Autovelox SS 417 Caltagirone: multa e ricorso T-EXSPEED

Autovelox T-EXSPEED sulla SS 417 a Caltagirone: cosa guardare nel verbale

Se hai ricevuto un verbale elevato dalla postazione di controllo della velocità installata sulla Strada Statale 417 al km 2+140, in direzione Gela, nel territorio di Caltagirone (CT), questa scheda ti illustra il quadro tecnico e giuridico della postazione e i profili che vengono tipicamente esaminati in sede di ricorso. L’obiettivo non è dirti se ricorrere — una valutazione fondata richiede l’esame del tuo verbale specifico — ma mostrarti con precisione cosa viene analizzato e perché alcuni elementi meritano un approfondimento professionale.

La postazione impiega il dispositivo T-EXSPEED, prodotto da Kria S.r.l., in modalità di rilevazione puntuale della velocità istantanea. Il controllo è gestito direttamente dalla Polizia Locale della Città di Caltagirone. Nell’aprile 2026, pochi giorni dopo l’avvio dei controlli, la postazione ha generato una polemica pubblica documentata sulle testate locali — con una risposta ufficiale del Comandante della Polizia Locale — che rende questa postazione particolarmente nota nel territorio calatino e nel dibattito più ampio sull’uso degli autovelox in Sicilia.

Nei paragrafi che seguono trovi: la scheda sintetica della postazione, un’analisi dei dati che il verbale riporta, i risultati della ricerca documentale pubblica, i profili tecnici e procedimentali rilevanti per il ricorso, e le categorie di documenti che vengono acquisiti ed esaminati nell’ambito dell’opposizione.

Scheda sintetica della postazione

Comune Caltagirone (CT)
Strada / Località S.S. 417 “Di Caltagirone”, km 2+140, direzione Gela
Tipo di controllo Autovelox mobile — rilevazione puntuale della velocità istantanea
Violazione contestata Superamento del limite di velocità (oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h)
Articolo del Codice della Strada Art. 142 c. 8, in combinato disposto con il c. 1, D.Lgs. 285/1992
Ente accertatore Corpo di Polizia Locale — Città di Caltagirone
Dispositivo indicato nel verbale T-EXSPEED (Kria S.r.l.), matricola 4410238
Modalità di accertamento Differita (contestazione immediata non effettuata ex art. 201 c. 1-bis lett. e) CdS)
Limite di velocità nel tratto 90 km/h (per la categoria di veicolo oggetto di rilievo — vedi nota in testo)
Decreto prefettizio Decreto Prefettura di Catania N. 140642 del 30/10/2025
Atto ministeriale sul dispositivo DD MIT n. 236 del 05/06/2023 (approvazione per la funzione velocità)
Ultima taratura Certificato LAT 101 R873_2025_ACCR_VX del 05/07/2025

Cosa riporta il verbale sulla postazione

Il verbale indica come strumento di accertamento il T-EXSPEED con matricola 4410238, descrivendo il controllo come operato con apparecchiatura elettronica di rilevazione della velocità gestita direttamente dagli agenti della Polizia Locale. La rilevazione è di tipo puntuale — misura cioè la velocità istantanea al transito del veicolo davanti alla postazione, non la velocità media su un tratto. La tolleranza dichiarata è del 5% sulla velocità rilevata (e comunque non inferiore a 5 km/h), ai sensi dell’art. 197 DPR 610/1996.

Il dispositivo risulta dotato di approvazione ministeriale, non di omologazione: il verbale richiama espressamente il decreto R. 0000236 del 05/06/2023 del Ministero dei Trasporti. È una distinzione terminologica che non è neutra sul piano giuridico, come si illustra nella sezione dedicata ai profili tecnici. Il verbale riporta anche gli estremi del certificato di taratura (LAT 101 R873_2025_ACCR_VX, emesso il 05/07/2025 da laboratorio accreditato ACCREDIA) e quelli del Decreto della Prefettura di Catania N. 140642 del 30/10/2025, che individua il tratto stradale.

