Autovelox SS 647 Castropignano km 21+030: multa e ricorso

Autovelox SS 647 km 21+030 a Castropignano: cosa esaminare nel verbale

Hai ricevuto un verbale dalla postazione autovelox collocata sulla Strada Statale 647 “Fondo Valle Biferno”, al chilometro 21+030, nel territorio di Castropignano (CB)? Questa scheda raccoglie tutto ciò che è utile sapere su questa postazione specifica: il quadro normativo, le caratteristiche tecniche del dispositivo, i profili che vengono tipicamente esaminati in sede di ricorso e — soprattutto — ciò che la ricerca documentale pubblica ha già messo in luce su questa installazione in particolare.

La postazione è entrata in funzione il 20 aprile 2026, opera in modalità completamente automatica e senza presidio fisico degli agenti, h24, in direzione Termoli. Il dispositivo impiegato è un Autovelox 106 prodotto da Sodi Scientifica, con rilevazione puntuale della velocità. L’ente accertatore è la Polizia Locale del Comune di Castropignano (CB).

Nelle righe che seguono trovi: la scheda sintetica della postazione, ciò che il verbale documenta, le notizie di rilievo emerse dalla ricerca documentale pubblica — inclusa una questione concreta sulla distanza dei cartelli di presegnalazione — e i profili tecnici e procedimentali che vengono analizzati nel ricorso. L’obiettivo è darti gli strumenti per capire se vale la pena sottoporre il verbale a una valutazione professionale.

Scheda sintetica della postazione

Comune Castropignano (CB)
Strada / Località SS 647 Fondo Valle Biferno, km 21+030
Tipo di controllo Autovelox fisso, rilevazione puntuale, postazione senza presidio
Violazione contestata Eccesso di velocità
Articolo del Codice della Strada Art. 142 CdS
Ente accertatore Polizia Locale del Comune di Castropignano (CB)
Dispositivo indicato nel verbale Autovelox 106 — Rilevatore n. 960472 / CPU n. 962140 (Sodi Scientifica)
Decreto di riferimento del dispositivo DM MIT n. 0000476 del 06/12/2025 (indicato come “approvazione”)
Modalità di accertamento Differita (art. 201 c. 1-bis lett. e) CdS)
Limite di velocità vigente nel tratto 80 km/h
Decreto prefettizio indicato nel verbale Decreto Prefetto di Campobasso n. 87059 del 18/12/2023
Data di attivazione della postazione 20 aprile 2026

Cosa risulta dal verbale

Il verbale indica come strumento di accertamento un Autovelox 106 di Sodi Scientifica, operante con tecnologia Doppler radar e identificato da due numeri distinti: il rilevatore (matricola 960472) e la CPU (962140). La doppia matricola è normale per i modelli di questa serie e non costituisce di per sé anomalia; rileva però che la corrispondenza tra i numeri indicati nel verbale e quelli della documentazione tecnica prodotta in sede di ricorso debba essere verificata puntualmente.

Quanto al titolo abilitativo del dispositivo, il verbale riporta un decreto MIT con numero 0000476 del 06/12/2025, utilizzando il termine “approvata” — non “omologata”. Come si vedrà nella sezione sui profili tecnici, questa distinzione terminologica ha un preciso peso giuridico, ed è oggetto di orientamenti giurisprudenziali specifici della Cassazione.

La taratura dell’apparecchio risulta eseguita in data 19/03/2026, con certificato n. 01619LAT AUTOVELOX 106_19-03-26_960472. Il centro di taratura accreditato non è nominato nel verbale. La presegnalazione è dichiarata presente a distanza definita dal verbale come “adeguata” — senza indicazione numerica in metri — con richiamo alla circolare ministeriale del 2007 anziché al DM 282/2017, che è la normativa vigente. La documentazione fotografica dell’accertamento non è allegata al verbale.

Cosa emerge dalla ricerca documentale sulla postazione

La postazione al km 21+030 della SS 647 — insieme a quella al km 19+850, nella medesima tratta — è stata attivata il 20 aprile 2026, con operatività h24 in entrambe le direzioni. La comunicazione ufficiale da parte della Polizia Locale di Castropignano affermava che le postazioni erano “segnalate conformemente alle disposizioni del Codice della Strada”. La notizia dell’attivazione è stata riportata da diverse testate locali molisane, tra cui Il Giornale del Molise e Primo Numero (entrambi dell’8 aprile 2026).

La questione della distanza dei cartelli di presegnalazione

Meno di un mese dopo l’attivazione, è emersa una questione concreta e documentata sulla postazione al km 21+030. La testata locale TLT Online, nell’edizione del 19 maggio 2026, ha pubblicato un’inchiesta in cui si riferisce che verifiche condotte sul campo da soggetti del territorio hanno misurato la distanza tra il cartello di presegnalazione e la postazione al km 21+030 in soli 200 metri. Per la postazione al km 19+850, la distanza misurata sarebbe di 330 metri.

