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La Città Metropolitana di Milano raccoglie un grande bacino di utenti. Persone che si spostano in lungo e in largo nel territorio, pendolari abituati a macinare chilometri per raggiungere il posto di lavoro e ritornare nelle loro abitazioni. Ad accompagnarli costantemente durante i loro tragitti vi sono le telecamere in più punti installate nei comuni di Basiglio, Binasco, Carpiano, Locate, Lacchiarella, Pieve e soprattutto Opera, ove lungo la S.P. ex S.S. 412, in Val Tidone, è posizionato il dispositivo denominato Celeritas EVO 1506.
Il Celeritas EVO 1506
Come in molti già sapranno, il Celeritas EVO 1506 differisce dai comuni autovelox, poiché non misura la velocità istantanea, ma quella media lungo un determinato tratto di percorrenza. Questa misurazione avviene ovviamente non mediante un singolo rilevatore, ma mediante due, di cui uno posizionato ad inizio tratta e uno alla fine. Il sistema tiene, quindi, traccia del tempo che l’automobilista impiegherà per transitare dal punto iniziale al punto finale e potrà così calcolare automaticamente la velocità media di percorrenza.
La rilevazione delle infrazioni avviene, quindi, in modo non troppo diverso da quanto accade lungo l’asse autostradale, mediante i comunemente detti “tutor” (il cui nome tecnico è in realtà SICVe).
Ne consegue che ai Celeritas EVO 1506 è destinata ad essere applicata la relativa normativa di riferimento, che ha già dato in passato numerosissimi spunti alla giurisprudenza di merito che in numerose occasioni ha annullato le multe rilevate mediante i tutor.
Come per i tutor (e per tutti i dispositivi che mirano non la velocità istantanea, ma quella media), infatti, il limite di tolleranza strumentale non dovrebbe essere fisso al 5%, ma variare in base alla velocità rilevata: maggiore è, infatti, il coefficiente rilevato è proporzionalmente maggiore è il margine di errore dei dispositivi. Questo principio, sebbene generalmente ignorato dalle pubbliche amministrazioni (che altrimenti avrebbero minori occasioni di far cassa), è espressamente previsto dall’art. 345 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Ma vi è di più.
I dispositivi che rilevano la velocità media, come il Celeritas EVO 1506 di cui stiamo parlando, proprio perché rilevano la velocità in due differenti punti dovrebbero essere accompagnati da una specifica segnaletica stradale, che informi l’automobilista delle due rilevazioni a cui è sottoposto. Al contrario, la segnaletica presente lungo la S.P. ex S.S. 412, in Val Tidone, non è di fatto idonea e conforme alla normativa vigente.
Questi principi sono stati recentemente di nuovo affermati dal Giudice di Pace di Milano, il quale (nella sentenza di cui a seguire pubblichiamo il testo integrale), ha espressamente previsto che:
la presenza un controllo della velocità media deve essere preventivamente segnalata, così da indurre gli utenti della strada alla prudenza e all’attenzione per l’intero tratto monitorato. In mancanza di tale adeguato preavviso, i punti rilevamento non possono considerarsi conoscibili, poiché la visibilità è limitata alla sola porta di ingresso. L’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento non è come un autovelox, poiché effettua il calcolo della velocità media lungo un tratto, considerando due singoli punti di passaggio (una porta ingresso e una porta di uscita posti a una determinata distanza).
La giurisprudenza del Giudice di Pace di Milano
Come abbiamo appena detto, il tenore delle nostre argomentazioni ha già trovato accoglimento innanzi al Giudice di Pace di Milano, il quale, seguendo gli orientamenti di Cassazione da noi suggeriti ha annullato le multe rilevate mediante il Celeritas EVO 1506 in Val Tidone.
A seguire il testo integrale e le immagini della sentenza.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
Sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
DEPOSITATA IL 20/06/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Milano, Sezione 2°, d.ssa *** ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. ***/2022 R.G.
PROMOSSA DA
M*** P***, C.F. ***, in autodifesa
ATTORE OPPONENTE
contro
CITTÁ METROPOLITANA DI MILANO, in persona del Sindaco in carica, con domicilio in Milano, via Vivaio n. 1, C.F. 08911820960
rappresentata e difesa dall’avv. ****, con studio in Milano, via ***
CONVENUTO OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
L’opponente chiede che il verbale numero VM00240263 venga annullato.
La Città Metropolitana di Milano si costituisce, chiedendo il rigetto del ricorso. I cartelli di preavviso utilizzati per dispositivi come Tutor, come nel caso in esame, devono ritenersi inadeguati, se non specificano, che viene effettuato il rilevamento della velocità “media”.
Infatti, la presenza di un controllo della velocità media deve essere preventivamente segnalata, così da indurre gli utenti della strada alla prudenza e all’attenzione per l’intero tratto monitorato. In mancanza di tale adeguato preavviso, i punti di rilevamento non possono considerarsi conoscibili, poiché la visibilità è limitata alla sola porta di ingresso.
