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Autovelox sulla SP ex SS415 Paullese a Spino d’Adda: cosa esaminare nel verbale
Se hai ricevuto un verbale elevato dalla postazione fissa collocata sulla SP ex SS415 Paullese al km 20+300, nel territorio di Spino d’Adda (CR), questa scheda ti mostra il quadro tecnico e giuridico della postazione e i profili che vengono tipicamente esaminati in sede di ricorso. La postazione è entrata in funzione nell’aprile 2026 ed è operata dalla Provincia di Cremona — Comando Polizia Locale: si tratta di un impianto recentissimo, attivo da poche settimane, con una storia amministrativa che merita di essere conosciuta.
L’obiettivo di questa scheda non è fornirti una valutazione del tuo caso specifico — quella si fa esaminando il verbale concreto — ma illustrarti cosa, in sede di opposizione, viene analizzato: il dispositivo impiegato, la sua qualificazione giuridica (approvazione o omologazione?), il decreto prefettizio di individuazione del tratto, la segnaletica di presegnalazione, l’ordinanza sul limite. Tutti elementi il cui esame compete al legale che cura il ricorso, perché è l’ente accertatore — la Provincia di Cremona — a dover dimostrare la regolarità del procedimento sanzionatorio.
In fondo alla pagina trovi la CTA per inviarci il verbale. Prima, è utile capire cosa viene guardato e perché.
Scheda sintetica della postazione
| Comune | Spino d’Adda (CR) |
|---|---|
| Strada / Località | SP ex SS415 Paullese, km 20+300, direzione Milano (zona Spino Est, altezza distributore di carburante) |
| Tipo di controllo | Autovelox fisso — postazione permanente |
| Violazione contestata | Eccesso di velocità |
| Articolo del Codice della Strada | Art. 142 c. 8 d.lgs. 285/1992 (superamento del limite da 10 a 40 km/h) |
| Ente accertatore | Provincia di Cremona — Comando Polizia Locale |
| Dispositivo indicato nel verbale | K53800_SPEED (Project Automation S.p.A., Monza) |
| Modalità di accertamento | Differita (contestazione non immediata ai sensi dell’art. 4 D.L. 121/2002) |
| Limite di velocità vigente nel tratto | 110 km/h (per autoveicoli) |
Cosa risulta dal verbale
Il documento riporta come strumento di accertamento il K53800_SPEED, prodotto da Project Automation S.p.A. di Monza, con contestazione differita: il verbale non viene consegnato sul posto ma notificato successivamente al proprietario del veicolo. L’accertamento avviene in modalità puntuale — velocità istantanea al momento del transito davanti alla postazione, non velocità media su un tratto.
Il verbale qualifica l’atto ministeriale relativo al dispositivo come “approvazione” — decreto dirigenziale n. 549 del 21 dicembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. La taratura risulta eseguita con certificato recante la sigla “ACCR”, indicativa di laboratorio accreditato. La presegnalazione è dichiarata presente (“segnaletica di preavviso regolarmente posizionata e ben visibile a monte del rilievo”), senza specificazione della distanza dalla postazione. Il verbale non menziona gli estremi del decreto prefettizio di individuazione del tratto, atto previsto dall’art. 142 c. 6 CdS per le postazioni autovelox fisse su strade extraurbane.
Il fotogramma dell’accertamento è consultabile sul portale della Provincia di Cremona (www.provincia.cremona.it/polizia, sezione “Fotogrammi verbali Codice della Strada”) tramite accesso con identità digitale (SPID, CNS o CIE).
Cosa emerge dalla ricerca documentale sulla postazione
La postazione di Spino d’Adda sulla Paullese ha una storia recente e controversa, che è utile conoscere per capire il contesto in cui è inserita.
Una postazione nata dallo spostamento: il Comune che non la voleva lì
La collocazione attuale della postazione — al km 20+300 nella zona di Spino Est, all’altezza di un distributore di carburante — è il risultato di uno spostamento rispetto a quanto originariamente richiesto dal Comune. Il Comune di Spino d’Adda aveva indicato come sede preferita il tratto in prossimità del ponte sull’Adda, dove la carreggiata si riduce a una corsia per senso di marcia e vige un limite di 70 km/h: un tratto ritenuto più pericoloso e dove si concentrano gli incidenti. La Provincia di Cremona, ente gestore della SP e titolare dell’impianto, ha invece installato il dispositivo circa due chilometri prima, nello svincolo di Spino Est, dove il limite è 110 km/h.