Il dato acquisisce rilievo giuridico alla luce del DM 282 del 13 giugno 2017 — il decreto ministeriale che regolamenta le distanze minime di presegnalazione degli autovelox fissi. Per strade con limite di velocità compreso tra 70 e 90 km/h (categoria nella quale rientra il tratto a 80 km/h della SS 647), il DM 282/2017 prescrive una distanza minima di 1.000 metri tra il primo segnale di preavviso e la postazione di controllo. Una distanza di 200 metri rappresenterebbe uno scarto di 800 metri rispetto alla soglia minima prevista dalla norma.

Va precisato che la rilevazione pubblicata da TLT Online è riferita a soggetti privati e non costituisce una misurazione ufficiale dell’ente accertatore. Resta il fatto che il verbale non quantifica la distanza in metri e richiama la normativa del 2007 anziché il DM 282/2017 vigente. La corrispondenza tra la distanza effettiva dei segnali e quella prescritta dalla normativa è un profilo che, in sede di ricorso, viene esaminato sulla base della documentazione planimetrica che l’ente accertatore è tenuto a produrre.

Approvazione vs. omologazione: il DM MIT n. 0000476/2025 e il decreto giugno 2026

Il titolo abilitativo dell’Autovelox 106 installato sulla SS 647 è il DM MIT n. 0000476 del 06/12/2025, indicato nel verbale come “approvazione”. Il 9 giugno 2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato un decreto generale sull’omologazione e sulla disciplina degli autovelox, il cui Allegato B elenca i prototipi già approvati che “si intendono automaticamente omologati”. Tra i modelli inclusi nell’Allegato B figura l'”Autovelox 106 e 106SE Radar”.

Tuttavia, questo decreto del giugno 2026 ha efficacia prospettica: non sana retroattivamente i verbali già emessi sulla base di dispositivi che al momento della violazione erano privi di omologazione ex art. 45 CdS. Come riportato da fonti specializzate nel settore, “le multe impugnate prima dell’entrata in vigore e quelle emesse da apparecchi solo approvati restano contestabili davanti al prefetto o al giudice di pace”. I verbali riferiti a violazioni commesse prima  ricadono nel quadro normativo e giurisprudenziale precedente, nel quale la distinzione tra approvazione e omologazione è pienamente operativa.

Il decreto prefettizio: il n. 87059/2023 e il decreto 2024

Il verbale cita il Decreto del Prefetto di Campobasso n. 87059 del 18/12/2023, emesso ai sensi dell’art. 4 c. 2 del D.L. 121/2002 (la norma che richiede un atto della Prefettura per individuare i tratti di strada extraurbana sui quali è consentito l’impiego di autovelox fissi). La Prefettura di Campobasso ha tuttavia pubblicato un successivo decreto autovelox nel 2024, disponibile sul sito istituzionale, che secondo le indicazioni ivi riportate “sostituisce integralmente” il precedente n. 87059/2023.

Se il decreto 2024 ha effettivamente sostituito il n. 87059/2023, ne discende che alla data di attivazione e nelle settimane di operatività della postazione il decreto prefettizio vigente sarebbe il 2024 — e non quello citato nel verbale. La verifica della corrispondenza tra il decreto indicato nell’atto sanzionatorio e quello effettivamente in vigore alla data della violazione costituisce un profilo concreto di analisi, che si svolge in sede di ricorso mediante acquisizione del testo integrale di entrambi i decreti.

Profili tecnici e procedimentali rilevanti

Omologazione e approvazione del dispositivo: una distinzione che conta

L’art. 45 CdS (il Codice della Strada) stabilisce che i dispositivi di rilevazione della velocità devono essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’omologazione — un provvedimento che certifica la conformità dello strumento a precisi requisiti tecnici e metrologici — è cosa distinta dall’approvazione prevista dall’art. 192 del Regolamento di esecuzione del Codice, che è un atto con caratteristiche, natura e finalità diverse.

La Cassazione ha affermato con chiarezza questo principio. Con la sentenza n. 12924 del 14 maggio 2025 (Cass. Civ., Sez. II), la Corte ha stabilito che “la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale” richiesta dall’art. 142 c. 6 CdS, e che i due procedimenti “hanno caratteristiche, natura e finalità diverse”. Questo principio era già stato affermato con l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024 (Cass. Civ., Sez. II), citata dalla pronuncia del 2025 come precedente diretto. Sullo sfondo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 aveva già delineato la necessità dell’omologazione come requisito di legittimità degli strumenti di rilevazione.