La presegnalazione della postazione è dichiarata presente nel verbale, con richiamo alla segnaletica conforme al Regolamento di Esecuzione e ai dispositivi di segnali luminosi previsti dall’art. 142 c. 6-bis CdS. Il verbale non specifica però la distanza dei segnali di preavviso né la loro posizione esatta rispetto al punto di rilevazione: elementi che la documentazione conservata agli atti può restituire.

Cosa emerge dalla ricerca documentale sulla postazione

L’installazione fisica e il contesto della postazione

L’installazione del rilevatore di velocità al km 2+140 della S.S. 417 è confermata da fonti pubbliche: ANAS ha comunicato i lavori di installazione tra il 18 febbraio e il 13 marzo 2026, con limitazioni al transito durante le operazioni. Come riportato dalla Gazzetta del Calatino nel febbraio 2026 e da Cataniatoday.it, l’intervento ha comportato senso unico alternato nel tratto. I controlli della velocità hanno preso avvio nelle settimane successive.

La polemica pubblica dell’aprile 2026 e la risposta istituzionale

Nell’aprile 2026, a pochi giorni dall’avvio dei controlli con il T-EXSPEED, la postazione ha generato una vivace discussione pubblica nel territorio calatino. Sono state sollevate critiche — diffuse sui social e riprese da organi di stampa locali — sull’opportunità dell’installazione e sull’asserito carattere “fiscale” dell’iniziativa, con contestazioni sul fatto che il tratto non presentasse un’incidentalità tale da giustificare il presidio.

Il Comandante della Polizia Locale di Caltagirone ha risposto con un comunicato ufficiale, ripreso da La Gazzetta del Calatino e da Quilicata.it il 18 aprile 2026, affermando che: l’installazione è avvenuta nel rispetto di tutte le autorizzazioni ANAS; il tratto è classificato come zona ad elevata pericolosità con decreto prefettizio aggiornato nel 2025; la presegnalazione rispetta la normativa vigente; i proventi delle sanzioni sono destinati per legge al miglioramento della sicurezza stradale, ai sensi dell’art. 142 c. 12-ter CdS. Le dichiarazioni istituzionali confermano indirettamente l’esistenza del decreto prefettizio del 2025, pur senza indicarne il numero.

Sono state inoltre promosse iniziative formali di verifica della legittimità dell’installazione, con richieste di convocazione di tavoli tecnici tra il Comune e ANAS per l’aprile 2026. Come riportato dal Gazzettino di Gela (16 aprile 2026), gli esiti di questi confronti non risultano pubblicati al momento della redazione di questa scheda.

Il Decreto della Prefettura di Catania N. 140642 del 30/10/2025

Il verbale indica espressamente il Decreto della Prefettura di Catania N. 140642 del 30/10/2025 come atto di individuazione del tratto. Il decreto non è liberamente reperibile in forma integrale su fonti istituzionali online: la pagina dedicata agli autovelox sul portale della Prefettura di Catania non risulta aggiornata dopo l’ottobre 2023 (fonte: prefettura.interno.gov.it, accesso 2026-06-24). Dal portale della stessa Prefettura risulta però che al marzo 2025 era in corso la predisposizione di un nuovo decreto prefettizio di aggiornamento delle strade autorizzate ai sensi dell’art. 4 D.L. 121/2002, il che è coerente con la data e il numero del decreto richiamato sul verbale.

Il testo integrale del decreto — con l’indicazione del tratto chilometrico coperto e del periodo di validità — è acquisibile in sede di ricorso, quando l’ente accertatore è tenuto a produrlo tra la documentazione presupposta all’atto sanzionatorio.

Il limite di velocità e l’ordinanza ANAS

Il verbale indica il limite di 90 km/h come vigente “in considerazione della categoria del veicolo oggetto di rilievo”: una formulazione che lascia aperta la questione del limite ordinario del tratto per tutte le categorie di veicoli. La S.S. 417 è una strada statale extraurbana; sulle strade extraurbane principali l’art. 142 c. 3 CdS prevede un limite ordinario di 110 km/h, sulle secondarie di 90 km/h. La corretta qualificazione del tratto specifico — e il confronto con l’ordinanza ANAS che stabilisce il limite — è verificabile in sede di ricorso attraverso l’acquisizione dell’atto. L’ordinanza ANAS non risulta liberamente consultabile per questo tratto senza conoscerne il numero, ma deve essere prodotta dall’ente accertatore su richiesta.

