Come fare ricorso e come funziona il telelaser

Con il termine telelaser ci si riferisce genericamente ad una particolare categoria di autovelox, il cui funzionamento è caratterizzato dall’immediata elaborazione della velocità misurata e dall’assenza di riscontri fotografici che abbiano ad oggetto il veicolo su cui il rilevamento è stato effettuato. Proprio per tali particolari funzionalità, le infrazioni rilevate con telelaser sono generalmente contestate immediatamente al trasgressore, cui viene rilasciato uno “scontrino” stampato dal dispositivo in cui è indicata la velocità rilevata, la distanza del rilevamento, la data e l’ora. Uno dei modelli di telelaser più diffuso è quello contraddistinto dalla sigla “LTI2020”, in dotazione sia alla Polizia Stradale, sia a diverse polizie municipale.

Sulla base delle già descritte modalità di funzionamento, in sede di opposizione, potrà, quindi, essere utile sostenere la scarsa attendibilità della rilevazione effettuata con apparecchiatura telelaser, soprattutto in condizioni di inteso traffico, poiché tale dispositivo elettronico non consente di poter verificare ex post la sussistenza della violazione «in modo chiaro ed accertabile», come prescrive l’art. 345, comm 1, del Regolamento di attuazione del codice della strada.

Come già anticipato, infatti, l’accertamento effettuato con telelaser non è in grado di offrire alcun riscontro certo circa il veicolo che avrebbe commesso l’infrazione, dal momento che per un banale e comune errore umano, gli agenti potrebbero aver contestato la violazione ad un veicolo diverso da quello che l’abbia invece concretamente commessa.

Riprendiamo quanto previsto dal legislatore nel già citato art. 345, comm 1, del Regolamento di attuazione del codice della strada:

«le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente».

Dal tenore testuale della norma, può desumersi come il telelaser non offra quel requisito  di accertabilità oggettiva che è invece previsto dalla legge. L’”accertabilità”, infatti, non è tale se non è oggettiva, se cioè essa non è riscontrabile da chiunque sia posto nella condizione di verificare le risultanze dell’accertamento. Per tali aspetti, può quindi ritenersi che l’accertamento effettuato con l’ausilio di telelaser difetti di tali elementi, dovendo sopperire ad essi unicamente la valutazione soggettiva e potenzialmente fallace dell’agente accertatore. Il tema, pertanto, riguarda l’inattendibilità dell’accertamento perché effettuato in condizioni tali da esporre l’agente a possibili errori cognitivi e percettivi.

Pertanto, ciò che, in sede di contestazione, si dovrà mettere in discussione non è certo la valenza probatoria del verbale (per far ciò occorrerebbe una querela di falso), ma l’inadeguatezza degli strumenti offerti ad ausilio delle forze dell’ordine, per la formazione del loro esatto convincimento, quale poi viene riversato nel verbale. In altri termini, non si contesterà il fatto che l’agente abbia ritenuto che il ricorrente violasse il limite di velocità, ma si contesterà che tale valutazione possa essere viziata da errore umano poiché non supportata da alcun oggettivo elemento di riscontro. Le operazioni che attendono al rilevamento delle infrazioni, sono infatti operazioni complesse, che, a volerle brevemente sintetizzare, richiedono l’individuazione del veicolo in corso, il puntamento dello stesso con il telelaser, la verifica sullo scontrino della velocità misurata, la segnalazione e sommaria descrizione ad altra auto o stazione di servizio, successivamente posizionata, affinché, infine, questa intimi il fermo al presunto trasgressore. Non può in nessun modo negarsi che lo svolgimento di tali azioni, nel tempo di una manciata di secondi, non esponga, suo malgrado, l’agente alla possibilità di commettere errori nella identificazione del veicolo del trasgressore, senza che alcun riscontro fotografico sia offerto a sostegno della sua valutazione.

Per ogni altra informazione, ti raccomandiamo di seguire la guida che abbiamo pubblicato in questa pagina: come contestare le multe per eccesso di velocità.

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Avv. Alberto Russo
Avv. Alberto Russo
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