Autovelox Corso Grosseto Torino: profili tecnici e ricorso

Autovelox su Corso Grosseto a Torino: cosa esaminare nel verbale

Se hai ricevuto un verbale per eccesso di velocità elevato dalla postazione autovelox di Corso Grosseto a Torino, questa scheda ti illustra il quadro tecnico e giuridico della postazione, i profili che vengono tipicamente esaminati in sede di ricorso e il contesto documentale in cui opera il dispositivo. L’obiettivo non è dirti cosa fare da solo, ma mostrarti cosa viene guardato quando il verbale viene valutato da un legale.

La postazione è operativa dal 1° febbraio 2026 ed è una delle prime due postazioni fisse permanenti entrate in funzione nel recente piano di controllo della velocità del Comune di Torino. Il dispositivo impiegato è il CELERITAS MVD 2020 di EngiNe, un apparecchio dotato di approvazione ministeriale — non di omologazione in senso tecnico-giuridico — circostanza che, come vedremo, è al centro di un orientamento giurisprudenziale di rilievo formatosi negli ultimi anni in sede di legittimità.

Nei paragrafi che seguono trovi: la scheda sintetica della postazione, cosa risulta dal verbale-tipo, cosa è emerso dalla ricerca documentale pubblica, i profili tecnici e procedimentali rilevanti in sede di ricorso, le domande più frequenti e le informazioni sui termini per proporre opposizione.

Scheda sintetica della postazione

Comune Torino
Strada / Località Corso Grosseto, tratto nei pressi del civico 169 (tra Via Casteldelfino e Via Leonardo Fea); il verbale può indicare il civico 126 come punto di rilevazione della targa
Tipo di controllo Autovelox fisso — rilevazione puntuale (istantanea) della velocità
Violazione contestata Eccesso di velocità
Articolo del Codice della Strada Art. 142 D.Lgs. 285/1992
Ente accertatore Corpo di Polizia Municipale — Città di Torino
Dispositivo indicato nel verbale EngiNe CELERITAS MVD 2020, sensore radar
Modalità di accertamento Differita — nessuna contestazione immediata al conducente, ai sensi dell’art. 201 c. 1-bis lett. f) CdS
Limite di velocità nel tratto 50 km/h
Decreto di approvazione del dispositivo D.D. MIT n. 349 del 16/08/2021 e D.D. MIT n. 555 del 24/12/2021 (approvazione, non omologazione)

Cosa risulta dal verbale

I verbali elevati da questa postazione riportano come strumento di accertamento il dispositivo EngiNe CELERITAS MVD 2020, sensore radar a rilevazione puntuale della velocità istantanea. Il funzionamento è automatico e senza presidio fisso di agenti sul posto: la contestazione al trasgressore avviene quindi in forma differita, con notifica del verbale per via postale.

Il documento indica il decreto di approvazione come D.D. M.I.M.S. n. 555 del 24 dicembre 2021. Vale la pena notare subito che il verbale usa espressamente il termine “approvato” — non “omologato” — un elemento che non è casuale e che ha diretta rilevanza sul piano giuridico, come illustrato nella sezione dedicata ai profili tecnici. Per quanto riguarda la taratura, i verbali fanno riferimento a un certificato del 2025 rilasciato da laboratorio accreditato LAT. Il decreto del Prefetto di Torino citato come fondamento dell’impiego del dispositivo è il Prot. N. 105736/AUTO/AREA III.

La tolleranza applicata è quella prevista dall’art. 345 DPR 495/1992 — il regolamento di attuazione del Codice della Strada — ovvero il 5% della velocità rilevata con un minimo di 5 km/h: la velocità contestata è pertanto inferiore a quella misurata dallo strumento, in coerenza con quanto previsto dalla norma.

Cosa emerge dalla ricerca documentale sulla postazione

L’attivazione del febbraio 2026 e il dibattito in Circoscrizione 5

La postazione di Corso Grosseto è entrata in funzione il 1° febbraio 2026, insieme a quella di Corso Giulio Cesare. L’annuncio era stato dato dal Comune di Torino nel marzo 2024; l’attivazione effettiva è avvenuta circa venti mesi dopo. Il comunicato stampa del Comune di Torino del marzo 2024 presentava gli impianti come “regolarmente approvati dal Ministero delle infrastrutture e Trasporti”. Il comunicato del 25 gennaio 2026 precisava che gli impianti “rilevano automaticamente da remoto le infrazioni per il superamento del limite di velocità di 50 chilometri all’ora” e che la segnaletica di preavviso è posizionata a 80 metri dalla postazione, distanza prescritta per le strade con limite fino a 50 km/h.