Il DD MIT n. 236 del 05/06/2023: una distinzione interna al decreto da tenere presente

Il Decreto Dirigenziale del MIT n. 236 del 5 giugno 2023, reperibile sul sito istituzionale del Ministero, riguarda il dispositivo T-EXSPEED di Kria S.r.l. Dall’analisi del testo emerge una distinzione interna al decreto che assume rilievo giuridico: l’art. 1 del decreto usa terminologia differenziata a seconda della funzione del dispositivo. Per la funzione di rilevazione della velocità (e per la rilevazione delle infrazioni semaforiche) il decreto usa il termine “approva“; per la funzione di controllo degli accessi a ZTL e centri storici, invece, usa il termine “omologa“.

Ne consegue che il T-EXSPEED, quando impiegato — come in questa postazione — per la funzione di rilevazione della velocità, è supportato da un atto di approvazione, non da un’omologazione in senso tecnico-giuridico. Il verbale riflette correttamente questa distinzione, menzionando la “approvazione” e non l'”omologazione”. Il punto non è formale: come si illustra nella sezione dei profili tecnici, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che i due procedimenti hanno natura e finalità distinte.

Profili tecnici e procedimentali rilevanti

La distinzione tra approvazione e omologazione del T-EXSPEED

Il profilo più rilevante sul piano giuridico riguarda la natura dell’atto ministeriale che autorizza il T-EXSPEED per la funzione di rilevazione della velocità. Come illustrato sopra, il DD MIT n. 236/2023 costituisce un atto di approvazione, non di omologazione. La distinzione non è questione di lessico: la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con ordinanza n. 12924 del 14 maggio 2025, ha affermato che “la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale” richiesta dall’art. 142 c. 6 D.Lgs. 285/1992, trattandosi di “procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”. L’ordinanza precisa che la taratura periodica non sana l’assenza di omologazione.

L’art. 142 c. 6 CdS prevede che le apparecchiature impiegate per la rilevazione delle violazioni ai limiti di velocità siano “debitamente omologate”. La questione — se il T-EXSPEED base, dotato di approvazione per la funzione velocità, soddisfi o meno questo requisito — costituisce un profilo di contestazione concreto che merita di essere valorizzato in sede di ricorso, tenendo presente il quadro normativo in evoluzione delineato dal decreto del 9 giugno 2026.

Su questo stesso tema merita un richiamo — con la necessaria precisazione — la pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione V Penale, con sentenza n. 10365 del 14 marzo 2025, che ha confermato il sequestro preventivo di dispositivi T-EXSPEED nella versione V 2.0, modello distinto dal T-EXSPEED base approvato con il DD 236/2023. In quel caso la Corte ha affermato che l’art. 142 c. 6 CdS riconosce come fonte di prova valida solo la rilevazione effettuata con apparecchiature “debitamente omologate” e che la semplice approvazione non equivale all’omologazione. Il principio di diritto sulla distinzione omologazione/approvazione, pur sviluppatosi attorno a un modello diverso, alimenta un dibattito giurisprudenziale che investe anche il dispositivo base.

La taratura periodica e il certificato LAT 101

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 113/2015, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 45 c. 6 CdS nella parte in cui non prevedeva che tutti i dispositivi per la rilevazione degli eccessi di velocità fossero soggetti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. La Corte ha affermato che “il mantenimento nel tempo dell’affidabilità metrologica” è un’esigenza imprescindibile, perché qualsiasi apparecchiatura è soggetta a deterioramento, e che la verifica deve estendersi “all’intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti”.

