Eccesso di velocità: multa nulla se manca autorizzazione del Prefetto

Il caso portato in esame dalla sentenza del Giudice di Pace di Padova è molto frequente in ambito di sanzioni amministrative perché riguarda l’eccesso di velocità non contestato sul momento, ma in forma differita.

In questa ipotesi infatti, quando il contravventore venga sanzionato per violazione dell’art. 142 C.d.s. (eccesso di velocità), l’ente proprietario del tratto stradale su cui è posizionato lo strumento di rilevamento automatico della velocità deve provare che il tratto di strada medesimo rientri nell’elenco stilato alla Prefettura territorialmente competente, in caso contrario il provvedimento sanzionatorio è da considerarsi illegittimo.

Riepiloghiamo brevemente i fatti: il conducente di un veicolo aveva presentato un ricorso in opposizione ad una sanzione amministrativa chiedendo al giudice di pace di Padova l’annullamento del provvedimento sanzionatorio per la mancata segnalazione della postazione di rilevamento.

Venivano inoltre sollevate ulteriori censure quali: la mancata visibilità dell’apparecchiatura di rilevamento, il difetto di funzionalità dello strumento utilizzato, la mancata contestazione immediata della sanzione amministrativa ed infine l’assenza di indicazione del provvedimento con cui il Prefetto aveva inserito il tratto stradale tra quelli autorizzati alla rilevazione automatica della velocità veicolare.

Il ricorso presentato eccepiva infatti l’obbligo, in capo all’ente gestore del tratto stradale, di rispettare una serie di prescrizioni riguardanti la necessità sia del preventivo avviso dell’installazione dell’apparecchio autovelox sia dell’apposito decreto prefettizio per l’autorizzazione all’installazione degli apparecchi di rilevamento automatico della velocità.

Nel caso in esame il decreto prefettizio aveva previsto la legittima installazione della strumentazione solo in un senso di marcia mentre la sanzione amministrativa era stata elevata al conducente di un veicolo marciante sul contrapposto senso e pertanto l’intero procedimento sanzionatorio era difettato dalla mancanza dello specifico provvedimento autorizzativo.

Per tale ragione, documentalmente provata, il ricorso veniva accolto ed il verbale di accertamento di violazione annullato.

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