Indice degli argomenti
Autovelox SS 7 bis km 86+550 ad Atripalda: omologazione e ricorso
Hai ricevuto un verbale dall’autovelox di Atripalda sulla SS 7 bis, al km 86+550 in direzione Manocalzati? È una delle postazioni più discusse dell’Irpinia: attiva da anni sulla Variante, ha generato un contenzioso costante davanti al Giudice di Pace di Avellino, con ricorsi accolti già dal 2018 e un nuovo accoglimento depositato nel 2026.
In questa scheda trovi il quadro della postazione, ciò che i verbali documentano sul dispositivo, le notizie di rilievo emerse sulla stampa locale e, soprattutto, il nodo giuridico che oggi pesa di più: l’apparecchio è indicato nel verbale come approvato, non come omologato. Vedremo anche perché il nuovo decreto ministeriale sugli autovelox, il DM n. 125/2026, non può essere considerato la parola definitiva sulla questione.
L’obiettivo è darti gli elementi per capire se ha senso far valutare il tuo verbale da un professionista, sapendo che l’esame documentale concreto si svolge nell’ambito del ricorso e non è un compito che devi svolgere da solo.
Scheda sintetica della postazione
| Comune | Atripalda (AV) |
|---|---|
| Strada / Località | SS 7 bis (Variante), km 86+550, direzione Manocalzati |
| Tipo di controllo | Autovelox in postazione fissa, rilevazione puntuale |
| Violazione contestata | Eccesso di velocità |
| Articolo del Codice della Strada | Art. 142 CdS |
| Ente accertatore | Polizia Municipale del Comune di Atripalda |
| Dispositivo indicato nel verbale | Autovelox 106 (Sodi Scientifica), con matricola del rilevatore e della CPU |
| Titolo del dispositivo indicato nel verbale | “Approvata” con decreti MIT n. 3758 del 06/08/2014, n. 2405 del 25/05/2015 e n. 476 del 09/12/2025 |
| Modalità di accertamento | Differita, senza fermo del veicolo |
| Limite di velocità vigente nel tratto | 70 km/h (ordinanza ANAS n. 62/2002) |
| Decreto prefettizio indicato nel verbale | Decreto del Prefetto di Avellino n. 256/09 del 31/05/2010, con integrazioni successive; ultimo decreto n. 46919 del 26/05/2025 |
| Gestione del dispositivo | Apparecchio in locazione a canone fisso, nella disponibilità della Polizia Municipale |
Cosa risulta dal verbale
Il verbale indica come strumento un Autovelox 106 di Sodi Scientifica, identificato da due matricole distinte (rilevatore e unità di elaborazione). L’apparecchio è in locazione a canone fisso: il Comune dichiara di averne la disponibilità completa ed esclusiva e di curare in proprio la convalida delle immagini e la redazione dei verbali, mentre a una società esterna sono affidati i soli servizi di supporto amministrativo.
Il punto più rilevante è il titolo del dispositivo. Il verbale scrive testualmente che l’apparecchiatura è “approvata” con tre provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: uno del 2014, uno del 2015 e uno del dicembre 2025. Non compare mai la parola “omologata”. Peraltro i provvedimenti sono indicati con la sigla “d.l.”, che nel linguaggio giuridico designa il decreto-legge, mentre si tratta di decreti dirigenziali del Ministero: un’imprecisione che, sommata al resto, rende ancora più necessaria la verifica del testo integrale degli atti.
Il verbale riporta inoltre un certificato di taratura rilasciato nel settembre 2025 da un laboratorio accreditato, una verifica di funzionalità eseguita nell’ottobre 2025 secondo il modulo della circolare del Ministero dell’Interno del 2017, il richiamo ai decreti prefettizi sul tratto, la dichiarazione di presegnalazione della postazione e l’attestazione che i dati del dispositivo sono stati trasmessi al Ministero nell’ambito del censimento nazionale degli autovelox previsto dal D.L. 73/2025. La documentazione fotografica non è allegata al verbale ed è dichiarata visionabile presso il Comando.