La ragione dichiarata è di ordine tecnico-normativo: la disciplina aggiornata in materia di autovelox fissi richiede che il limite di velocità sia costante per almeno un chilometro in entrambe le direzioni della postazione. Nella zona del ponte, la rapida successione di limiti (110, 90, 70 km/h) rendeva impossibile rispettare questo requisito. Come riportato da Crema Oggi il 30 aprile 2026, al momento dell’entrata in funzione dell’impianto il sindaco di Spino d’Adda, Enzo Galbiati, ha dichiarato pubblicamente che la postazione “non è efficace per la sicurezza stradale” — quella nel tratto più pericoloso — e ha sottolineato che il Comune non percepisce alcun provento dalle sanzioni, poiché i proventi delle violazioni elevate dalla Polizia Locale della Provincia su una SP sono incassati integralmente dalla Provincia stessa.
La polemica è documentata anche da Crema News, che ha riportato la posizione critica dell’amministrazione comunale (“siamo perplessi”). La Provincia ha difeso la scelta come “necessaria per la sicurezza generale”. Lo scontro istituzionale tra Comune e Provincia non riguarda la legittimità del verbale — è uno scontro sul merito di policy — ma fornisce un dato di contesto significativo: questa è una postazione che non gode del consenso del Comune nel cui territorio fisicamente insiste, ed è entrata in funzione in un contesto di tensione istituzionale.
La postazione è operativa dall’aprile 2026: tra le prime in assoluto
La postazione è entrata in funzione il 30 aprile 2026, in coincidenza con il completamento delle operazioni di taratura. Si tratta di un impianto recentissimo, attivo da meno di due mesi al momento della redazione di questa scheda. Il censimento nazionale delle postazioni autovelox — procedura di ricognizione e autorizzazione avviata ai sensi dell’art. 25 c. 2 D.L. 1/2012 — aveva incluso due dispositivi fissi di Spino d’Adda sulla Paullese nel novero delle postazioni autorizzate per la provincia di Cremona (22 dispositivi su tutto il territorio provinciale). Come documentato da Il Giorno, edizione Cremona, i due dispositivi erano stati autorizzati al posizionamento “al termine della doppia corsia di marcia della Paullese, prima del ponte sull’Adda”.
La giovinezza della postazione ha una ricaduta pratica: al momento non risultano, dalla ricerca pubblica al 2026-06-09, sentenze di Giudice di Pace o del Tribunale specificamente riferite a questo impianto. È prevedibile che i ricorsi siano ancora in fase di istruttoria. Questo non cambia il quadro dei profili da esaminare — anzi, chi ricorre ora si muove in un contesto dove la giurisprudenza locale è ancora da formarsi.
Un precedente sulla stessa arteria: la Paullese e il nodo dell’omologazione
Sulla stessa arteria — ex SS415 Paullese, tratto lodigiano — il Giudice di Pace di Lodi ha emesso nel marzo 2021 una sentenza di annullamento di una sanzione per eccesso di velocità, riportata da Il Cittadino di Lodi. Il giudice ha ritenuto che un decreto ministeriale di approvazione — non di omologazione — non fosse sufficiente a legittimare l’accertamento automatico. Si trattava di un dispositivo diverso, in una diversa provincia e a un km diverso: non è un precedente direttamente applicabile al caso di Spino d’Adda. È però un segnale del tipo di ragionamento giuridico che i giudici di pace sull’asse della Paullese hanno già applicato, su una questione — la distinzione tra approvazione e omologazione — che è al centro anche dei verbali di questa postazione.
Profili tecnici e procedimentali rilevanti
L’anomalia del decreto n. 549/2021: approvato o omologato?
