Effetto retroattivo della sentenza C. Cost. 113/ 2015

Nel caso di specie la società ricorrente proponeva appello avverso una sentenza resa dal Giudice di Pace di Torino con la quale veniva rigettata opposizione avverso ordinanza ingiunzione a seguito di verbale elevato dalla Polizia Municipale di Torino per violazione dell’art. 142 C.d.s., accertata con apparecchiatura Telelaser TRU.CAM.

Il ricorrente aveva eccepito l’omessa segnalazione della postazione di controllo, omessa indicazione dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata, omessa taratura periodica.

L’appellante lamentava infatti che il velocimetro non sarebbe mai stato sottoposto a taratura periodica ed invocava l’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015.

Il Tribunale di Torino in sede di appello aveva respinto le censure mosse dal ricorrente ritenendo come non fosse applicabile il dettame della Corte Costituzionale con effetto retroattivo.

La cassazione di questa sentenza è stata pertanto richiesta dalla Società ricorrente secondo la quale, il Tribunale di Torino avrebbe errato nel non aver applicato il decisum della Corte Costituzionale, perché non avrebbe tenuto conto che il pronunciamento incideva su una norma ancora applicabile stante la pendenza della lite.

La Corte ritiene fondato il motivo eccepito richiamando la previsione normativa di cui all’art. 136, comma 1, Cost. che recita “Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. E dunque gli effetti prescrittivi della norma abrogata vengono meno non solo nelle situazioni giuridiche definite  (e quindi nei rapporti giuridici esauriti) ma anche in tutti i rapporti cosiddetti “aperti” ossia situazioni giuridiche da disciplinare oppure ancora sub iudice e quindi non definiti da sentenza passata in giudicato.

Il ragionamento che giustifica una siffatta interpretazione risiede nel principio per cui la pronuncia di incostituzionalità può esplicare effetti nell’ordinamento se la norma su cui la stessa viene ad incidere è ancora applicabile: ed è ciò che accade allorquando il rapporto giuridico dalla medesima regolato non possa considerarsi “esaurito” stante la pendenza della lite incentrata sulla norma giudicata contraria alla Costituzione. Pertanto ha errato il Tribunale di Torino nell’escludere gli effetti della sentenza n. 113 del 2015 sul giudizio pendente.

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