Per la postazione di Castropignano, il titolo abilitativo dell’Autovelox 106 è indicato nel verbale come “approvazione” (DM MIT n. 0000476/2025). Quando in sede di ricorso viene contestato questo profilo, l’onere di dimostrare la regolarità del titolo abilitativo — e dunque di produrre il testo integrale del decreto MIT — grava sull’ente accertatore, non sul ricorrente. La questione di cosa contenga esattamente quel decreto si risolve nell’ambito del procedimento di opposizione.

Taratura periodica dello strumento

La taratura periodica è la verifica, eseguita con cadenza almeno annuale presso un centro accreditato da Accredia (l’ente nazionale di accreditamento), che lo strumento misuri correttamente la velocità. Il verbale indica una taratura del 19/03/2026 con il certificato n. 01619LAT AUTOVELOX 106_19-03-26_960472. In sede di ricorso vengono verificati: la validità del certificato alla data dell’accertamento, l’accreditamento del centro che lo ha rilasciato (la cui denominazione non risulta indicata nel verbale), e la corrispondenza tra la matricola dello strumento certificata e quella indicata nel verbale.

Presegnalazione della postazione e distanze minime

L’art. 142 c. 6-bis CdS e il DM 282 del 13 giugno 2017 prescrivono che ogni postazione di autovelox fisso debba essere segnalata con apposita segnaletica preventiva, posizionata a una distanza minima dalla postazione che varia in funzione del limite di velocità vigente nel tratto. Per le strade con limite tra 70 e 90 km/h — come il tratto a 80 km/h della SS 647 — la distanza minima prescritta è di 1.000 metri.

Come descritto nella sezione precedente, la testata locale TLT Online ha riferito che verifiche condotte sul territorio avrebbero rilevato, per la postazione al km 21+030, una distanza di soli 200 metri. Il verbale, dal canto suo, dichiara la presegnalazione presente a distanza “adeguata” senza quantificarla in metri, e richiama la normativa del 2007 anziché il DM 282/2017. In sede di ricorso, l’ente accertatore è tenuto a produrre la documentazione  sulla segnaletica installata, che consente di verificare la distanza effettiva. La sola dichiarazione di conformità nel verbale non sostituisce questa verifica.

Decreto prefettizio di individuazione del tratto

Il D.L. 121/2002 convertito dalla L. 168/2002 (art. 4 c. 2) prevede che l’installazione di autovelox fissi su strade extraurbane principali e secondarie debba essere autorizzata da un decreto del Prefetto territorialmente competente — in sostanza, un atto formale che individua i tratti di strada sui quali è consentito il controllo automatico della velocità. Il decreto deve essere vigente alla data dell’accertamento.

Come illustrato nella sezione documentale, il verbale cita il decreto n. 87059/2023 della Prefettura di Campobasso, ma risulta che un successivo decreto del 2024 avrebbe sostituito integralmente il precedente. La corrispondenza tra il decreto citato nel verbale e quello effettivamente in vigore alla data della violazione è un profilo che viene esaminato in sede di ricorso mediante acquisizione documentale dei testi integrali di entrambi gli atti.

Corretta individuazione del veicolo nella documentazione fotografica

La postazione opera in modalità differita: la contestazione non avviene in strada ma con notifica del verbale al proprietario del veicolo. La documentazione fotografica — che non è allegata al verbale ma è acquisibile presso gli uffici della Polizia Locale di Castropignano — deve consentire l’identificazione univoca del veicolo (targa leggibile, corrispondenza con i dati del verbale). Ogni discordanza costituisce profilo di contestazione.

 

L’attività documentale che viene svolta nel ricorso

Nell’ambito del ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, il legale che cura l’opposizione procede all’acquisizione ed esame della documentazione che l’ente accertatore — in questo caso la Polizia Locale di Castropignano — è tenuto a produrre per dimostrare la regolarità dell’intero procedimento sanzionatorio. Non è un’attività che il cittadino deve svolgere prima di rivolgersi a un legale: è parte integrante del ricorso stesso.

Per i verbali elevati dalla postazione SS 647 km 21+030, la documentazione rilevante comprende:

  • Testo integrale del DM MIT n. 0000476 del 06/12/2025, per verificare la natura giuridica del provvedimento (approvazione o omologazione) e i modelli esattamente coperti
  • Certificato di taratura n. 01619LAT AUTOVELOX 106_19-03-26_960472 — testo integrale con indicazione del centro di taratura e documentazione del suo accreditamento Accredia
  • Decreto del Prefetto di Campobasso n. 87059 del 18/12/2023 — testo integrale, con verifica della sua eventuale sostituzione o modifica ad opera del decreto prefettizio 2024
  • Ordinanza dell’ente proprietario della strada (ANAS S.p.A.) che fissa il limite di 80 km/h sul tratto km 21+030 della SS 647
  • Documentazione planimetrica sulla segnaletica di presegnalazione: posizione e distanza dei segnali rispetto alla postazione
  • Documentazione fotografica integrale dell’accertamento
  • Verbale di installazione, messa in servizio e manutenzione dell’apparecchio nella postazione specifica
  • Log di sistema relativo all’accertamento

La completezza e la coerenza interna di questa documentazione, esaminata dal legale del ricorrente, è il presupposto per individuare i motivi di opposizione più appropriati al caso concreto.