Il profilo tecnico-giuridico più interessante di questa postazione riguarda la qualificazione del decreto ministeriale relativo al dispositivo K53800_SPEED. Il decreto dirigenziale n. 549 del 21 dicembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili presenta un’ambiguità interna rilevante: il titolo del decreto recita “Omologazione dispositivi stradali per l’accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità”, mentre il testo dispositivo qualifica il K53800_SPEED come “approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Codice della Strada”. Il verbale di Spino d’Adda risolve l’ambiguità nel senso dell'”approvazione”.
La distinzione tra omologazione (art. 190 DPR 16/12/1992 n. 495 — procedimento di certificazione di conformità del prototipo che autorizza la produzione in serie) e approvazione (art. 192 DPR 495/1992 — procedimento semplificato di rango inferiore) non è una questione formale. La giurisprudenza di legittimità ha affermato con chiarezza che i due procedimenti “hanno caratteristiche, natura e finalità diverse” e che “la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 10505 del 18 aprile 2024). Sulla stessa linea, Cass. civ., sez. II, ord. n. 20913 del 26 luglio 2024 ha ribadito che “è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato”, richiamando espressamente l’art. 142 c. 6 CdS e l’art. 192 DPR 495/1992.
In questo contesto, l’ambiguità interna al decreto n. 549/2021 — titolato “omologazione” ma con dispositivo che usa “approvato” — apre uno spazio argomentativo significativo. Il testo integrale del decreto (comprensivo delle condizioni operative prescritte per l’impiego del K53800_SPEED: modalità di installazione, angolo di rilevazione, tipologia di tratto, ecc.) non è estratto dalla pagina pubblica del MIT al momento della redazione. In sede di ricorso, la sua produzione integrale — unitamente alla qualificazione giuridica precisa dell’atto — è tra gli elementi che si richiedono all’ente accertatore.
La Circolare del Ministero dell’Interno n. 995 del 23 gennaio 2025, basandosi su un parere dell’Avvocatura dello Stato, ha sostenuto la “sostanziale piena omogeneità” tra le due procedure e ha annunciato l’istituzione di un Tavolo Tecnico al MIT. Si tratta però di una circolare ministeriale — una posizione ufficiale dell’amministrazione, non una fonte giurisdizionale vincolante per il giudice del ricorso. L’argomento basato sulla distinzione approvazione/omologazione mantiene fondamento giuridico in sede di opposizione.
La taratura periodica e il certificato con sigla ACCR
Il verbale indica che il dispositivo è sottoposto a taratura annuale e riporta il certificato più recente recante la sigla “ACCR”, riferita al laboratorio che ha eseguito la taratura — sigla indicativa di laboratorio accreditato da ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento). La taratura periodica è il meccanismo che attesta la regolarità della misurazione e la sua corrispondenza al valore vero di velocità, entro le tolleranze previste dall’art. 345 c. 2 DPR 495/1992 (5% con un minimo di 5 km/h). In sede di ricorso viene esaminato il certificato di taratura nella sua completezza: l’identità del laboratorio e il suo accreditamento, il campo di misura coperto dalla taratura, la data di scadenza della validità del certificato, la corrispondenza tra il numero di matricola sul certificato e quello del dispositivo impiegato.
La presegnalazione: dichiarata ma non quantificata
L’art. 142 c. 6-bis CdS e il D.M. 11 agosto 2017 n. 282 — il decreto ministeriale che disciplina nel dettaglio la presegnalazione delle postazioni di controllo della velocità — prescrivono requisiti specifici: tipologia del segnale, distanza minima della segnaletica dalla postazione, visibilità in relazione alle condizioni del tratto. Il verbale dichiara la presenza della segnaletica “ben visibile a monte del rilievo” senza indicare la distanza. La conformità al D.M. 282/2017 è quindi verificabile solo attraverso la documentazione fotografica della segnaletica e l’ordinanza che ne individua la collocazione precisa: entrambi i documenti fanno parte della documentazione che l’ente accertatore è tenuto a produrre in sede di ricorso.