Cosa emerge dalla ricerca documentale sulla postazione
Un contenzioso che dura dal 2018
L’autovelox della Variante 7 bis è stato fin dall’inizio al centro dell’attenzione della stampa irpina. Già nel novembre 2018 le testate locali riferivano dei primi ricorsi accolti dal Giudice di Pace di Avellino, con condanna del Comune di Atripalda alle spese di lite, come riportato da Irpiniaoggi.
Nel 2019 una nuova sentenza del Giudice di Pace di Avellino, riferita proprio alla postazione del km 86+550, ha annullato i verbali per tre ragioni concorrenti: il giudice ha ritenuto illegittimo il decreto prefettizio n. 288, in relazione alla classificazione del tratto; ha rilevato che il parere della Prefettura consentiva l’attivazione del servizio solo “in via provvisoria”, senza un provvedimento definitivo richiamato nel verbale; e ha osservato che il Comune aveva depositato solo fotocopie prive di valore legale, senza dimostrare omologazione, taratura ed efficienza dell’apparecchio.
È un dato da tenere presente perché il parere prefettizio del 2017 (prot. n. 288/2016) è ancora oggi richiamato nei verbali della postazione, accanto ai decreti prefettizi successivi.
Il ricorso accolto nel giugno 2026: omologazione non provata
Il fatto locale più recente e più significativo è una sentenza del Giudice di Pace di Avellino depositata il 12 giugno 2026, riportata da Irpinianews nel settembre 2026. Il giudice ha annullato un verbale elevato proprio al km 86+550 e ha condannato il Comune alle spese, sulla base di due rilievi autonomi.
Il primo: “l’omologazione e l’approvazione dell’autovelox sono due procedure distinte e non interscambiabili”, e il Comune non ha dimostrato che l’apparecchio fosse regolarmente omologato. Il secondo: l’ente non ha dato prova di aver verificato con esito positivo il regolare funzionamento dello strumento prima del rilevamento, e la taratura, riferita a un momento precedente, non basta a colmare la lacuna. Il giudice ha ritenuto i due motivi sufficienti, senza esaminare gli altri (classificazione del tratto, mancata contestazione immediata, segnaletica), ricordando che il ricorso va accolto “quando non è certa la responsabilità del ricorrente”.
Secondo quanto riferito dalla stessa testata, la sentenza si fonda sull’orientamento della Corte di Cassazione inaugurato con l’ordinanza n. 10505/2024.
Il dispositivo è solo “approvato”
I verbali della postazione qualificano l’Autovelox 106 come “approvato”. La circostanza è coerente con quanto riportato dalla stampa locale, secondo cui il dispositivo di Atripalda non risulterebbe omologato e la Prefettura di Avellino sarebbe orientata ad accogliere i relativi ricorsi.
Due dei tre decreti indicati nel verbale (2014 e 2015) sono anteriori al DM 282/2017, cioè al decreto che fino al 2026 ha disciplinato i controlli sugli autovelox. Questo dettaglio, come si vedrà, ha un peso specifico anche alla luce del nuovo decreto ministeriale.
Il nuovo DM 125/2026 e la cosiddetta “omologazione automatica”
Con il decreto MIT dell’8 giugno 2026, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2026 ed entrato in vigore il 12 luglio 2026, il Ministero ha riscritto la disciplina di omologazione, taratura e verifica degli autovelox, abrogando in gran parte il DM 282/2017. L’art. 6 stabilisce che i dispositivi conformi ai prototipi approvati con i provvedimenti elencati nell’Allegato B “si intendono omologati”, a decorrere dal 12 luglio 2026. Tra i modelli inclusi nell’elenco figura l’Autovelox 106.