Nell’aprile 2026 la Circoscrizione 5 di Torino — quella territorialmente competente per Corso Grosseto — ha discusso un documento presentato da consiglieri che chiedeva dati sulle infrazioni rilevate dai nuovi velox. Il dibattito ha registrato posizioni divise: una parte dei consiglieri ha sostenuto la funzione di sicurezza stradale dell’impianto, richiamando anche un incidente mortale del 2024 occorso sul corso; altri hanno sollevato perplessità sul bilanciamento tra sicurezza e finalità di gettito.

Il precedente di Corso Unità d’Italia e il clima torinese sul tema della conformità

Nel febbraio 2025, la Procura di Cosenza ha disposto il sequestro preventivo dell’autovelox attivo su Corso Unità d’Italia a Torino dal 2013, ritenendo che quel dispositivo — modello T-Expeed 20 di Kria, un produttore diverso da EngiNe — non fosse conforme alle specifiche del prototipo approvato dal Ministero. L’apparecchiatura è stata smontata e le sanzioni rilevate con quel dispositivo sono state sospese.

Il CELERITAS MVD 2020 di EngiNe è un dispositivo e un produttore distinti dal T-Expeed 20 di Kria: la vicenda di Corso Unità d’Italia non è direttamente estensibile alla postazione di Corso Grosseto. Ciò detto, il contesto torinese successivo al 2025 è quello di un’opinione pubblica e di una comunità locale sensibilizzate sul tema della conformità dei dispositivi di rilevazione automatica: non è un dato irrilevante per comprendere il clima nel quale si inserisce il contenzioso sulla nuova postazione.

Il dispositivo: approvazione ministeriale, non omologazione

Il CELERITAS MVD 2020 di EngiNe ha ottenuto l’approvazione con due distinti decreti dirigenziali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili: il D.D. n. 349 del 16 agosto 2021 (atto originario) e il D.D. n. 555 del 24 dicembre 2021 (estensione a una versione aggiornata con intelligenza artificiale su chip di accelerazione neurale). Entrambi sono decreti dirigenziali — vale a dire atti firmati dalla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale — non decreti ministeriali firmati dal Ministro.

La formula usata in entrambi gli atti è “approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Codice della Strada”, non “omologato” ai sensi dell’art. 142 c. 6 CdS. Si tratta di una distinzione che ha assunto peso crescente nella giurisprudenza di legittimità a partire dal 2024, come illustrato nella sezione dei profili tecnici.

Il decreto prefettizio del tratto

Il verbale cita il decreto del Prefetto di Torino Prot. N. 105736/AUTO/AREA III come atto che individua le strade idonee all’impiego del dispositivo automatico. Il testo integrale di tale decreto non è pubblicamente reperibile da ricerca web al giugno 2026. Dalla documentazione pubblica del Comune di Beinasco — che in un proprio fascicolo relativo a un autovelox su Strada Torino deposita come allegato un atto prefettizio con lo stesso numero di protocollo e la data del 29 aprile 2011 — si ricava che si tratta verosimilmente di un decreto di portata generale della Prefettura di Torino, che individua un insieme di strade della provincia idonee all’impiego delle apparecchiature automatiche. La corrispondenza tra il tratto coperto dal decreto e il punto di effettivo impiego del dispositivo su Corso Grosseto è un profilo verificabile in sede di ricorso, quando l’ente accertatore è tenuto a produrre il testo integrale dell’atto.

Il limite di velocità e la segnaletica

Il limite di 50 km/h nel tratto risulta stabile da almeno quindici anni: fonti di forum automobilistici del 2009 già lo documentano. Il comunicato istituzionale del gennaio 2026 lo conferma espressamente. La pagina istituzionale del Comune di Torino sul controllo della velocità colloca la postazione “nei pressi del civico 169, nel tratto tra Via Casteldelfino e Via Leonardo Fea”. Si noti che alcuni verbali indicano il civico 126 come punto di rilevazione: la discrepanza tra i due civici (126 nel verbale, 169 nella documentazione istituzionale) potrebbe riflettere la differenza tra il punto di transito del veicolo e il punto di installazione fisica dell’impianto, ed è un elemento che in sede di ricorso merita attenzione in relazione alla corretta identificazione del luogo di accertamento.

Il Comune dichiara che per le strade con limite fino a 50 km/h la segnaletica di preavviso è posizionata a 80 metri dalla postazione, distanza conforme a quanto previsto dal D.M. 282/2017 per questo tipo di strade. L’effettivo rispetto di quella distanza minima — e la corretta manutenzione e visibilità dei segnali nel tempo — è profilo che può essere esaminato in sede di ricorso mediante acquisizione dei verbali di installazione e manutenzione della segnaletica.

Profili tecnici e procedimentali rilevanti

La distinzione tra approvazione e omologazione del dispositivo

L’art. 142 c. 6 del Codice della Strada stabilisce che le apparecchiature impiegate per il rilevamento della velocità devono essere “debitamente omologate”. Il CELERITAS MVD 2020 ha ottenuto un’approvazione dirigenziale ai sensi dell’art. 45 CdS — non un’omologazione ministeriale ai sensi dell’art. 142 c. 6 CdS.