In questa postazione il verbale riporta gli estremi di un certificato di taratura (LAT 101 R873_2025_ACCR_VX del 05/07/2025), emesso da laboratorio accreditato ACCREDIA. Il DD MIT n. 236/2023 prevede verifiche periodiche annuali obbligatorie per la funzione velocità: la taratura del luglio 2025 risulta compatibile con questo requisito per i controlli effettuati entro luglio 2026. La validità della taratura può essere verificata sul registro pubblico ACCREDIA. In questo caso specifico la taratura non rappresenta, sulla base dei dati pubblicamente disponibili, un profilo di contestazione attivo — ma la verifica della documentazione completa (compreso il certificato integrale e l’accreditamento del laboratorio per la grandezza “velocità”) rientra tra gli atti che vengono esaminati in sede di ricorso.

Il decreto prefettizio di individuazione del tratto

L’art. 142 c. 6 CdS e l’art. 4 del D.L. 121/2002 prevedono che i tratti stradali sui quali sono ammessi i controlli automatici della velocità siano individuati con decreto del Prefetto competente — in sostanza, un atto della Prefettura che identifica e autorizza le strade e i punti specifici dove i dispositivi possono operare. Il verbale richiama il Decreto della Prefettura di Catania N. 140642 del 30/10/2025, che individua il tratto come zona ad elevata incidentalità e pericolosità.

In sede di ricorso viene verificato che il decreto fosse in vigore alla data dell’accertamento, che il tratto chilometrico coperto comprenda effettivamente il km 2+140 della S.S. 417, e che il dispositivo operasse entro i limiti territoriali e temporali definiti dal decreto. Il testo integrale del decreto non è reperibile pubblicamente: è l’ente accertatore a doverlo produrre nell’ambito del procedimento di opposizione.

La presegnalazione della postazione

L’art. 142 c. 6-bis CdS e il DM 282/2017 — decreto del Ministero delle Infrastrutture che disciplina le caratteristiche e le distanze minime dei segnali di preavviso delle postazioni di controllo della velocità — richiedono che ogni postazione sia adeguatamente segnalata prima del punto di rilevazione, con cartelli e dispositivi luminosi a distanze predeterminate.

Il verbale dichiara la presenza di presegnalazione conforme, con richiamo ai segnali raffiguranti l’organo di Polizia (art. 125 c. 2 fig. II-111 Reg. Es. CdS) e ai dispositivi di segnali luminosi. Non sono però indicati la distanza dei segnali di preavviso né la loro posizione esatta rispetto al punto di rilevazione.

La modalità di accertamento differita

La contestazione differita — cioè la notifica del verbale al proprietario del veicolo in luogo della contestazione sul posto al conducente — è ammessa dall’art. 201 c. 1-bis lett. e) CdS quando lo strumento effettua la rilevazione solo dopo il transito del veicolo, rendendo impossibile l’immediata contestazione. Il verbale richiama correttamente questa base legale e la Direttiva del Ministero dell’Interno n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21/07/2017.

In sede di ricorso viene esaminata la documentazione fotografica relativa all’accertamento — i fotogrammi del transito — per verificarne la leggibilità, la corrispondenza con i dati del veicolo indicati nel verbale, e la coerenza temporale con i dati di rilevazione.

 

L’attività documentale svolta nel ricorso

Nel quadro del ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, il legale del ricorrente procede all’acquisizione e all’esame della documentazione che la Polizia Locale di Caltagirone e gli enti coinvolti sono tenuti a produrre per dimostrare la regolarità del procedimento sanzionatorio. È l’amministrazione comminante a dover provare la propria condotta: non è il ricorrente a dover anticipare questo lavoro come pre-condizione del ricorso.

