Autovelox sulla Paullese
Sintesi dei contenuti
Gli autovelox sono la causa maggiore di multe in Italia, sia per la quantità di dispositivi sparsi in tutto il territorio, che per la tecnologia in continuo aggiornamento utilizzata. Proprio in merito a quest’ultimo aspetto, sembra molto interessante analizzare il caso dei nuovi autovelox sulla Paullese. Infatti, sono stati utilizzati i modelli Celeritas Evo 1506, in grado di rilevare la velocità media. Vediamo insieme, quindi, cosa bisogna sapere in merito a questo speciale strumento.
Tutto sull’autovelox sulla Paullese
Dunque, dal 9 febbraio 2022 sulla strada Paullese, per essere precisi, sulla S.P. ex S.S. 415 dal km 6+530 al km 7+581 direzione Paullo e dal km 8+318 al km 7+051 in direzione Milano, sono stati sostituiti i vecchi strumenti di rilevazione della velocità istantanea, già presenti sul tratto stradale, con dei nuovi dispositivi smart, che utilizzano la tecnologia IOT e sono capaci di rilevare la velocità media o puntuale.Come abbiamo detto, il nuovo modello utilizzato è il Celeritas Evo 1506. Questo intervento fa parte del “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana”, finalizzato all’incremento della sicurezza sulla rete stradale.
I nuovi dispositivi sono attivi 24 ore su 24 ed il limite di velocità da rispettare è di 90 Km orari.
Il dispositivo di rilevazione della velocità Celeritas Evo 1506
È importante focalizzarci sul modello del dispositivo perché è davvero innovativo. Infatti, il Celeritas Evo è in grado di rilevare la velocità media su un tratto di strada predeterminato, in modo automatico. Tra l’altro, questo strumento invia le immagini verso il server di gestione solo quando rileva un sospetto di violazione, dunque garantisce l’assoluto rispetto della privacy.
Inoltre, il Celeritas consente di rilevare la velocità delle macchine anche in modalità istantanea, è operativo h 24, negli orari notturni utilizza degli illuminatori, è capace di effettuare il proprio lavoro su diversi sensi di marcia ed ha un bassissimo impatto ambientale.
Per il calcolo della velocità, il sistema si basa su una tecnologia denominata “plate matching”, utilizzata soprattutto dai dispositivi di rilevazione di seconda generazione. Il controllo, in sostanza, non si basa sull’identificazione della targa, ma su un approccio statistico che considera la bassa probabilità di confondere due veicoli di passaggio nel tratto di strada determinato.
Questo metodo consente sia di ridurre l’inefficienza che spesso hanno presentato i sistemi che si basano sull’identificazione delle targhe (si pensi ai casi in cui i numeri si leggono male), sia, come abbiamo detto, di rispettare appieno la privacy del guidatore.
Tra l’altro, come tutti i dispositivi capaci di calcolare la velocità media, il Celeritas Evo 1506 è molto più sicuro dei classici autovelox che rilevano la velocità istantanea, perché non porta i guidatori ad effettuare brusche frenate e non si limita ad accertare la violazione solo per l’instante in cui passa l’auto.
Profili di illegittimità per il sistema di rilevazione Celeritas Evo 1506:
Da quanto abbiamo appena detto, emerge chiaramente che il Celeritas Evo 1506 è molto più simile ad un tutor che ad un autovelox. Ricordiamo, infatti, che mentre questi ultimi sono in grado di rilevare solo la velocità istantanea, i primi rilevano quella media. Ne consegue che, a questo tipo di strumento, deve essere applicata la normativa che viene applicata ai tutor.
Vediamo insieme, quindi, quali sono i 3 motivi più classici che legittimano un ricorso avverso la multa presa a causa della rilevazione effettuata da questi dispositivi, con un’alta probabilità che l’opposizione venga accolta e la sanzione annullata:
- Limite di tolleranza: per tutti i dispositivi che rilevano la velocità media, non dovrebbe applicarsi il limite di tolleranza del 5% come per gli autovelox che rilevano la velocità istantanea, ma il criterio progressivo previsto dall’articolo 345 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, in base al quale “alla determinazione della velocità è associato l’errore relativo – a favore del trasgressore – pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora”. Purtroppo, questo criterio non viene ancora univocamente applicato dai Giudici di merito.
- Segnaletica: in rispetto del principio del legittimo affidamento e della normativa sulla segnaletica, che dispone che gli avvisi sulla presenza di questi strumenti siano chiari e ben visibili, dovrebbe essere specificato anche se il dispositivo di rilevamento ha postazione fissa o mobile e se è in grado di rilevare la velocità media. In questo senso, vi consigliamo di leggere il nostro articolo, in cui viene riportata la sentenza del Giudice di Pace di Milano.
Per capire il principio giuridico alla base della regolamentazione di questa materia, riportiamo anche la massima espressa dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza 5997/2014:
“In altri termini la “ratio” della preventiva informazione in questione secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti dei competenti Ministeri) è rinvenibile – come è stato sottolineato nella pregressa giurisprudenza di legittimità – nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico”.
- Controlli: infine, ricordate che i dispositivi di rilevazione della velocità, tutti, devono essere sottoposti all’omologazione, approvazione e taratura. In particolare, ricordiamo che, per i Giudici di merito, è ormai pacifico che un dispositivo sottoposto all’approvazione, necessita anche di essere stato sottoposto all’omologazione per essere legittimamente utilizzato (sul punto può essere utile il nostro articolo su omologazione ed approvazione ). In questo senso, si è espresso anche il Giudice di Pace di Reggio nell’Emilia con sentenza 543/2021, annullando due multe per il superamento dei limiti di velocità, rilevate proprio con il modello Celeritas Evo 1506. Inoltre, la stessa Corte di Cassazione ha stabilito che sia gli autovelox che i tutor devono essere sottoposti ai controlli di omologazione e taratura e che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di rilevazione della velocità, il giudice DEVE accertare se effettivamente l’apparecchio è stato sottoposto alle regolari operazioni di verifica di funzionalità e taratura e l’amministrazione deve presentare le relative certificazioni.
In ogni caso, ricordate che le tecnologie utilizzate per la rilevazione della velocità delle auto sono in continuo sviluppo e di conseguenza lo sono anche la normativa e la giurisprudenza. Dunque, è sempre bene chiedere un parere legale per sapere se ci sono gli estremi per opporsi alla multa.