Perché le multe di Monastir sono nulle

Monastir è un piccolo comune di poco più di quattromila anime, in provincia di Cagliari, e il suo nome risulterà probabilmente familiare a chi negli ultimi tempi abbia percorso la S.S. 131. Proprio sulla S.S. 131 (e in particolare al km 19,932 in direzione Cagliari) è, infatti, collocato l’autovelox Traffistar SR 520, pronto a rilevare chi superi il limite di velocità di 90km/h.

Il verbale e il ricorso

I verbali emessi dal Comune di Monastir sembrano uguali a tanti altri: sono puntualmente indicati il luogo dell’infrazione, la data e l’orario; è descritta la condotta sanzionata e l’articolo del Codice della Strada (l’art. 142) che sarebbe stato violato. Alla stessa maniera è indicato il modello dell’autovelox e il suo numero di matricola: si tratta in particolare del modello Traffistar SR 520, con matricola n. MON-N1076-01-CV. Tuttavia, malgrado le apparenze, con un po’ di attenzione e, volendo anche con una piccola indagine personale, potrà facilmente essere individuata una principale grave illegittimità.

Come, infatti, potrà scorgersi leggendo il testo integrale del verbale (alla fine di questo articolo) l’autovelox  Traffistar SR 520 sarebbe stato omologato mediante decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  n. 47177 del 04.06.08.

Basterà una breve ricerca su Google per trovare esattamente questo provvedimento e poter scoprire che il Ministero non ha decretato l’omologazione dell’autovelox Traffistar SR 520, ma la sua approvazione.

Vale adesso la pena di chiedersi: approvazione e omologazione sono provvedimenti aventi la medesima natura oppure l’uno prescinde dall’altro? Se vuoi saperne di più ti raccomandiamo di leggere questa breve guida in cui abbiamo trattato le motivazioni per le quali è possibile contestare una multa per eccesso di velocità.

La sentenza del Giudice di Pace di Cagliari

Anche su questa motivazione era basato il ricorso che abbiamo sottoposto al Giudice di Pace di Cagliari contro la multa per eccesso di velocità emessa dal Comando di Polizia Municipale di Monastir.

Il Giudice di Pace ovviamente ha espresso parere conforme alla nostra tesi: approvazione e omologazione non sono termini tra loro assimilabili, giacché si tratta di provvedimenti distinti l’uno dall’altro da autonoma disciplina. Per tale ragione è da ritenere l’autovelox Traffistar SR 520 privo di omologazione e, pertanto, non idoneo alla rilevazione delle multe per eccesso di velocità.

Pubblichiamo qui di seguito, oltre al testo del verbale per eccesso di velocità emesso dal Comando di Polizia Municipale di Monastir, anche il testo integrale della sentenza del Giudice di Pace di Cagliari.

Estratto del verbale per eccesso di velocità emesso dal Comando di Polizia Municipale di Monastir

 VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA

(Art. 201 del D.L.vo 30/04/92 n. 285 ed art.385 del Reg. di esec.)

Verbale n° V/1263456/2021 (Prot. 1234/2021) del gg/mm/aaa

Il giorno gg/mm/aaa alle ore hh:mm in S.S. 131 – MONASTIR altezza Km 19,392 direz. CAGLIARI il conducente del veicolo targa AB123CD ha violato l’art. 142/9 del C.d.S. poiché: circolava alla velocità di Km/h 132,05, superando di Km/h 42,05 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità Km/h 90). La velocità  è stata determinata, ai sensi dell’art.345/2c. D.P.R. 16/12/92 N.495, così come modificato dall’art.197 D.P.R. 16/9/96 N.610, tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocità con minimo di 5 Km/h, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione della apparecchiatura in dotazione al comando modello Traffistar SR 520 di proprietà del Comune di Monastir, impianto num. MON-N1076-01-CV om. 47177 del 04/06/08 del Min. Inf. Trasp. per la rilevazione automatica della velocità da postazione fissa non presidiata, la cui perfetta funzionalità è stata accertata in sede di collaudo e taratura. L’apparecchiatura è situata a metri 1358 dal cartello come previsto dalla normativa vigente, e come da segnaletica ivi esistente. Velocità indicata sulla risultanza fotografica Km/h 139, disponibile in visione presso questo Comando con la certificazione di collaudo e taratura dell’impianto. Il presente verbale è aumentato di un terzo ai sensi dell’art. 195 comma 2-bis in quanto accertata in orario tra le 22 e 07. Verbale compilato dall’accertatore dopo aver visionato la documentazione fotografica.

