Giudice di Pace di Lecce Sent. del 29 marzo 2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Avv. CORRADO ROBERTO SERIO ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 29.03.2005, promossa da: xx ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avv. CL, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo, RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI MONTERONI DI LECCE, RESISTENTE

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27.12.2004, XX Antonio proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 1193/2004 per la violazione dell’art. 142/8 del C.D.S., emesso dal Comando di P.M. del Comune di Monteroni di Lecce. Deduceva la nullità del verbale per la violazione dell’art. 383 comma 1° del D.P.R. 16.12,1992 n. 495, mancando nel verbale le indicazioni di legge, oltre all’inesistenza della taratura dell’apparecchio utilizzato ed all’assenza di autorizzazione ad operarlo sulla strada provinciale da parte degli agenti accertatori. Il 23.02.2005 il Comune di Monteroni, tramite il Comando di P.M., faceva pervenire comparsa di costituzione e risposta nonché la relativa documentazione. All’udienza del 29.03.2005, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è fondata e merita accoglimento. Invero, l’apparecchio “Velomatic 512” è privo del certificato di taratura che, secondo la norma EN ISO/IEC 17025, deve essere redatto, per il territorio nazionale, da centri accreditati SIT o SINAL, gli unici che, in quanto monitorati da un ente superiore, possono garantire il soddisfacimento dei requisiti normativi e deve contenere i dati ed elementi previsti normativamente. Non ha, di conseguenza, alcuna rilevanza la dichiarazione in atti della ditta G.I.S.P. s.r.l. L’accoglimento di tale motivo assorbe gli altri e ne rende superfluo l’esame. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da XX Antonio il 27.12.2004, così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il verbale di contestazione n. 1193/2004 del Comando di P.M. di Monteroni di Lecce; spese compensate.

Così deciso in Lecce, oggi 29.03.2005

Il Giudice di Pace
Avv. Corrado Roberto Serio

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