hanno alcun valore giuridico in merito ad OMOLOGAZIONE?? Grazie per un cortese riscontro. Mario Gatto

    • Gentile Mario, decreti e determine sono atti amministrativi differenti. Quelli a cui noi ci riferiamo sono appunto decreti.

  9. Salve, mi è stata notificato un verbale di violazione dell’art. 146 comma 3 tramite sistema elettronico, costruttore ENGINE S.R.L. modello ENVES EVO MVD 1605 matricola AL1037H: “proseguiva la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa”. All’incrocio c’erano due corsie, una per girare a sinistra libera con il semaforo rosso e l’altra per andare diritto con semaforo verde. Io dovevo andare diritto ma in prossimità dell’incrocio ho superato la macchina che mi precedeva invadendo la corsia per girare a sinistra (ancora con il semaforo rosso) e ho proseguito la marcia per andare diritto (ancora con il semaforo verde). Il tutto è testimoniato dalle foto segnaletiche in mio possesso prese dal link che mi hanno inviato con il verbale.
    E’ possibile fare ricorso??
    Grazie

  10. buonasera ho ricevuto un verbale per passaggio con rosso ma senza alcun rilevamento fotografico, nel senso che il passaggio con il rosso lo attesta il vigile forse nascosto da qualche parte perchè io non lo vidi e comunque ero passato sul finire del giallo. di fatto non è basato sul photored o simili ma sulla rilevazione personale del vigile. che margini di contestazione ci sono?

    • la multa di per sé è valida anche senza riscontro fotografico. Per valutarne la opponibilità dovrebbe inviarcene copia e nel giro di qualche ora le risponderemo

  11. quante volte è consentito passare con il rosso/giallo senza incorrere nella recidiva e nella sospensione della patente? è consentito passare con il rosso e pagare solo la multa, due volte o 3 volte nell’arco di un biennio o nell’arco di un anno? grazie

  12. Buon giorno a tutti,mi è stato inviato lo stesso verbale.io ora non ricordo di preciso quel giorno come si sono svolte le dinamiche,ma so per certo che è la strada che faccio tutti i giorni per andare a lavoro da 15 anni,so che a quell’incrocio,a seguito degli elevati incidenti che si sono verificati spesso di notte,hanno messo questo dispositivo di rilevamento molto fiscale.
    è la seconda volta che mi capita di prendere una multa a quell’incrocio e la prima volta capitó perché a causa di dei lavori che stavano facendo sul ponte della lunigiana si formava cosa è ingorgo per mezzo della quale mi ritrovai i mezzi all incrocio assieme ovviamente ad altre macchine quando ormai il semaforo era rosso,e sgombrando l’incrocio mi venne notificato la stessa multa.
    Ora in quel di questo luglio non ricordo particolari lavori o code,resta il fatto che quel dispositivo è eccessivamente fiscale e fa davvero strano vedere come il comando municipale sia particolarmente solerte ad inviare multe poco prima delle ferie…sempre!

  13. salve e vi ringrazio in anticipo volevo sapere se i semafori con telecamera in postazione fissa debbano essere segnalate con cartelli

  14. Salve colgo l’occasione per riportarle il mio caso.
    Mentre stavo per attraversare un incrocio procedendo entro il limite di velocità e luce verde mi accorgo che si è acceso il giallo quando avevo già attraversato con la parte anteriore dell’auto la linea d’arresto (la lanterna semaforoca era circa sulla linea dello specchietto laterale) ovviamente non potevo fare altro che continuare la marcia e attraversare… il problema è che in quel particolare incrocio la luce gialla dura circa 2 secondi e una volta superato l’incrocio ho guardato dallo specchietto retrovisore e il semaforo era già rosso.
    Vorrei chiederle in caso di notifica di multa è possibile la contestazione?

    • Ciao Fabio, sulla questione dell’eccessiva brevità del giallo ci sono numerose sentenze. Inviaci copia del verbale e in poco tempo riceverai risposta.