Non è stato possibile contestare immediatamente la violazione causa: Utilizzati mezzi tecnici di cui all’art.4 D.L. 121/02 mod.e conv. con L.168/02 su strada,ove per motivi di sicurezza al traffico è impossibile effettuare la contestazione immediata- Decr. Prefettura di CA n.26209 del 20.04.10.

La violazione comporta la decurtazione di n. 06 (sei) punti sulla patente di guida ai sensi dell’art.126-bis del C.d.S.

La decurtazione è raddoppiata qualora il responsabile risulti titolare di patente di guida da meno di 3 anni.

AVVERTENZE – RICHIESTA COMUNICAZIONE DATI DEL TRASGRESSORE COME INDICATO NEL RETRO DEL VERBALE ALLA VOCE “PATENTE A PUNTI”

Dalle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria: Sospensione della patente di guida

Sentenza del Giudice di Pace di Cagliari

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE Dl PACE DI CAGLIARI

li Giudice, con la lettura del dispositivo in pubblica udienza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa  promossa da C*** P*** cf-C***-residente in B***, in Via N***

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI MONASTIR, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Comandante della PL Cap. ***, ed in sua vece dall’Agente scelto di PL *** giusta delega in atti

CONVENUTO

La causa è passata a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell’interesse del ricorrente: sono quelle di cui al relativo atto di opposizione. Nell’interesse della PA convenuta: sono quelle di cui alla relativa comparsa di risposta.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria C*** P*** proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento per il cui tramite cfa PL in forza al comune di Monastir gli contestava la violazione dell’art.142 comma 9 CDS, per avere il ricorrente, il 4 Agosto 2020, in SS 131, condotto il veicolo marca *** ad una velocità largamente superiore a quella massima consentita per quel tratto di strada. Eccepiva il ricorrente suddetto, coi primi tre motivi di doglianza proposti, la mancata prova, ad opera della PA convenuta, della commissione degli illeciti addebitatigli la mancata indicazione in verbale del nominativo del PU che aveva provveduto all’elaborazione del resoconto filmato rilasciato da rilevatore della velocità nonché, da ultimo, il mancato rispetto da parte della menzionata amministrazione dell’obbligo di presegnalare la presenza dell’appena evocato rilevatore della velocità nel tratto di strada teatro dell’accertamento. Eccepiva ancor il ricorrente coi restanti motivi di doglianza proposti la mancata dimostrazione ad opera de soggetto pubblico della piena visibilità della postazione di controllo della velocità, l’illegittimità dell’accertamento perché fondantesi sulle risultanze di una apparecchiatura non tarata né omologata, non bastando all’uopo la sua mera approvazione nonché, da ultimo, l’illegittimo posizionamento del dispositivo de quo in una strada che non possedeva i requisiti all’uopo prescritti dalla stringente normativa codicistica di riferimento.