I documenti tipicamente acquisiti ed esaminati per questa postazione sono:

  • Decreto Dirigenziale MIT n. 236 del 05/06/2023 — testo integrale, con verifica della distinzione interna tra funzione velocità (approvazione) e funzione ZTL (omologazione) e delle condizioni d’uso specificate nell’atto
  • Decreto della Prefettura di Catania N. 140642 del 30/10/2025 — testo integrale, con verifica del tratto chilometrico coperto, della classificazione del tratto e della vigenza del decreto alla data dell’accertamento
  • Ordinanza ANAS che stabilisce il limite di velocità sul tratto S.S. 417 km 2+140, con verifica della categoria di strada e del limite applicabile alle diverse categorie di veicoli
  • Certificato di taratura LAT 101 R873_2025_ACCR_VX — testo integrale, con verifica dell’accreditamento ACCREDIA del laboratorio per la grandezza “velocità” e della copertura temporale
  • Verifica di funzionalità del dispositivo, conservata agli atti unitamente al certificato di taratura
  • Documentazione fotografica della segnaletica di presegnalazione: posizione, distanza e tipologia dei segnali di preavviso rispetto al punto di rilevazione
  • Fotogrammi integrali dell’accertamento: leggibilità della targa, chiarezza dell’immagine, coerenza dei dati temporali
  • Verbale di installazione e messa in servizio del dispositivo nel tratto

La completezza e la coerenza di questa documentazione, esaminata dal legale che cura il ricorso, costituisce il presupposto per individuare i motivi di opposizione più fondati nel caso concreto.

Domande frequenti

Il T-EXSPEED è omologato o solo approvato? Fa differenza?

Per la funzione di rilevazione della velocità, il DD MIT n. 236/2023 costituisce un atto di approvazione, non di omologazione. La Cassazione (ord. n. 12924/2025) ha affermato che i due procedimenti hanno natura e finalità diverse e che l’approvazione non è equipollente all’omologazione ai fini dell’art. 142 c. 6 CdS. Se nel tuo verbale è indicata l’approvazione — come in questa postazione — il profilo merita un esame approfondito.

La taratura è in regola: questo chiude la questione sulla validità del dispositivo?

No. La taratura periodica e la conformità dell’atto ministeriale che abilita lo strumento sono due profili distinti. La Cassazione ha precisato che la taratura periodica non sana l’eventuale assenza di omologazione. I due aspetti vengono esaminati separatamente in sede di ricorso.

Posso pagare la multa in misura ridotta e fare ricorso?

No. Il pagamento in misura ridotta equivale ad accettazione della sanzione e preclude qualsiasi opposizione. Se stai valutando il ricorso, non pagare prima di aver fatto esaminare il verbale da un professionista.

Quanto tempo ho per ricorrere?

Hai 60 giorni dalla notifica del verbale per proporre ricorso al Prefetto di Catania (art. 203 CdS — procedura gratuita), oppure 30 giorni dalla notifica per ricorrere al Giudice di Pace di Caltagirone (art. 204-bis CdS — con contributo unificato). I termini decorrono dalla data in cui hai ricevuto la notifica, non dalla data dell’accertamento. Verifica la data della notifica sul documento che hai ricevuto.

 

Quando può avere senso valutare un ricorso

Un punto di partenza essenziale: nel procedimento di opposizione a una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada, l’onere di dimostrare la regolarità del procedimento sanzionatorio grava sull’ente accertatore — in questo caso la Polizia Locale di Caltagirone — e, a seconda della sede, sulla Prefettura di Catania. Il ricorrente non è tenuto ad anticipare il lavoro probatorio: spetta all’amministrazione procedente produrre la documentazione completa e coerente.

Per i verbali elevati da questa postazione, i profili che meritano un esame approfondito sono principalmente: la natura dell’atto ministeriale che abilita il T-EXSPEED per la funzione velocità (approvazione, non omologazione), alla luce dell’orientamento della Cassazione che non ritiene i due istituti equipollenti; la verifica del testo integrale del Decreto della Prefettura di Catania N. 140642/2025 e della sua corrispondenza con il tratto chilometrico del controllo; la conformità della presegnalazione al DM 282/2017 nella sua applicazione concreta su questo tratto.

Fai esaminare il tuo verbale

Se hai ricevuto una sanzione elevata dalla postazione T-EXSPEED sulla SS 417 km 2+140 a Caltagirone e vuoi capire se i profili tecnici e procedimentali del tuo caso meritano un ricorso, puoi invia la tua multa per una valutazione preliminare. Esamineremo il verbale, la documentazione richiamata e i profili specifici del tuo caso.