L’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento non è come un autovelox, poiché effettua il calcolo della velocità media lungo un tratto, considerando due singoli punti di passaggio (una porta di ingresso e una porta di uscita posti a una determinata distanza).
Occorre evidenziare l’inadeguata segnalazione dell’apparecchiatura, poiché il cartello sul tratto di strada in oggetto non specificava che la velocità veniva misurata a inizio e fine strada, ossia in due diversi in punti di passaggio (cfr. Cass. ordinanza n. 5873/2017).
Appare infatti “…conforme all’interesse pubblico segnalare la presenza di un controllo della velocità media (per un tratto adeguato), così da indurre l’utenza a prudenza per l’intero tratto monitorato. Inoltre un’adeguata segnalazione dello strumento appare in linea con la tutela dell’affidamento dell’utente della strada circa le modalità di controllo in concreto in atto: se, quindi, normalmente il controllo della velocità media sarà segnalato come tale, la mancanza della specificazione dovrebbe lasciare propendere per un controllo di tipo puntuale…” (cfr. Trib. Latina n. 933/2020).
Soprattutto occorre evidenziare che il potere sanzionatorio della P.A. “…in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione…” (cfr. Cass. ordinanza n. 25769 del 2013).
Deve, quindi, essere accolto il ricorso con annullamento del verbale impugnato.
Alla soccombenza segue la condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando,
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il verbale n. ***, della Città Metropolitana di Milano;
Condanna Città Metropolitana di Milano al pagamento delle spese di lite a favore della parte ricorrente Signor P*** M***, che liquida in euro 43,00.
Così deciso in Milano, 4 maggio 2022
Il Giudice di Pace
Dott.ssa ***
Le foto dei luoghi
Come già descritto, la segnaletica posta sulla S.P. ex S.S. 412, in Val Tidone, non è conforme alla normativa vigente. Questi sono gli scatti che dimostrano lo stato dei luoghi e l’assenza di segnali che indichino all’automobilista che la rilevazione avrà ad oggetto la velocità media e non quella istantanea.
Informazioni sul ricorso
Segnalazioni ricevute negli ultimi 20 giorni: 25
Ricorsi presentati e in attesa di decisione: 18
Prefetto competente per l’opposizione: Milano
Giudice di pace competente per l’opposizione: Milano
Valutazione di opponibilità: *****
La valutazione di opponibilità riguarda il nostro giudizio circa la correttezza formale
della tipologia di verbale, espressa simbolicamente in una scala da 0 a 5 stelle, in
cui lo zero esprime l’impossibilità di rinvenire ragioni di opponibilità
Informazioni sul verbale
Ente che ha emesso il verbale: Polizia Locale della Città Metropolitana di Milano
Infrazione: Eccesso di velocità
Articolo violato: art. 142 del Codice della Strada
Dispositivo utilizzato: CELERITAS EVO 1506 (mat. AK0702H – AK0687H a Opera)
Luogo della rilevazione: S.P. ex S.S. 412 della Val Tidone (Tidone dir. Landriano fino al
km 2+470 circa a Opera)
Estratto dal verbale
Il gg/mm/aaa alle ore hh:mm:ss, presso il Comando di Polizia Locale in Intestazione, il sottoscritto Agente ha accertato che il conducente del veicolo targato AB123CD il gg/mm/aaa alle ore hh:mm:ss in corrispondenza di S.P. ex S.S. 412 della Val Tidone dir. Landriano fino al km 2+470 circa; lunghezza tratto: mt. 958,2 nel territorio di Opera, circolava alla velocità media rilevata dall’apparecchiatura di Km/h 84,0.
6 risposte
come faccio a fare ricorso?
Ancora così. Multa presa il giorno 7/1/22…dalla media risulta, 5 Km/h sopra il limite di 70 km/h…e pagata perché, dovendo lavorare ed occuparsi anche, di una persona anziana e non autosufficiente…il tempo per i ricorsi non c’è! Quindi, pagata !!!!
ritirato verbale ieri 25/10/2022 con rilevazioni il 10/09/2022. non ricordo che vi fosse segnaletica che citasse tutor. oggi 26/10/2022 farò un passaggio per verificare.
se vi fosse corretta segnaletica ora,ma non il 10/09/2022,come posso dimostrarlo? per fare ricorso. cioè se la hanno regolarizzata dal giorno del rilevamento al giorno della notifica. grazie
Buongiorno,
ho appena ricevuto raccomandata che riporta infrazione in quel tratto del 24/09/2022 ha ancora senso fare ricorso? Se sì potreste indicarmi la prassi?
Distinti saluti
Buonasera io nel 2021 ho avuto 14 segnalazioni sempre sulla tratta strada valtidona con rilevamento di 71 km/h rispetto al limite di velocità di 70. Vorrei sapere in primis se vale la pena di pagare le multe che in totale sono 1400 Eur che oltretutto sono andate in prescrizione e poi fare il ricorso oppure posso fare il ricorso subito.