Concludeva pertanto in conformità il ricorrente ridetto, chiedendo in via principale che il verbale di accertamento opposto fosse dichiarato nullo sussistendone le condizioni ovvero, in via di subordine che la sanzione pecuniaria dallo stesso portata fosse rideterminata e man-tenuta entro il limite del minimo edittale. Si costituiva in giudizio a mezzo di comparsa di risposta la PA convenuta la quale,ne conte-stare punto su punto le avverse prospettazioni da ritener manifestamente infondate chiedeva il rigetto della opposizione stante la piena legittimità del provvedimento in discussione. La causa, istruita esclusivamente con produzioni documentali, è passata a decisione sulle conclusioni già trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Devesi in via preliminare dichiarare l’ammissibilità della proposta opposizione. Alla stregua infatti della preferibile giurisprudenza della Suprema Corte Cass. n 4605/2012 per tutte il verbale di accertamento per il quale sia prevista la decurtazione dei punti patente, ancorché notificato al solo proprietario del veicolo può essere legittimamente impugnato dal conducente trasgressore quando, come avviene nel caso, questi sottoscriva una dichiarazione nella quale attesti di aver preso visione del verbale e di essere l’effettivo responsabile della condotta contestata come violazione. Ciò doverosamente premesso, può passarsi ora all’esame del merito della presente contesa, profilo in relazione al quale sembra allo scrivente che la fondatezza dell’opposizione no possa esser discussa perlomeno in relazione al proposto, dal ricorrente, sesto motivo di doglianza, imperniato sulla nullità de verbale di accertamento di cui trattasi perché fondantesi sulle risultanze di un rilevatore elettronico della velocità non omologato. Diversamente infatti da quanto sostenuto dalla PA convenuta in sede di comparsa di risposta e da quanto emerge dalla lettura del verbale sopracitato atti entrambi nei quali si individua,quale decreto di omologazione dell’apparecchio Traffistar SR 520 in dotazione all’organo accertatore quello del 4 Giugno 2008 – la documentazione dalla stessa prodotta in causa sul punto specifico l’allegato distinto alla lettera K per la precisione-rende avvertiti che ci si trova in presenza non di un provvedimento omologativo dell’apparecchio de quo, ma della sua mera approvazione, ciò che no permette,alla stregua della norma cardine dettata in materia art.142 comma 6 CDS di attribuire un crisma di legittimità all’accertamento di cui trattai la norma suddetta avendo stabilito che per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità costituiscono fonti dì prova le risultanze degli apparecchi debitamente omologati. Giova infatti evidenziare al riguardo che i termini appena richiamati non possono esser assimilati né utilizzati in maniera promiscua o come sinonimi, bastando ad escludere ciò la normativa di riferimento il sopracitato art. 142 comma 6 CDS cosi come l‘ art.192 comma 2 del relativo regolamento di esecuzione ove posto a confronto col successivo comma 3, norme tutte dalle quali traspare la volontà de legislatore di riservare la più rigorosa-rispetto alla approvazione omologazione per gli accertamenti pei quali vien richiesto il massimo di affidabilità siccome involgenti interessi di rilievo pubblicistico superiore-la salvaguardia dell’integrità fisica degli utenti della strada-accanto a quelli, pure rilevanti, del soggetto sanzionato-la tutela del proprio diritto di difesa per intendersi-tenendo ulteriormente presente, a completamento del discorso sul punto, che i principi de quibus han trovato un autorevolissima conferma nella pronuncia della Corte Costituzionale numero 113-2015 nella quale, dopo avere dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 45-6 CDS nella parte in cui non si prevedeva che i dispositivi elettronici di rilevamento della velocità dovessero esser sottoposti a periodiche verifiche di funzionalità e di taratura-il giudice delle leggi ha ribadito la necessità che determinati tipi di accertamenti garantiscano la massima affidabilità per le ragioni appena esposte. Detto poi che per le stesse ragioni non può supplire alla mancata omologazione la sottoposizione del sopracitato rilevatore alla pure necessaria taratura; detto ancora dell’infondatezza invece dei restanti motivi di doglianza formulati dal ricorrente, alla luce delle molto condivisibili argomentazioni da intendersi qui integralmente ritrascritte, sviluppate dalla convenuta amministrazione a loro confutazione con particolare riferimento in primis, alla sicura legittimità, in termini di distanza minima dalla postazione di controllo della velocità, della segna-letica di preavviso della stessa comunque rispettosa  ove posta in correlazione con la tipologia di strada teatro dell’accertamento delle prescrizioni, puramente indicative, contemplate dall’art. 79-3 del Regolamento di Esecuzione del CDS dettato in materia, con particolare riferimento poi, a quanto specificamente messo in chiaro dal soggetto pubblico a confutazione della doglianza imperniata sull’asserita da controparte inidoneità di quel tratto della SS 131 ad ospitare i rilevatori elettronici della velocità più volte evocati; detto ancor che in atti non vi è nessuna traccia di un provvedimento di omologazione datato 19 Aprile 2011-successivo a quello di sopra richiamato, provvedimento invocato dal soggetto pubblico nella depositata comparsa di risposta questo complessivamente detto non rimane in definitiva alla luce delle ragioni ampiamente esposte che dichiarare la fondatezza della opposizione in relazione al motivo accolto, ciò che ne impone il conseguente accoglimento e l’altrettanto conseguente declaratoria della nullità del provvedimento opposto. Le spese dovranno da ultimo esser compensate tra gli odierni contendenti alcuna richiesta di loro ripetizione essendo stata formulata da C*** nell’atto di opposizione fatte salve peraltro quelle relative al pagamento, ad opera del citato ricorrente, del contributo unificato da porre a carico esclusivo della soccombente amministrazione convenuta.

PQM

ll Giudice, definitivamente pronunciando

a) Accoglie la opposizione proposta da C*** P***

b) Dichiara per l’effetto la nullità del verbale di accertamento opposto

c) Compensa tra le parti le spese giudiziali, fatte salve quelle relative al pagamento del CU da porre a carico esclusivo della soccombente amministrazione convenuta

Così deciso in Cagliari il 27 Aprile 2021

li Giudice

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Avv. Alberto Russo
Avv. Alberto Russo
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