Molti Comuni stanno invocando questo decreto per chiudere il contenzioso sull’omologazione. Per le ragioni illustrate nella sezione che segue, si tratta di un argomento che il ricorrente ha strumenti seri per contrastare, sia sul piano temporale sia, ancora prima, sul piano della gerarchia delle fonti.
Profili tecnici e procedimentali rilevanti
Omologazione e approvazione: due procedimenti diversi
L’art. 142, comma 6, del Codice della Strada stabilisce che le violazioni dei limiti di velocità si accertano con apparecchiature “debitamente omologate“. L’art. 45 CdS e l’art. 192 del Regolamento di esecuzione (DPR 495/1992) distinguono l’omologazione, cioè la verifica che certifica la conformità del prototipo a precisi requisiti tecnici e ne autorizza la produzione in serie, dall’approvazione, un atto con presupposti e finalità differenti che non comporta lo stesso confronto tecnico.
La Corte di Cassazione ha affermato con chiarezza che l’approvazione non equivale all’omologazione: con l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024 e con la sentenza n. 12924 del 14 maggio 2025 la Seconda Sezione civile ha stabilito che i due procedimenti hanno “caratteristiche, natura e finalità diverse” e che un accertamento eseguito con apparecchio solo approvato non soddisfa il requisito dell’art. 142. Lo stesso principio è stato ribadito anche nel 2026, ed è quello su cui si fonda la sentenza del Giudice di Pace di Avellino del giugno scorso relativa proprio a questa postazione.
Per l’autovelox di Atripalda, che il verbale stesso qualifica come “approvato”, il profilo costituisce un argomento centrale in sede di ricorso.
Perché il DM 125/2026 non può prevalere sul Codice della Strada
Il cuore della questione è il rapporto tra il nuovo decreto ministeriale e la legge. Il DM 125/2026 è una fonte di rango secondario: un atto del Ministero che può dare attuazione al Codice della Strada, ma non modificarlo né introdurre una disciplina incompatibile con esso. In termini semplici, nella scala delle norme la legge sta sopra e il decreto ministeriale sotto: il secondo deve adeguarsi alla prima, non il contrario.
L’art. 142, comma 6, CdS, che è norma di legge (D.Lgs. 285/1992), richiede apparecchi “debitamente omologati”. L’omologazione, secondo l’art. 45 CdS e l’art. 192 del Regolamento, è il risultato di un procedimento tecnico specifico sul prototipo. Stabilire con un decreto ministeriale che dispositivi soltanto approvati “si intendono omologati” significa attribuire a un atto diverso gli effetti dell’omologazione senza che quel procedimento sia stato svolto: è una finzione giuridica che la fonte secondaria non ha il potere di introdurre, perché finisce per svuotare il requisito voluto dal legislatore.
C’è un secondo livello. Il Regolamento di esecuzione del Codice è un regolamento governativo, adottato con decreto del Presidente della Repubblica. L’art. 17, comma 3, della L. 400/1988 (la legge che disciplina il potere regolamentare) prevede che i regolamenti ministeriali “non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo”. Un decreto del singolo Ministero, anche se avesse natura regolamentare, non può dunque cancellare la distinzione tra approvazione e omologazione che il Regolamento governativo mantiene.
La Cassazione ha già applicato questa logica alle circolari ministeriali che tentavano di equiparare approvazione e omologazione, affermando che un atto amministrativo non può modificare il contenuto di una norma di rango primario. Lo stesso ragionamento vale per un decreto ministeriale che persegue il medesimo risultato. Anche la giurisprudenza di merito ha ribadito che decreti e circolari ministeriali, in quanto di rango inferiore alla legge, non possono derogare all’obbligo di omologazione.
Ne deriva che, anche per i verbali successivi al 12 luglio 2026, l’omologazione “per decreto” resta un profilo pienamente contestabile.
