Multa nulla se il limite di velocità non è ripetuto dopo l’incrocio

Esaminiamo un’interessante ordinanza (n. 11018 del 20 maggio 2014) della Corte di Cassazione, che fa chiarezza su quale sia limite di velocità da considerare lungo un tratto di strada, quando il segnale di limitazione non sia ripetuto anche dopo l’incrocio.
In breve, la Corte di Cassazione afferma che non commette eccesso di velocità, il conducente che mantiene la velocità prevista ordinariemente in base al tipo di strada, qualora il limite inferiore sia imposto da un segnale apposto prima di un incrocio e non ripetuto anche dopo di esso. Ciò poichè, la presenza dell’incrocio non rende necessaria l’apposizione del diverso segnale di “fine limite di velocità”, previsto dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Il nostro Codice della Strada è talmente complesso ed evidentemente mal formulato che, anche semplicemente comprendere quale sia il limite di velocità imposto su di un tratto di strada, può richiedere ben tre gradi di giudizio.

Dopo due gradi di giudizio, prima innanzi al Giudice di Pace e poi innanzi al Tribunale, è infatti dovuta intervenire la Corte di Cassazione per dirimere le opposte interpretazioni che ricorrente e pubblica amministrazione davano dell’apparente conflitto esistente tra le norme che regolano la segnaletica stradale.

Il fatto attiene ad una multa per eccesso di velocità comminata su una strada statale, per la quale, quindi, il limite ordinario è di 90 km/h. Tuttavia, sul particolare tratto di strada lungo il quale sarebbe stata commessa la violazione era imposto un limite di velocità inferiore, pari a 50 km/h, come indicato dall’apposito segnale. La questione , tuttavia, si complica poiché il segnale di limite di velocità risultava essere stato apposto prima dell’incrocio e non ripetuto dopo di esso, nel tratto in cui sarebbe stata rilevata l’infrazione.

Secondo l’interpretazione offerta dalla pubblica amministrazione resistente, il limite sarebbe rimasto comunque fissato a 50 km/h, malgrado la presenza dell’incrocio, poiché per revocarlo sarebbe stato necessario il segnale di “fine limitazione di velocità”, previsto dall’art. 119 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Viceversa, secondo la tesi proposta dal ricorrente e accolta dalla Cassazione, la norma da applicare è quella prevista dall’art. 104, comma 2, del regolamento di attuazione, secondo cui la semplice presenza dell’incrocio annulla il precedente limite di velocità (ripristinando quello ordinariamente vigente per ciascun tipo di strada), qualora lo stesso limite non sia nuovamente imposto con un nuovo segnale apposto dopo l’incrocio.

Dalla disamina della Corte si evince, pertanto, che le due norme del regolamento di attuazione (l’art. 104 e l’art. 119) non sono in contraddizione, poiché il segnale di “fine limitazione di velocità” trova giusta applicazione della sua portata prescrittiva per i tratti di strada continui; viceversa, la presenza di un incrocio lungo un tratto di percorrenza vale di per sé ad imporre la fine della limitazione di velocità, pur in assenza del suddetto apposito segnale. Da ciò deriva inconfutabilmente che sempre, in assenza di un nuovo segnale che limiti la velocità, lì dove sia presente un incrocio, valga il limite di velocità ordinariamente previsto per il tipo di strada.

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