La giurisprudenza di legittimità ha affrontato questa distinzione con due pronunce che costituiscono oggi il riferimento centrale per il contenzioso sugli autovelox approvati ma non omologati. Con l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che l’accertamento della violazione dei limiti di velocità è illegittimo se eseguito con apparecchiatura approvata ma non omologata: le due procedure hanno “caratteristiche, natura e finalità diverse”, e le circolari ministeriali che ne affermavano l’equivalenza non hanno forza normativa e non possono derogare alle disposizioni di rango primario. Con l’ordinanza n. 12924 del 14 maggio 2025, la medesima sezione ha ribadito il principio, precisando che “la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale” richiesta dall’art. 142 c. 6 CdS, e che la taratura periodica — pur necessaria — non sopperisce all’assenza di omologazione.

Questo orientamento rappresenta il profilo di contestazione di maggior rilievo per i verbali elevati dalla postazione di Corso Grosseto: il dispositivo impiegato ha un’approvazione dirigenziale, e il verbale stesso usa il termine “approvato”, non “omologato”. In sede di ricorso, il legale del ricorrente esaminerà se e in che termini questo profilo sia applicabile al caso concreto alla luce delle pronunce citate.

Il decreto prefettizio di individuazione del tratto

Per le strade extraurbane e, secondo alcuni orientamenti giurisprudenziali, anche per le strade urbane ad alta percorrenza, l’impiego di apparecchiature automatiche di rilevazione della velocità senza presidio fisso di agenti presuppone un decreto prefettizio — un atto della Prefettura che individua i tratti di strada sui quali tale modalità di accertamento è ammessa, ai sensi dell’art. 4 L. 168/2002. Il verbale cita il Prot. N. 105736/AUTO/AREA III del Prefetto di Torino. In sede di ricorso, viene verificato il testo integrale del decreto per accertare che il tratto di Corso Grosseto interessato dalla postazione rientri effettivamente tra quelli individuati e che le condizioni di impiego ivi descritte siano rispettate.

La presegnalazione visibile

L’art. 142 c. 6-bis CdS e il D.M. 282/2017 — il decreto ministeriale che disciplina omologazione, approvazione e requisiti di segnaletica per i dispositivi di controllo della velocità — prescrivono che le postazioni fisse di rilevazione siano precedute da idonea segnaletica stradale di preavviso, a distanza adeguata e in condizioni di visibilità sufficiente. Il Comune di Torino indica 80 metri come distanza prescritta per Corso Grosseto. La conformità della segnaletica — distanza effettiva, visibilità, assenza di ostruzioni, regolarità della manutenzione — è un profilo che viene esaminato in sede di ricorso mediante acquisizione dei verbali di installazione della segnaletica e, se necessario, documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

La corretta identificazione del luogo di accertamento

Il verbale deve indicare con sufficiente precisione il luogo in cui è avvenuto l’accertamento. Come segnalato nella sezione dedicata alla ricerca documentale, i verbali di questa postazione riportano il civico 126 di Corso Grosseto, mentre la documentazione istituzionale del Comune colloca l’impianto al civico 169, nel tratto tra Via Casteldelfino e Via Leonardo Fea. Questa discrepanza — tra il civico indicato nel verbale e quello indicato nelle fonti pubbliche del Comune — costituisce un elemento che merita valutazione nel contesto del ricorso.

La comunicazione dei dati del conducente

Nei casi di accertamento differito con autovelox, il proprietario del veicolo riceve il verbale ma il conducente effettivo potrebbe non coincidere con il proprietario stesso. L’art. 126-bis CdS — la norma che regola la comunicazione dei dati del conducente e la decurtazione dei punti dalla patente — prevede l’obbligo di indicare all’ente accertatore chi era alla guida al momento dell’infrazione. Le implicazioni di questo adempimento (termini, conseguenze della comunicazione o dell’omissione, interazione con la strategia del ricorso) sono profilo rilevante che il legale del ricorrente esamina fin dall’inizio della valutazione del caso.

L’attività documentale che viene svolta nel ricorso

Il ricorso costituisce la sede naturale per l’acquisizione e l’esame della documentazione tecnica e amministrativa che l’ente accertatore — il Comune di Torino, tramite la Polizia Municipale — è tenuto a produrre per dimostrare la regolarità del procedimento sanzionatorio. Non è un adempimento che il cittadino debba assolvere in autonomia come premessa del ricorso: è il ricorso stesso a creare il contesto in cui quella documentazione viene richiesta e analizzata.