I verbali per transiti anteriori al 12 luglio 2026
Per molti verbali della postazione la questione è ancora più netta. Il DM 125/2026 è in vigore dal 12 luglio 2026 e lo stesso art. 6 fa decorrere l’omologazione automatica da quella data. Nel sistema delle sanzioni amministrative vale il principio di legalità dell’art. 1 della L. 689/1981: la violazione si valuta in base alle norme vigenti al momento in cui è stata commessa. Un transito rilevato prima del 12 luglio 2026 resta quindi soggetto al regime precedente, nel quale l’apparecchio solo approvato non soddisfa l’art. 142 CdS.
Non conta la data in cui il verbale è stato redatto o notificato, ma quella della rilevazione. Il Giudice di Pace di Lecce, con la sentenza n. 22860/2026, ha già escluso l’applicazione del nuovo decreto a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, annullando l’ordinanza-ingiunzione fondata su un apparecchio solo approvato.
Allegato B, decreti anteriori al 2017 e targhetta identificativa
Anche a voler applicare il DM 125/2026, l’omologazione automatica non opera in modo indistinto. L’Allegato B elenca i provvedimenti di approvazione emanati ai sensi del DM 282/2017; per i dispositivi approvati prima di quel decreto e non inclusi nell’elenco, l’omologazione va richiesta con un procedimento apposito. Il verbale di Atripalda richiama due decreti del 2014 e del 2015, anteriori al 2017, e un decreto del dicembre 2025: spetta all’ente dimostrare quale provvedimento copra esattamente l’esemplare installato al km 86+550 e se quel provvedimento rientri nell’Allegato B.
Il nuovo decreto prevede inoltre che il dispositivo riporti sulla targhetta identificativa gli estremi del decreto di omologazione, con aggiornamento alla prima taratura utile. Proprio l’assenza della targhetta aggiornata è stata valorizzata dal Giudice di Pace di Lecce per escludere l’applicabilità del decreto al caso concreto.
Verifica di funzionalità prima del rilevamento
La taratura periodica (la verifica annuale, eseguita da un laboratorio accreditato, che lo strumento misuri correttamente) è cosa diversa dalla verifica di funzionalità, cioè il controllo che l’apparecchio funzioni regolarmente nel periodo in cui rileva. Il Giudice di Pace di Avellino, nel giugno 2026, ha annullato un verbale di questa postazione proprio perché il Comune non aveva provato di aver verificato con esito positivo il funzionamento prima del rilevamento. Quando il verbale richiama una verifica risalente a molti mesi prima del transito, il profilo merita un esame attento.
Decreto prefettizio e classificazione del tratto
Sulle strade extraurbane l’autovelox fisso senza contestazione immediata è ammesso solo nei tratti individuati da un decreto del Prefetto, come prevede l’art. 4 del D.L. 121/2002: in sostanza, un atto della Prefettura che autorizza il controllo automatico su quel preciso tratto. Per la Variante 7 bis il verbale richiama una sequenza di decreti dal 2010 al 2025 e il parere del 2017 già giudicato critico dal Giudice di Pace nel 2019. La legittimità e la vigenza del decreto alla data del transito, nonché la corretta classificazione della strada, sono profili che si esaminano sul testo integrale degli atti.
Limite di velocità ed ente proprietario della strada
Il limite di 70 km/h è attribuito a un’ordinanza ANAS del 2002, mentre lo stesso verbale dà atto che la strada è stata riclassificata con DPCM del 23/11/2004. La coerenza tra l’ordinanza invocata e l’ente proprietario competente dopo la riclassificazione, così come la presenza della relativa segnaletica, è un ulteriore elemento da verificare in sede di ricorso.