  15. I comuni scaltri non sanzionano, in automatico, il passaggio col rosso ma l’art. 146 comma2, utilizzando sistemi automatici con foto, motivandolo in aggiunta con la definizione dell’art 41 comma 11, il superamento della striscia di fermata in costanza di rosso

  16. Ho avuto verbale ,contestato alla prefettura, avuto torto, ho contestato al giudice di pace ,il tutto,contro il verdetto del prefetto, a sua volta,avendo avuto ragione ,con un risarcimento di 50€ .come devo,ottenere ,il rimborso,avendo già presentato al prefetto la sentenza del risarcimento. Sono passati ben 10 mesi

    • Ciao, escutere un credito da una pubblica amministrazione non è semplice, i tempi sono più lunghi e la procedura è un po’ più complessa. Se intanto hai notificato la sentenza alla Prefettura hai fatto bene…non si sa mai che paghino. Altrimenti potresti aver bisogno di un Avvocato.

  17. Buongiorno vorrei sapere se sonompassibile di multa. Il rosso è scattato mentre passavo ho frenato e sono tornata indietro perché non avevo nessuno in coda… ma avevo oltrepassato la linea bianca non so dire dj quanto però…

    • Ciao Paola, il superamento della linea d’arresta integra la violazione, quindi il dispositivo potrebbe essere entrate in funzione. Speriamo non arrivi nessun verbale. In caso contrario puoi inviarcene copia e valuteremo insieme come procedere all’opposizione. In bocca al lupo

  18. I filmati utilizzati come prova dell’infrazione ” attraversamento semaforico con luce gialla o rossa” iniziano poco prima dell’accensione della luce rossa. Questi filmati non provano il fatto che la durata del giallo sia stata adeguata ( dai 3 ai 5 secondi) . Ricordo che se tale durata non é di almeno 3 secondi il semaforo é ILLEGALE. Se si vogliono usare questi filmati come prova, allora gli stessi dovrebbero iniziare non appena si accende la luce gialla e dovrebbero DIMOSTRARE CHE LA DURATA MINIMA E’ STATA RISPETTATA.

    • Ciao Raffaele, il problema in realtà è un po’ più complesso, perché il Codice della Strada non prevede in modo esatto e preciso quale sia la durata minima del giallo. Sul tema ci sono comunque interessanti pronunce della Cassazione, a cui generalmente facciamo riferimento anche nei nostri ricorsi.

    • Ho ricevuto una multa per violazione art. 146 CdS. I fotogrammi indicano che ho proseguito la marcia a semaforo rosso. Io non l’ho visto. Il semaforo è posto su strada rettilinea fuori dal centro cittadino. C’è una scuola nelle vicinanze (liceo classico), ci sono le strisce pedonali sulla strada. Prima del semaforo non c’è nessun segnale di pericolo. Si tratta di una località di mare. Nel periodo in cui tra stavo (febbraio 2020) non c’era un’anima perchè gli insediamenti com’è noto sono vuoti.
      Ho notato che il Comune ha appaltato il servizio di locazione dell’impianto a una società di consulenza e servizi.
      Ha senso il ricorso?

      • Ciao Francesco, è difficile darti indicazioni senza esaminare il verbale. Se vuoi puoi inviarcene copia e nel giro di qualche ora ti risponderemo

  19. Se mentre stai passando tranquillamente con il semaforo verde, ti accorgi, con la coda dell’occhio, che è scattato il giallo, cosa fai? Se continui prendi la multa, se ti fermi, è ovvio che devi frenare molto velocemente ma a quel punto hai già passato, anche se solo di 10 cm, la linea di stop, come la contesti?

  20. TUTTE QUESTE REGOLE BUROCRATICHE NON SOTTOPOSTE AL VAGLIO DI PERSONALE TECNICO
    COME AL SOLITO FANNO RIDERE I POLLI. NON TENGONO CONTO DELLE CONDIZIONI DELL’ASFALTO STRADALE. DIVERSI ANNI FA’ ARRIVANDO IN PROSSIMITA’ DI UN INCROCIO IMPORTANTE SE
    AVREI FERMATO LA MIA VETTURA VIOLENTEMENTE CON SEMAFORO GIALLO,LA VETTURA ALLE MIE SPALLE
    CHE PROCEDEVA VELOCEMENTE MI AVREBBE BUTTATO AL CENTRO DELL’INCROCIO A QUEST’ORA
    PROBABILMENTE SAREI GIA’ DA TEMPO CON UN PALETOT DI LEGNO.
    I COMUNI DEVONO PAGARE I VIGILI CON I SOLDI DELLE MULTE.SALUDI

    • le norme sono evidentemente pensate per consentire ai comuni di poter emettere più verbali…altrimenti come fanno a sanare i bilanci?