Nel quadro del ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace avverso una sanzione elevata da questa postazione, il legale del ricorrente acquisisce ed esamina tipicamente:

  • Decreto di approvazione del dispositivo: testo integrale del D.D. MIT n. 349 del 16/08/2021 e del D.D. MIT n. 555 del 24/12/2021, per verificarne l’esatto contenuto, le condizioni d’uso autorizzate, la qualificazione come approvazione e non come omologazione ministeriale.
  • Certificato di taratura dello strumento, valido alla data della rilevazione: per verificare l’accreditamento del laboratorio, la corrispondenza della matricola e la validità temporale del certificato.
  • Verbale di verifica di funzionalità: per esaminarne il contenuto, le modalità di esecuzione e la firma del responsabile.
  • Decreto prefettizio Prot. N. 105736/AUTO/AREA III: testo integrale, per verificare i tratti individuati, le condizioni di impiego e la corrispondenza con il punto di rilevazione effettivo su Corso Grosseto.
  • Ordinanza comunale di istituzione o conferma del limite di velocità di 50 km/h nel tratto.
  • Documentazione relativa alla segnaletica di preavviso: verbali di installazione, planimetrie, distanze effettive dalla postazione.
  • Verbale di installazione e messa in servizio del dispositivo nella postazione specifica.
  • Documentazione fotografica dell’infrazione (accessibile anche tramite il portale del Comune di Torino per la visualizzazione delle immagini).
  • Registro delle verifiche e manutenzioni del dispositivo.

Dalla completezza e dalla coerenza di questa documentazione emergono i profili di ricorso più appropriati al caso concreto.

Domande frequenti

Posso pagare la multa in misura ridotta e fare ricorso?

No. Il pagamento in misura ridotta equivale all’accettazione della sanzione e ti preclude la possibilità di proporre ricorso. Se stai valutando l’opposizione, non pagare prima di aver consultato un legale.

Quanto tempo ho per fare ricorso?

Hai 60 giorni dalla notifica del verbale per il ricorso al Prefetto, e 30 giorni dalla notifica per il ricorso al Giudice di Pace. I termini decorrono dalla data di notifica effettiva, non dalla data di accertamento dell’infrazione. Conta bene i giorni prima di decidere.

La distinzione tra approvazione e omologazione vale anche per i verbali già notificati?

Sì. Il profilo riguarda le caratteristiche del dispositivo al momento della rilevazione, indipendentemente dalla data di notifica del verbale. Se il dispositivo era approvato ma non omologato al momento dell’accertamento, l’argomento è azionabile in sede di ricorso anche per verbali notificati successivamente.

Il Comune è tenuto a produrre la documentazione tecnica in sede di ricorso?

Sì. Nel procedimento di opposizione, l’onere di dimostrare la regolarità del procedimento sanzionatorio grava sull’ente accertatore. Il Comune di Torino è tenuto a produrre la documentazione relativa al dispositivo, alla taratura, al decreto prefettizio e alla segnaletica. Non è un adempimento che devi attivare tu prima del ricorso.

Se il verbale indica il civico 126 e l’impianto risulta al civico 169, è un problema?

La discrepanza tra i due numeri civici è un elemento che merita valutazione in sede di ricorso, in relazione alla corretta identificazione del luogo di accertamento. Se la differenza fosse tale da rendere incerta l’individuazione del punto effettivo di rilevazione, potrebbe costituire un profilo di illegittimità. La valutazione dipende dal contesto specifico e dalla distanza effettiva tra i due punti.

Quando può avere senso valutare un ricorso

Va premesso un punto importante: nel procedimento di opposizione al Prefetto o al Giudice di Pace, è l’ente accertatore — il Comune di Torino, tramite la Polizia Municipale — a dover dimostrare la regolarità del procedimento sanzionatorio. Il ricorrente non è tenuto ad anticipare il lavoro probatorio: spetta all’amministrazione produrre la documentazione e dimostrare che ogni requisito di legge era soddisfatto al momento della rilevazione.

Nel caso specifico della postazione di Corso Grosseto, i profili che emergono dalla ricerca documentale e dall’analisi tecnica e che meritano un esame approfondito in sede di ricorso sono in particolare: la qualificazione del dispositivo come approvato (e non omologato) alla luce dell’orientamento della Cassazione; la verifica della taratura periodica e della validità del certificato; la corrispondenza tra il tratto individuato dal decreto prefettizio e il punto di effettivo impiego del dispositivo; la conformità della segnaletica di preavviso. A questi si aggiunge la discrepanza civica tra il verbale e la documentazione istituzionale del Comune.

La valutazione concreta di proporre opposizione dipende dalla configurazione complessiva degli elementi nel singolo verbale. Le due sedi disponibili sono il ricorso al Prefetto ex art. 203 CdS, entro 60 giorni dalla notifica, gratuito; e il ricorso al Giudice di Pace ex art. 204-bis CdS, entro 30 giorni dalla notifica, con contributo unificato.

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