L’accertamento differito e la comunicazione dei dati del conducente
La contestazione è differita ai sensi dell’art. 4 D.L. 20 giugno 2002 n. 121 convertito con modificazioni dalla L. 168/2002: il verbale non viene elevato sul posto ma notificato successivamente al proprietario del veicolo, che riceve la sanzione anche se non era alla guida al momento dell’accertamento. L’art. 126-bis CdS — la norma che prevede la decurtazione di punti dalla patente — impone al proprietario del veicolo di comunicare all’autorità accertatrice i dati del conducente al momento della violazione. Per le violazioni all’art. 142 CdS (eccesso di velocità), che comportano decurtazione di punti, questo obbligo si applica; il mancato adempimento nei termini previsti è sanzionato autonomamente.
L’attività documentale nel ricorso
Il ricorso costituisce la sede naturale per l’esame della documentazione presupposta al verbale. È l’amministrazione procedente — in questo caso la Provincia di Cremona — a dover dimostrare la regolarità del procedimento sanzionatorio; non è il ricorrente a dover provare l’illegittimità del verbale.
Nel quadro del ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, si richiede e si analizza la documentazione che la Provincia è tenuta a produrre:
- Decreto prefettizio di individuazione del tratto SP ex SS415 Paullese al km 20+300 della Prefettura di Cremona (art. 142 c. 6 CdS), con verifica degli estremi chilometrici e della data di adozione
- Testo integrale del decreto dirigenziale MIT n. 549 del 21 dicembre 2021, comprensivo delle condizioni operative prescritte per l’impiego del K53800_SPEED (modalità di installazione, angolo di rilevazione, tipologia di tratto, eventuali limitazioni d’uso)
- Qualificazione giuridica precisa dell’atto ministeriale: “omologazione” (art. 190 DPR 495/1992) o “approvazione” (art. 192 DPR 495/1992), in relazione all’ambiguità tra titolo e testo dispositivo del decreto
- Certificato di taratura del dispositivo, con indicazione del laboratorio accreditato, del campo di misura coperto, della data di scadenza e della corrispondenza con la matricola del dispositivo impiegato; certificati delle annualità precedenti per la verifica della continuità della taratura annuale
- Ordinanza della Provincia di Cremona che fissa il limite di velocità di 110 km/h sul tratto specifico (art. 142 c. 2 CdS)
- Documentazione della segnaletica di presegnalazione: posizione, distanza dalla postazione, data di installazione, ordinanza di collocazione, con verifica della conformità al D.M. 282/2017
- Verbale di installazione, messa in servizio e collaudo del dispositivo (matricola PASPEEDn22024011218)
- Fotogramma integrale dell’accertamento
Dall’esame complessivo di questa documentazione emergono i motivi di ricorso più appropriati al caso concreto.
Domande frequenti
Il K53800_SPEED è omologato o soltanto approvato?
Il verbale indica che il dispositivo è stato “approvato” con decreto dirigenziale MIT n. 549/2021. Il titolo del decreto usa però la parola “omologazione”, mentre il testo dispositivo parla di “approvazione”. Questa ambiguità interna è uno dei profili tecnici da esaminare in sede di ricorso, insieme al testo integrale del decreto — che non è disponibile per intero dalla pagina pubblica del MIT. La Cassazione ha affermato (ord. n. 10505/2024 e n. 20913/2024) che approvazione e omologazione sono procedimenti distinti e non equivalenti sul piano giuridico.
Il Comune di Spino d’Adda riceve i proventi delle sanzioni?
No. I proventi delle sanzioni elevate dalla Polizia Locale della Provincia di Cremona su una SP (strada provinciale) vengono incassati integralmente dalla Provincia, che è l’ente gestore della strada e l’ente accertatore. Il Comune di Spino d’Adda non percepisce nulla: è una delle ragioni della polemica pubblica tra il sindaco e la Provincia dichiarata al momento dell’entrata in funzione dell’impianto. Questo dato non incide sulla legittimità del verbale, ma è utile per capire la struttura giuridica del procedimento.
Il decreto prefettizio non è nel verbale: è un problema?