  21. Sapevo.e mi sbagliavo,che non comunicando i dati personali,i punti venivano tolti al proprietario.Quindi è interesse del proprietario comunicare alle autorità il nominativo del conducente.

  22. Nel transitare nei pressi di un incrocio, regolamentato da semaforo con luce verde, mi sono accorto con la coda dell’occhio che appena impegnato si è accesa la luce gialla/arancione, incorro in qualche sanzione?

  23. Sono passato con il giallo perché distratto da un Tizio che mi suonava insistentemente con il clacson.
    Una pattuglia di VV.UU. ha appuntato in numero di targa ed è andata via senza contestare l’infrazione.
    Non ci sono mezzi elettronici di sorveglianza.
    C’era obbligo di contestazione immediata ??

    • per le infrazioni semaforiche non c’è obbligo di contestazione immediata. facci sapere se la multa ti viene notificata e in bocca al lupo

  24. Salve, è possibile secondo voi impugnare un’eventuale multa per passaggio con rosso dovuto alla troppo breve durata del giallo..? Per farla breve, arrivo a velocità sostenuta a 20 mt dal semaforo che è ancora verde, quando scatta il giallo è tardi per rallentare ma dura neanche 3 secondi, e quando è già rosso non posso più fare a meno di attraversare. Considerato anche l’orario notturno e l’incrocio in quel momento deserto, si può fare ricorso contro la sanzione che probabilmente arriverà..? Grazie in anticipo

    • la breve durata del giallo è sempre il cuore del problema delle multe per passaggio con semaforo rosso. Il Codice della Strada non prevede una durata minima del giallo, ma della questione si è occupata anche la Cassazione in più riprese. Puoi inviarci copia del verbale e nel giro di qualche ora saremo in grado di darti la nostra valutazione.

  25. sono passato col rosso scattato da mezzo secondo , ho controllato l’incrocio e constatato che il verde per le altre auto in attesa arriva dopo 5-6 secondi dallo scatto del mio rosso, quindi in quei 5-6 secondi ho avuto il tempo di attraversare l’incrocio molto comodamente SENZA CREARE PERICOLO E TANTO MENO DANNO AD ALCUNO, chiedo PERCHE’ DEVO ESSERE PUNITO CON UNA SANZIONE COSI’ PESANTE (6 PUNTI PATENTE 133 EURO !) COME SE AVESSI ATTRAVERSATO L’INCROCIO CON LE ALTRE AUTO IN TRANSITO TRASVERSALMENTE ? perche’ non vale la gradazione punitiva che si osserva ad esempio nelle violazioni per superamento limiti di velocita’?? ( se passo il centro abitato a 60km ora non vengo punito come chi l’attraversa a 150km ora !)
    non voglio l’esenzione totale ma UN ADEGUAMENTO AL REALE PORICOLO CHE AVREI PROCURATO! ossia quasi nullo ! lalegge non deve essere una mannaia ma un bisturi !! o no??

    • Purtroppo il CdS non prevede per il passaggio con semaforo rosso la medesima graduazione della pena prevista per l’eccesso di velocità. Potrebbe essere un’idea di buon senso, ma non è prevista (dura lex, sed lex). Se hai ricevuto la multa, puoi inviarcela per una valutazione gratuita.

  26. Mentre ero ferma al semaforo rosso, mi sono distratta, ho messo prima e sono partita rendendomi conto che non era ancora scattato il verde.. vorrei capire le eventuali conseguenze

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Molto buono

4s

Sulla base di 422 recensioni su