Domande frequenti

Il verbale indica la distanza della presegnalazione come “adeguata”: è sufficiente?

No, non lo è come documentazione in sede di ricorso. Il DM 282/2017 prescrive distanze minime specifiche — 1.000 metri per strade con limite tra 70 e 90 km/h — e la verifica richiede la planimetria della segnaletica installata, non la sola dichiarazione contenuta nel verbale. Se stai valutando di fare ricorso, questo è uno dei profili che il legale esaminerà sulla documentazione prodotta dall’ente accertatore.

Il verbale cita il decreto MIT come “approvazione”: fa differenza rispetto all’omologazione?

Sì, fa differenza dal punto di vista giuridico. La Cassazione ha affermato in più pronunce che approvazione e omologazione sono procedimenti con caratteristiche e finalità distinte, e che la sola approvazione non equivale all’omologazione richiesta dall’art. 45 CdS. Se il DM n. 0000476/2025 è un atto di approvazione e non di omologazione, si apre un profilo di contestazione concreto. La verifica si svolge in sede di ricorso, quando l’ente accertatore è tenuto a produrre il testo integrale del decreto.

Posso pagare la multa in misura ridotta e fare comunque ricorso?

No. Il pagamento in misura ridotta equivale ad accettare la sanzione e preclude la possibilità di proporre ricorso. Se stai valutando un’opposizione, non pagare prima di aver esaminato il caso con un legale.

Quanto tempo ho per fare ricorso?

Hai 60 giorni dalla notifica del verbale per presentare ricorso al Prefetto (art. 203 CdS), oppure 30 giorni dalla notifica per ricorrere al Giudice di Pace (art. 204-bis CdS). I due termini decorrono dalla data in cui il verbale è stato notificato, non da quando lo hai letto o letto. Verifica la data di notifica con attenzione.

Il Comune deve produrre tutta la documentazione tecnica in sede di ricorso?

Sì. Nel procedimento di opposizione, l’onere di dimostrare la regolarità del procedimento sanzionatorio — inclusa la conformità del dispositivo, la validità della taratura, la correttezza della presegnalazione e la vigenza del decreto prefettizio — grava sull’ente accertatore. Non sei tu a dover provare l’illegittimità del verbale: è l’amministrazione comminante a dover provare la regolarità di ciò che ha fatto.

La postazione al km 21+030 e quella al km 19+850 sono la stessa cosa?

No: sono due postazioni distinte sulla stessa tratta, attivate contestualmente il 20 aprile 2026, nelle due direzioni di marcia della SS 647. Il verbale indica sempre la postazione specifica che ha rilevato la velocità; quella al km 21+030 opera in direzione Termoli, l’altra in senso opposto. Le questioni documentali si riferiscono alla postazione indicata nel tuo verbale.

Quando può avere senso valutare un ricorso

Va premesso un punto centrale: nel procedimento di opposizione davanti al Prefetto o al Giudice di Pace, l’onere di dimostrare la regolarità del procedimento sanzionatorio grava sull’ente accertatore. Non sei tenuto ad anticipare il lavoro probatorio: spetta all’amministrazione produrre la documentazione che attesta la legittimità di ogni fase — dalla conformità del dispositivo alla correttezza della presegnalazione, dalla vigenza del decreto prefettizio alla validità della taratura.

Per i verbali elevati dalla postazione SS 647 km 21+030 di Castropignano, la valutazione di un’opposizione risulta di particolare interesse quando si considerano in modo combinato i profili emersi: la qualificazione del titolo abilitativo come “approvazione” anziché omologazione ex art. 45 CdS (con il relativo orientamento della Cassazione), la questione della distanza della presegnalazione documentata dalla stampa locale, la discrepanza tra il decreto prefettizio citato nel verbale e quello che risulta vigente alla data della violazione, e la mancata indicazione numerica della distanza dei cartelli nel verbale stesso. C

 

Hai ricevuto un verbale da questa postazione?

Se il tuo verbale è stato elevato dall’autovelox sulla SS 647 km 21+030 di Castropignano e vuoi sapere se i profili descritti in questa scheda sono presenti anche nel tuo caso, puoi invia la tua multa per una valutazione preliminare: esaminiamo il verbale, la documentazione allegata e i profili tecnici e procedimentali che riguardano il tuo caso specifico.