Il verbale non cita gli estremi del decreto prefettizio che individua il tratto ai sensi dell’art. 142 c. 6 CdS. Non è detto che il decreto non esista — potrebbe semplicemente non essere menzionato nel verbale. È però un elemento che, in sede di ricorso, l’ente accertatore deve produrre per dimostrare la regolarità della postazione. Dalla ricerca pubblica al 2026-06-09 il decreto non è liberamente reperibile. La sua corrispondenza precisa con il km 20+300 è profilo da esaminare.
Devo fare io l’accesso agli atti prima di affidarmi a un legale?
No. L’acquisizione documentale — il decreto prefettizio, il decreto MIT integrale, il certificato di taratura, l’ordinanza sul limite, la documentazione fotografica della segnaletica — è un’attività che si svolge nell’ambito del ricorso, curata da chi cura l’opposizione. Non è un adempimento che devi completare tu prima di rivolgerti a un professionista. In sede di ricorso è l’amministrazione comminante a dover esibire la documentazione che prova la regolarità del procedimento.
Se pago la multa in misura ridotta posso fare ricorso lo stesso?
No. Il pagamento in misura ridotta — anche parziale — vale come accettazione della sanzione e preclude la possibilità di proporre ricorso. Se stai valutando di opporti, non pagare prima di aver fatto esaminare il verbale da un professionista.
Quanto tempo ho per fare ricorso?
Hai 60 giorni dalla notifica del verbale per presentare ricorso al Prefetto di Cremona (art. 203 CdS, gratuito). Hai 30 giorni dalla notifica per ricorrere al Giudice di Pace di Crema o di Cremona competente per territorio (art. 204-bis CdS, con contributo unificato). I due termini decorrono dalla data in cui la notifica si è perfezionata: per la piattaforma SEND, la data rilevante è quella di “messa a disposizione” del documento.
Quando può avere senso valutare un ricorso
Nel procedimento di opposizione davanti al Prefetto o al Giudice di Pace, l’onere probatorio dei presupposti dell’atto sanzionatorio grava sull’ente accertatore — in questo caso la Provincia di Cremona. Il ricorrente non deve anticipare il lavoro probatorio: spetta alla Provincia dimostrare la regolarità dell’intera catena documentale (decreto prefettizio, atto ministeriale sul dispositivo, taratura, ordinanza sul limite, segnaletica di presegnalazione).
Per questa postazione, i profili che meritano un esame approfondito sono almeno tre. Il primo è l’ambiguità interna al decreto MIT n. 549/2021 — titolato “omologazione” ma con testo dispositivo che usa “approvazione” — su cui la Cassazione ha espresso orientamento favorevole al ricorrente (ord. n. 10505/2024 e n. 20913/2024) e il cui testo integrale non è accessibile pubblicamente. Il secondo è il decreto prefettizio di individuazione del tratto, non menzionato nel verbale e non reperibile dalla ricerca pubblica. Il terzo è la conformità della presegnalazione al D.M. 282/2017, dichiarata nel verbale ma non documentata quanto a distanza e tipologia del segnale.
Si aggiunge la considerazione che si tratta di una postazione entrata in funzione nell’aprile 2026 — nata da uno spostamento rispetto alla posizione originariamente richiesta dal Comune, in un contesto di polemica istituzionale documentata — e che la giurisprudenza locale specifica per questa postazione è ancora da formarsi. È ragionevole valutare un’opposizione quando la configurazione documentale del singolo verbale presenta profili che meritano analisi professionale.
Le sedi per il ricorso sono il Prefetto di Cremona (entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 203 CdS, procedimento gratuito) e il Giudice di Pace territorialmente competente (entro 30 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 204-bis CdS, con contributo unificato).
Invia il tuo verbale per una valutazione
Hai ricevuto una sanzione elevata dalla postazione di Spino d’Adda sulla SP ex SS415 Paullese? I profili tecnici e procedimentali illustrati in questa scheda — dal nodo approvazione/omologazione del K53800_SPEED al decreto prefettizio, dalla presegnalazione all’ordinanza sul limite — richiedono un esame del verbale concreto per capire quali argomenti sono effettivamente valorizzabili nel tuo caso. invia la tua multa e valutiamo insieme i profili che meritano approfondimento.
