Concorso di colpa se la vittima del sinistro non indossava la cintura

È quanto emerge dalla sent. del 6 giugno 2013, n. 25138 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione: il mancato utilizzo, da parte della vittima, della cintura di sicurezza, non vale, di per sé, ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un’autovettura che, violando ogni regola di comune prudenza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità (art. 142 C.d.S.), abbia reso inevitabile l’impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima, e l’evento.

Come evidenziato dalla Sezione Penale, le cinture di sicurezza costituiscono, in caso di sinistro stradale, uno dei più importanti dispositivi di sicurezza per chi si trova all’interno dell’autovettura, riducendo il rischio che il guidatore ed eventuali passeggeri urtino l’interno del veicolo o vengano catapultati fuori al momento dell’impatto. 

Tale previsione, assieme all’obbligo, per le case costruttrici di automobili, di munire le stesse di cinture di sicurezza omologate ed inserire nella plancia delle vetture una spia rossa (colore del pericolo), raffigurante un uomo che indossa correttamente le cinture, che si accende se le cinture anteriori sono slacciate o non correttamente inserite (Nelle vetture più recenti, alla spia si accompagna un segnale acustico di avviso  intermittente, che si protrae fino a quando le cinture non sono state allacciate correttamente), manifesta la piena volontà del legislatore di tutelare l’incolumità e salute pubblica, costituzionalmente protetta e tutelata, anche nello specifico settore della circolazione stradale.

Se l’inottemperanza all’obbligo di far indossare la cintura di sicurezza ai passeggeri comporta la diretta responsabilità del conducente, non può escludersi che la violazione del medesimo obbligo relativo alla persona stessa del conducente possa rappresentare un contributo causale alla produzione dell’evento mortale, traducendosi, così, in un eventuale concorso colposo della vittima che deve essere necessariamente valutato e quantificato ai fini delle connesse determinazioni (Cass. pen., Sez. IV n. 37327 del 05.06.2012).

Secondo l’orientamento dominante in giurisprudenza, fatto proprio dai giudici di legittimità: “…. il mancato uso delle cinture di sicurezza può, riflettersi sulla quantificazione della pena e sull’ammontare risarcitorio” (Cass. pen., Sez. IV, n. 42492 del 3 ottobre 2012, Rv. 253737).

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