Ancora sugli autovelox approvati, ma non omologati

Non di rado, la terminologia utilizzata dal Legislatore nella formulazione delle norme giuridiche presta il fianco a diverse interpretazioni da parte della giurisprudenza e degli operatori del diritto, risolvendosi conseguentemente in una differente applicazione delle medesime norme al caso concreto. Ipotesi emblematica, al riguardo, è costituita dalle norme del Codice della Strada, nonché del Regolamento di esecuzione e attuazione C.d.S. (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), in tema di omologazione e approvazione: procedure previste, ai sensi dell’art. 192 Reg. es. C.d.S., per segnali, dispositivi, apparecchiature, mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, mezzi tecnici per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, materiali, attrezzi o quant’altro previsto a tale scopo.

In particolare, il significato attribuito dal Legislatore ai termini “omologazione” e “approvazione”, che ricorrono in varie norme del Codice della Strada, ha assunto precipuo rilievo in relazione alla violazione delle disposizioni di cui all’art. 142, co. 6, C.d.S., a tenore del quale, ai fini della “determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, costituiscono fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”.

Senonché, proprio l’utilizzo in via pressoché alternativa dei termini predetti, in numerose disposizioni del Codice della Strada, ha generato difficoltà interpretative in merito alla equivalenza, o meno, delle sottese procedure, per l’appunto, di approvazione e omologazione.

Invero, l’art. 192 Reg. es. C.d.S. – dettato in attuazione dell’art. 45, co. 6, C.d.S. – opera una chiara distinzione tra approvazione e omologazione che non è, tanto, di tipo procedurale, quanto, attinente all’oggetto/elemento per il quale si presenta la relativa richiesta. Sicché, da un’attenta lettura della norma, si evince che la rispondenza e la efficacia dell’oggetto per cui si presenta istanza alle prescrizioni stabilite dal regolamento, ne determina l’omologazione; invece, la domanda riguardante elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali, ovvero, particolari prescrizioni, determina la mera approvazione del prototipo, da parte dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici che, per quanto possibile, segue la procedura prevista dal comma 2 della citata disposizione, relativa alla procedura di omologazione.

Nondimeno, secondo l’orientamento emerso in diverse circolari ministeriali (tra le quali, decreto n. 282 del 13 giugno 2017 del MIT; comunicazione del MIT n° 372 del 08/10/20), la terminologia utilizzata dal Legislatore in seno agli artt. 45, co. 6, C.d.S. e 192 Reg. es. C.d.S., laddove i due vocaboli vengono utilizzati in correlazione tra loro, uniti dalle congiunzioni “od” e “o”, porta inequivocabilmente a sostenere la totale e perfetta equivalenza dei due termini e, dunque, delle procedure di approvazione e di omologazione.

In particolare, nella circolare del MIT, n. 8176 del 11.11.2020, si chiarisce che: “In generale le procedure tipo per l’omologazione/approvazione di dispositivi/sistemi di rilevazione d’infrazioni … si basano su un’istruttoria tecnico-amministrativa,identica … tesa a valutare la validità, l’efficacia e l’efficienza del prodotto e la sua conformità alle norme tecniche nazionali ecomunitarie, vigenti al momento dell’esame. L’unica differenza tra le due procedure va ravvisata, ad avviso del Ministero, “nel fatto che per il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo/sistema, mentre per il secondo manca tale riferimento. Ciò non significa che nel caso dell’approvazione non si seguano procedure standardizzate e non vengano verificate le funzionalità e i requisiti dei medesimidispositivi, in modo omogeneo”. Pertanto, ciò induce ad affermare, che “una volta approvati, i dispositivi possono essere utilizzati per l’accertamento delle violazioni, parimenti a quelli omologati”.

