AUTOVELOX SULLA S.S. 42 A LOVERE

Gli autovelox sono una delle maggiori cause di multe in Italia. Infatti, questi dispositivi ormai di ultimissima generazione, sono dotati di ogni aiuto tecnologico per rilevare anche la minima infrazione. Il problema, però, è che non tutti gli strumenti possono essere utilizzati per controllare che il Codice della Strada sia rispettato. In effetti, la validità delle contravvenzioni ricevute a causa del lavoro di questi dispositivi, dipende molto spesso dai controlli a cui questi ultimi sono stati sottoposti. Vediamo insieme, dunque, quali sono e scopriamo in che modo l’Autovelox di Lovere è coinvolto in questa problematica.

Notizie riguardo l’autovelox

In primo luogo, si evidenzia che l’autovelox di nostro interesse è un’apparecchiatura fissa, posta al Km 59+851 della SS. 42, in direzione Bergamo, dove il limite massimo di velocità è di 90 Km/h.

Dopo diversi anni, in cui questo dispositivo ha fruttato al comune di Lovere quasi 3 milioni l’anno in multe, grazie al limite orario di 70 Km/h, le cose sono cambiate. Infatti, come si legge sul giornale l’Eco di Bergamo:

Si è assestato sui 350/400mila euro l’introito per il Comune di Lovere derivante dalle multe per l’autovelox installato lungo la statale 42. Dopo che l’Amministrazione comunale ha ottenuto che l’Anas effettuasse un importante intervento di messa in sicurezza della strada e di ripavimentazione con la posa di nuovo manto di asfalto, il limite di percorrenza della galleria «Lovere» è stato elevato da 70 a 90 chilometri orari. Era il settembre del 2019: da allora, il valore delle multe è crollato da due milioni a meno di mezzo milione di euro”.

Profili di illegittimità del dispositivo:

Prima di trattare un tema molto delicato in merito ai profili di illegittimità delle multe che vengono ricevute a causa degli autovelox, ricordiamo brevemente i motivi generali che potrebbero rilevare ai fini di un ricorso:

  1. Segnaletica: in rispetto del principio del legittimo affidamento e della normativa sulla segnaletica, si dispone che gli avvisi sulla presenza di questi strumenti e sui limiti di velocità, siano chiari e ben visibili, ad una debita distanza. Dovrebbe essere specificato anche se il dispositivo di rilevamento ha postazione fissa o mobile e se è in grado di rilevare la velocità media.
  2. Mancata indicazione del numero di matricola dell’autovelox nel verbale di contravvenzione: questo è un elemento indispensabile per la validità della multa, perché ci permette di controllare la regolarità del dispositivo di rilevazione della velocità.
  3. Limite di tolleranza: per tutti i dispositivi che rilevano la velocità istantanea, dovrebbe applicarsi il limite di tolleranza del 5% . Per i dispositivi che rilevano la velocità media, invece, dovrebbe applicarsi il criterio progressivo previsto dall’articolo 345 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, in base al quale “alla determinazione della velocità è associato l’errore relativo – a favore del trasgressore – pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora”.
  4. È necessario il Decreto Prefettizio autorizzativo per la legittimità del rilevamento elettronico di velocità, con contestazione differita, per le violazioni commesse su strada extraurbana secondaria o sulle strade urbane di scorrimento e questo principio è stato sancito anche di recente dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 8690 del 28/03/2023.

La controversa questione della differenza tra approvazione ed omologazione:

In base a quanto è previsto dal Codice della strada e dalla Giurisprudenza ormai consolidata, ogni dispositivo di rilevazione della velocità deve essere sottoposto ai seguenti controlli:

  1. OMOLOGAZIONE: Questo tipo di controllo viene fatto per accertare la rispondenza e l’efficacia di un determinato apparecchio secondo le prescrizioni stabilite nel regolamento del Codice della Strada.
  2. APPROVAZIONE: Questa operazione, invece, verifica elementi che non vengono indicati nel regolamento appena citato. Dunque, non deve rispettare specifiche prescrizioni.
  3. TARATURA: consiste in un controllo di tipo periodico, che va ripetuto ogni anno. È importante ricordare questo aspetto della taratura, perché anche una certificazione scaduta può comportare la nullità della multa (sul punto si consiglia il nostro articolo sulla taratura).