L’attività documentale che viene svolta nel ricorso
Nel ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace è il Comune di Atripalda a dover dimostrare la regolarità del procedimento. Il legale del ricorrente esamina la documentazione che l’amministrazione è tenuta a produrre, in particolare:
- i decreti MIT n. 3758/2014, n. 2405/2015 e n. 476/2025 in testo integrale, per accertarne la natura (approvazione o omologazione) e i modelli coperti
- la prova dell’eventuale inclusione dell’esemplare nell’Allegato B del DM 125/2026 e della targhetta identificativa aggiornata
- il certificato di taratura e l’accreditamento del laboratorio che lo ha rilasciato
- i verbali delle verifiche di funzionalità, con particolare attenzione al periodo del rilevamento
- i decreti prefettizi sul tratto e il parere del 2017, con verifica della loro vigenza
- l’ordinanza sul limite di 70 km/h e gli atti sulla riclassificazione della strada
- la documentazione su posizione e distanza della segnaletica di presegnalazione
- la documentazione fotografica integrale e il contratto di locazione del dispositivo
Le lacune o le incoerenze che emergono da questi atti sono il materiale su cui si costruiscono i motivi di opposizione.
Domande frequenti
L’autovelox di Atripalda è omologato?
Il verbale lo qualifica come “approvato” con decreti del MIT, non come omologato. Secondo la Cassazione approvazione e omologazione non sono equivalenti, e il Giudice di Pace di Avellino ha annullato nel giugno 2026 un verbale di questa postazione proprio perché l’omologazione non era stata provata.
Il nuovo decreto autovelox del 2026 ha sanato tutto?
No. Il DM 125/2026 opera solo dal 12 luglio 2026 e non si applica ai transiti precedenti. In ogni caso è un decreto ministeriale, di rango inferiore al Codice della Strada: non può trasformare per finzione un’approvazione in omologazione, e il giudice può disapplicarlo se lo ritiene in contrasto con la legge.
Il mio verbale è stato notificato dopo luglio 2026 ma il transito è precedente: cosa conta?
Conta la data della rilevazione, non quella della redazione o della notifica del verbale. Per i transiti anteriori al 12 luglio 2026 si applica il regime precedente al nuovo decreto.
Posso pagare in misura ridotta e poi fare ricorso?
No. Il pagamento chiude la contestazione e preclude il ricorso. Se pensi di opporti, fai valutare il verbale prima di pagare.
Quanto tempo ho per fare ricorso?
Hai 60 giorni dalla notifica per il ricorso al Prefetto di Avellino e 30 giorni per il ricorso al Giudice di Pace di Avellino.
Devo procurarmi io i documenti tecnici prima del ricorso?
No. Nel procedimento di opposizione l’onere di provare la regolarità dell’accertamento grava sul Comune. L’esame della documentazione è un’attività che si svolge nel ricorso, a cura di chi lo segue.
Quando può avere senso valutare un ricorso
Nel ricorso davanti al Prefetto o al Giudice di Pace non sei tu a dover dimostrare che il verbale è illegittimo: è il Comune di Atripalda a dover provare che dispositivo, decreti, taratura, verifiche e segnaletica erano in regola al momento del transito.
Per la postazione della SS 7 bis al km 86+550 gli elementi di rilievo sono numerosi e convergenti: un dispositivo che il verbale stesso qualifica come solo approvato; una giurisprudenza di legittimità che distingue nettamente approvazione e omologazione; un precedente specifico del Giudice di Pace di Avellino sulla stessa postazione, depositato nel giugno 2026; un decreto ministeriale che non si applica ai transiti anteriori al 12 luglio 2026 e che, per quelli successivi, resta una fonte subordinata alla legge; una storia di decreti prefettizi già sottoposta a censura. Sono profili che meritano un esame approfondito sul tuo verbale.
Le sedi disponibili sono il Prefetto di Avellino (art. 203 CdS), entro 60 giorni dalla notifica e senza costi, e il Giudice di Pace di Avellino (art. 204-bis CdS), entro 30 giorni, con il versamento del contributo unificato.
Hai una multa dall’autovelox di Atripalda?
Se il tuo verbale arriva dalla postazione della SS 7 bis al km 86+550 e vuoi sapere se gli argomenti descritti in questa scheda valgono anche per te, invia la tua multa: esaminiamo il verbale e ti diciamo quali profili possono essere fatti valere nel ricorso.