Nettamente in senso contrario la prevalente giurisprudenza di merito, la quale, sulla base della distinzione esplicitata nell’art. 192 Reg. es. C.d.S., ribadendo la diversità delle due procedure che, invero, giungono a differenti provvedimenti conclusivi, ha sostenuto che, ai fini dell’accertamento del superamento del limite di velocità e della contestazione della relativa infrazione, le apparecchiature di misurazione della velocità possono essere legittimamente utilizzate laddove siano sottoposte alla procedura di omologazione prevista dal citato art. 192. Per converso, i sistemi di rilevazione della velocità, semplicemente sottoposti ad  approvazione, e non anche omologati, non possono essere utilizzati per l’accertamento delle violazioni delle infrazioni di cui all’art. 142 C.d.S. (da ultimo, Trib. di Avellino, sent. n. 1029/2023).

La decisione del Giudice di Pace di Borgo Valsugana n. 43/2023

Nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale, si colloca altresì una interessante e recente sentenza del Giudice di Pace di Borgo Valsugana (n. 43/2023) che, chiamato a pronunciarsi sul ricorso avverso un verbale di contestazione dell’infrazione di cui all’art.142, co. 8., C.d.S., accertata a mezzo di strumentazione Telelaser, ne dichiarava la illegittimità, con conseguente annullamento dello stesso. In particolare, il GdP, rilevando che l’amministrazione convenuta non avesse fornito prova in giudizio che il dispositivo di rilevamento impiegato per l’accertamento fosse stato debitamente omologato con decreto ministeriale e non semplicemente approvato, sosteneva che le risultanze dell’apparecchiatura in parola non potessero essere utilizzate ai fini dell’accertamento della violazione contestata. Segnatamente, chiarisce il decidente che “…se è vero che in numerose disposizioni del Codice della Strada, approvazione ed omologazione sono indicate in via alternativa, quasi a sancirne l’equipollenza, tuttavia è l’art. 192 C.d.S. a fornire la chiave di lettura in merito al fatto che l’evidente uso promiscuo dei due termini sia solamente apparente, trattandosi di due procedure diverse fra loro e che giungono a diversi provvedimenti conclusivi.

L’omologazione, infatti, è un procedimento amministrativo che accerta la rispondenza e la conformità dell’apparecchiatura alle prescrizioni del Regolamento del Codice della Strada, esigendo quindi un giudizio tecnico giuridico in ordine alla sussistenza delle condizioni di legittimità delle modalità d’accertamento con riferimento alla normativa vigente; tale verifica di corrispondenza non è invece richiesta nell’ambito della procedura di mera approvazione”.

Pertanto, in considerazione della chiara distinzione contenuta dall’art. 192 Reg. es. C.d.S. e tenuto conto di quanto statuito dall’art. 142, comma 6, C.d.S., il quale, ai fini della determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, attribuisce valenza probatoria esclusivamente alle risultanze delle apparecchiature debitamente omologate, deve ritenersi che, quanto sostenuto nelle diverse circolari ministeriali e, da ultimo, nella citata circolare del MIT, n. 8176 del 11.11.2020, oltre a privare di significato e portata la valenza delle norme dettate in materia, “deroghi, secondo i principi in materia di gerarchia delle fonti di legge, ad una disposizione legislativa e si ponga dunque in netto contrasto con l’orientamento consolidatosi negli ultimi anni, in seno alla giurisprudenza maggioritaria, il quale ha ritenuto, invece, che i termini “omologazione” ed “approvazione” non possano ritenersi sinonimi (Tribunale di Roma, sez. XIII, sent. n° 4652 del 16/03/21, Tribunale di Torino, sentenza n° 3420 del 2020)”.

Ne consegue che “tutte le apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità debbano essere sottoposte a procedura di omologazione, disciplinata dall’art. 192 C.d.S., mentre ogni diversa procedura adottata in difformità allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura, dovrà ritenersi illegittima stante la sua inidoneità a conferire certezza ai rilevamenti, in considerazione del fatto che il legislatore richiede, per la mera approvazione, una minore precisione mentre nel caso dell’omologazione si richiedono vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni poste, evidentemente, nell’interesse della collettività ed a presidio della garanzia del diritto di difesa”.

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Carmen Quagliano
Carmen Quagliano
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