Il problema nasce soprattutto in merito alle operazioni di omologazione ed approvazione, in quanto queste espressioni vengono spesso usate ambiguamente dal legislatore e, dunque, le Amministrazioni giocano su questo dato per ritenere valide anche le contravvenzioni provenenti da dispositivi approvati, ma non omologati, in barba a quanto previsto dall’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada, il quale invece prevede che:

Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. 

Questo è quanto avvenuto anche in alcuni verbali aventi ad oggetto le multe derivate dalla rilevazione dell’Autovelox sulla S.S. 42 a Lovere.

Per capire il cavillo terminologico che crea il problema, occorre necessariamente analizzare le norme di riferimento e le interpretazioni che ne vengono date.

Infatti, in giudici di merito, sono ormai pacificamente concordi nel ritenere distinte le due operazioni, soprattutto in virtù dell’articolo 192 del Codice della Strada, di cui si riportano i due commi determinanti sulla questione:

Articolo 192, comma 2, del regolamento di attuazione del Codice della Strada, sull’omologazione:

“L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L’interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell’istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale”.

Articolo 192, comma 3, del regolamento di attuazione del Codice della Strada, sull’approvazione:

“Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2”.

Sono proprio le frasi sottolineate ed in grassetto ad aver convinto i Giudici che esiste una chiara distinzione tra le due operazioni di controllo, ravvisabile nel fatto che l’omologazione deve verificare il rispetto di prescrizioni stabilite dal regolamento, mentre l’approvazione non ha riferimenti normativi o caratteristiche specifiche a cui fare riferimento.

Per citare una delle tante sentenze che seguono questo ragionamento, riportiamo la sentenza del Giudice di pace di Milano dell’11 Febbraio 2019, che in realtà si fa portavoce dell’orientamento maggioritario:

“Vi è una distinzione chiara e netta tra l’omologazione e l’approvazione dei dispositivi elettronici, non tanto sulla procedura (poiché il comma 3 dell’art. 192 C.d.S. richiama il comma 2), quanto sulla finalità perseguita: nel caso dell’approvazione, il Legislatore ha richiesto vincoli meno stringenti per accertamenti che richiedono una minor precisione; nel caso dell’omologazione, vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni, poste, evidentemente, nell’interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa. Pertanto, la sua mancanza si traduce in un vulnus alle garanzie dei cittadini che subiscono gli accertamenti”.

Dunque, per il Giudice l’omologazione e l’approvazione sono due operazioni distinte tra loro e un autovelox può essere ritenuto un legittimo strumento di rilevazione della velocità solo se è sottoposto anche all’omologazione.

Al contrario, le Amministrazioni ritengono di poter equiparare omologazione ed approvazione in base all’articolo 45, comma 6, del Codice della Strada ed in base ai pareri ministeriali.

Infatti, nonostante l’orientamento seguito dalla Giurisprudenza maggioritaria, il MIT, invece, ha dichiarato che l’omologazione e l’approvazione sono procedure equivalenti e dunque basta anche solo una di queste operazioni affinché una multa per eccesso di velocità sia valida (parere distinto da prot. n. 34505/2010).

Sul punto, occorre prima di tutto sottolineare che i pareri ministeriali non sono annoverati tra le fonti del diritto e non hanno alcuna valenza normativa, pertanto, non hanno facoltà di derogare o abrogare leggi dello Stato, tra le quali rientra il Codice della Strada.

Il parere, tra l’altro, troverebbe la sua ragione normativa proprio nell’articolo 45, comma 6, del Codice della Strada, il quale stabilisce che:

Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”.

Dunque, come è evidente, tale norma non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, essa distingue nettamente i due termini.

In conclusione, i Giudici, facendo riferimento a due commi della stessa norma che disciplinano in maniera diversa le operazioni, ritengono ad oggi che l’omologazione e l’approvazione siano due tipi di controlli differenti e che l’omologazione sia necessaria affinché la multa per eccesso di velocità sia considerata valida. Questo è stato ribadito anche nelle sentenze successive alla presa di posizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che in ogni caso non avrebbe avuto valenza normativa e fa riferimento ad un articolo erroneamente interpretato.

Quindi, è sempre bene verificare che l’omologazione sia stata effettuata, a prescindere dall’approvazione, perchéci saranno ottime possibilità che la multa venga annullata.

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Martina Sola
Martina Sola
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