Cassazione Sent. n. 6402/2007

Per il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, questi risponde unicamente con la sanzione pecuniaria. Pertanto, in ipotesi del genere, è da consderarsi nulla la multa che provveda anche in ordine alla sottrazione di punti dalla patente di guida.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 19 marzo 2007, n. 6402

(Presidente Settimj – Relatore Scherillo)

Ricorrente Ministero della difesa ed altro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1 ‑ Il Ministero della difesa ed il Ministero dell’interno hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 6/2005 del GdP di K. che ha accolto l’opposizione proposta da D. C. avverso il verbale di accertamento dei Carabinieri di Y. relativo a violazione dell’articolo 172, commi 1 e 8, cds.

L’intimato non si è costituito.

Attivatasi la procedura ex articolo 375 c.p.c., il pg ha trasmesso requisitoria scritta con cui ha chiesto che il ricorso venga accolto.

Nella camera di consiglio, non comparse le parti, il pg si è riportato alle conclusioni scritte.

2 – Con un unico motivo di censura si denuncia l’erronea applicazione degli articolo 172 commi 1 e 8, 126 bis e 204 bis comma 8 cds per avere il gdp annullato in toto il verbale di accertamento in base alla considerazione, errata, che non poteva essere revocata soltanto la sanzione della detrazione dei punti senza annullare anche la sanzione pecuniaria.

La censura è fondata.

Il passeggero ‑ qual’era nel caso di specie l’attuale ricorrente ‑ risponde del mancato uso della cintura di sicurezza solo con la sanzione pecuniaria, e non anche con la detrazione dei punti dalla patente.

L’opposizione, pertanto, andava accolta limitatamente all’applicazione della sanzione accessoria, con la conseguenza che il verbale di accertamento doveva essere annullato solo nella parte relativa alla sottrazione dei punti della patente, non anche nella parte relativa all’applicazione della sanzione principale pecuniaria, come invece è avvenuto nel caso di specie.

Il disposto di cui all’articolo 204 cds, richiamato dal gdp per giustificare l’accoglimento totale dell’opposizione, non è stato correttamente applicato perché concerne l’ipotesi ‑ diversa da quella in esame ‑ di rigetto dell’opposìzìone e non quella di accoglimento ancorché parziale.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata nei limiti come sopra esposti, liquidando le spese come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui annulla il verbale di accertamento, oltre che relativamente alla sanzione accessoria, anche relativamente alla sanzione principale pecuniaria.

Condanna l’intimato alle spese, liquidate in euro 400 per onorari, oltre quelle prenotate a debito.

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